Il caso Bisdom Gent: una prospettiva canonistica
di don Michele Porcelluzzi
In ogni tempo l’autorità politica ha cercato di interferire nella vita della Chiesa: gli imperatori Costanzo II e Valente, ad esempio, si improvvisarono teologi e sostennero l’eresia ariana; Filippo il Bello mise le mani sui beni ecclesiastici per finanziare le sue guerre, sfidando così Bonifacio VIII; Giuseppe II d’Asburgo disciplinò con propri provvedimenti le pratiche liturgiche e persino il numero di candele da accendere sugli altari durante le Messe.
In tempi recenti, la tentazione di intromettersi nell’organizzazione della Chiesa è arrivata in Lussemburgo dove la Corte di Giustizia UE è chiamata a decidere se obbligare le parrocchie a cancellare l’atto di Battesimo ove l’interessato ne faccia richiesta.
La prassi dell’annotazione a margine dell’atto di Battesimo
Fino agli anni Novanta del secolo scorso l’abbandono della fede cattolica non veniva registrato nei libri parrocchiali (chiamati anche registri canonici, tra cui vi è il registro dei Battesimi).
Negli ultimi trent’anni le parrocchie hanno iniziato ad annotare a margine dell’atto di Battesimo la volontà espressa dall’interessato di abbandonare la Chiesa cattolica. L’affermarsi di tale prassi è attestato in Italia e dovuto sostanzialmente al recepimento spontaneo da parte dell’autorità ecclesiastica di istanze provenienti dall’ordinamento civile, in particolar modo del diritto all’autodeterminazione informativa. Esso è definito come la facoltà dell’individuo di stabilire come la propria persona, la propria storia e il proprio pensiero debbano essere proiettati e rappresentati all’esterno attraverso i dati e le informazioni che lo riguardano.
La prassi dell’annotazione è stata ripresa anche in altri Stati, non solo per garantire il diritto all’autodeterminazione informativa ma in certi casi anche per motivi fiscali, ed è stata poi formalizzata dalla Santa Sede nel 2006 con una nota del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.
Numerose autorità civili hanno confermato la liceità di questa prassi anche dopo l’entrata in vigore del GDPR, il regolamento europeo in materia applicabile dal maggio 2018. In particolar modo, hanno respinto le richieste di cancellazione, a favore dell’annotazione:
- in Italia, il Garante per i Dati Personali per la prima volta il 28 settembre 1999 e in numerosi successivi provvedimenti fino a oggi nonché il Tribunale di Padova con la sentenza del 26 maggio 2000;
- in Spagna, il Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) con la sentenza STS 4933/2008 (Recurso 3730/2007) del 19 settembre 2008;
- in Polonia, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte Suprema Amministrativa) con la sentenza II OSK 1121/14 del 9 febbraio 2015;
- in Irlanda, la Data Protection Commission con decisione del 27 febbraio 2023;
- in Francia, il Conseil d’État (Sezione del Contenzioso) con la decisione n. 466810 del 2 febbraio 2024.
Nel momento dell’entrata in vigore del GDPR, le autorità per la protezione dei dati di Regno Unito e Portogallo hanno pubblicato indicazioni che avallano la prassi dell’annotazione.
La legittimità per l’ordinamento canonico di tale prassi è stata poi ribadita dal Dicastero per i Testi Legislativi il 7 aprile 2025 nella Nota esplicativa del Dicastero per i Testi Legislativi sul divieto di cancellazioni nel registro parrocchiale dei Battesimi.
La causa C-12/25 Bisdom Gent
La controversia nasce dal provvedimento dell’Autorità belga per la protezione dei dati che ha accolto il ricorso di un fedele della Diocesi di Gand, ritenendo così necessaria la cancellazione dei dati dal registro dei Battesimi e insufficiente l’annotazione della sua volontà di abbandonare la Chiesa.
Adito il tribunale ordinario, la Diocesi ha chiesto e ottenuto il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia UE.
Al procedimento, iscritto con numero di causa C-12/25, hanno preso parte anche la Commissione e numerosi Stati membri, tra cui l’Italia, tutti schierati a sostegno della prassi dell’annotazione.
A modesto parere di chi scrive, l’udienza dello scorso 30 giugno non ha adeguatamente approfondito tre profili decisivi: la rilevanza dell’autonomia confessionale, l’importanza dei libri parrocchiali per la vita della Chiesa e il fatto che il registro non sia un elenco dei membri della Chiesa.
Autonomia confessionale e libertas Ecclesiae
I giudici, così come i legali dei ricorrenti e dell’Autorità belga per la protezione dei dati, sembrano non cogliere la specificità delle confessioni religiose, trattando la Diocesi come un qualsiasi altro ente e non come soggetto di un altro ordinamento giuridico, indipendente e sovrano come quello secolare.
La tradizione canonistica ha approfondito, specie in occasione dei numerosi confronti con le autorità civili durante i secoli, la nozione di libertas Ecclesiae.
Essa è delineata dal paragrafo 13 della Dichiarazione sulla libertà religiosa del Concilio Vaticano II, la Dignitatis Humanae, come quella libertà necessaria alla Chiesa per provvedere alla salvezza degli esseri umani. “È questa, infatti, la libertà sacra, di cui l’unigenito Figlio di Dio ha arricchito la Chiesa acquistata con il suo sangue. Ed è propria della Chiesa, tanto che quanti l’impugnano agiscono contro la volontà di Dio. La libertà della Chiesa è principio fondamentale nelle relazioni fra la Chiesa e i poteri pubblici e tutto l’ordinamento giuridico della società civile” (DH 13a).
Gaudium et Spes, la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, al n. 76 tratta dei rapporti tra la Comunità politica e la Chiesa. Entrambe sono definite indipendenti, perché nessuna delle due può dominare o condizionare l’altra, e autonome, perché ciascuna ha competenze proprie.
Pur essendo «indipendenti e autonome», la realtà politica e quella ecclesiastica sono a servizio della vocazione personale e sociale degli uomini (GS 76c). Per questo motivo, la Costituzione Gaudium et Spes auspica una sana cooperatio tra autorità civili e Chiesa cattolica, secondo «modalità adatte alle circostanze di luogo» (GS 76c). La «sana collaborazione» rappresenta un principio generale del rapporto con la comunità politica «il cui contenuto esprime valori destinati a informare non solo l’ordinamento giuridico positivo della Chiesa, ma anche la sua azione nella società».
Come vedremo nei paragrafi successivi, il trattamento dei dati è fondamentale per l’organizzazione ecclesiastica e, in particolare, i registri parrocchiali sono indispensabili per la valida amministrazione dei sacramenti. Queste attività di trattamento sono quindi necessarie alla Chiesa per provvedere alla salvezza degli uomini. L’ordinamento canonico, indipendente e autonomo rispetto agli ordinamenti civili, dinanzi a nuove esigenze — quali la maggiore sensibilità dei fedeli rispetto alle modalità di trattamento dei dati e il progresso tecnologico, che consente nuove forme di raccolta e archiviazione — ha il diritto di dotarsi di una propria disciplina in materia. Così la Conferenza Episcopale Italiana, previa recognitio della Santa Sede, ha promulgato nel 1999 un Decreto generale in materia di riservatezza dei dati, aggiornato nel 2018. Provvedimenti analoghi sono stati emanati da altre conferenze episcopali, come quelle tedesca e polacca.
Si delinea così il contesto in cui è nata la prassi dell’annotazione: si tratta di un accomodamento ragionevole dell’ordinamento canonico all’emergente sensibilità civile che riconosce il diritto all’autodeterminazione informativa. La sua validazione da parte di diverse autorità civili rappresenta un esempio di sana cooperatio e di rispetto della libertà della Chiesa.
In questa prospettiva si comprende pienamente quanto dichiarato nel Preambolo del Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana contenente Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, 24 maggio 2018: “La Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali”.
Dal punto di vista dell’ordinamento civile, la questione della rilevanza dell’autonomia confessionale nel caso di specie è stata affrontata nel contributo del prof. Francesco Farri.
Basti qui ricordare che l’art. 17 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) afferma chiaramente che “l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale”.
Inoltre, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sede a Strasburgo, si è pronunciata più volte a tutela della dimensione istituzionale della libertà religiosa. Questo principio, sviluppato soprattutto nell’interpretazione dell’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, riconosce che le confessioni religiose, per poter garantire ai fedeli l’esercizio effettivo della loro fede, devono poter organizzarsi liberamente, strutturarsi, amministrare i propri beni, definire le proprie regole interne e mantenere rapporti stabili con lo Stato. Numerose pronunce condannano specificamente l’intervento dello Stato nell’organizzazione ecclesiastica (si veda, tra gli altri, Mavrakis e altri c. Türkiye, nn. 12549/23, 71/24, 2023/24, Seconda Sezione, Sentenza del 26 maggio 2026; XXX c. Ucraina, n. 8906/19, Quinta Sezione, Sentenza del 9 ottobre 2025; Tothpal e Szabo c. Romania, n. 5212/20, Quinta Sezione, Sentenza del 18 gennaio 2024).
Rinviando al citato contributo del prof. Francesco Farri una trattazione più estesa della questione, possiamo in questa sede limitarci a far notare che la neutralità dell’UE rispetto alle relazioni tra i singoli Stati e le confessioni religiose, stabilita dall’art. 17 del TFUE, letta insieme alle reiterate pronunce della Corte di Strasburgo a tutela della dimensione istituzionale della libertà religiosa dovrebbe indurre i giudici di Lussemburgo a riconoscere un significativo margine di autonomia alle chiese e alle altre confessioni. La Corte di Giustizia UE potrebbe, al più, limitarsi a prendere atto che il diritto del singolo all’autodeterminazione informativa non è stato ignorato dalla Diocesi di Gand, ma nell’ordinamento canonico è stato bilanciato con le esigenze organizzative della Chiesa.
L’importanza dei libri parrocchiali per la vita della Chiesa
Proprio le esigenze organizzative della Chiesa paiono poco comprese dai partecipanti all’udienza, tanto che nel corso della stessa è stato chiesto se questa importanza riguardi davvero l’intera registrazione identificabile della persona, oppure solo la conservazione del fatto storico del Battesimo. Un giudice, ad esempio, suggerisce che il fatto storico potrebbe rimanere registrato, mentre nome, data di nascita o altri dati identificativi potrebbero essere oscurati o anonimizzati.
Per capire perché questa soluzione inciderebbe gravemente sulla struttura sacramentale e giuridica della Chiesa è necessario illustrare la funzione dei libri parrocchiali per la vita della Chiesa.
La citata Nota del Dicastero per i Testi Legislativi dello scorso anno sintetizza efficacemente la loro importanza. Il can. 535 §1 CIC stabilisce che ogni parrocchia deve disporre obbligatoriamente di un proprio registro dei Battesimi, che essa è tenuta a conservare con cura. Questo registro ha la funzione di documentare i sacramenti che, come il Battesimo, vengono amministrati una sola volta nella vita del fedele (can. 535 §2 CIC). Poiché il Battesimo costituisce la condizione necessaria per accedere agli altri sacramenti (can. 849 CIC), nello stesso registro vengono annotati anche il conferimento di sacramenti che non possono essere ripetuti, quali la Confermazione (can. 895 CIC) e l’Ordine sacro (can. 1054 CIC), insieme ad altri atti rilevanti: la celebrazione del matrimonio, che non può essere reiterato se non previa dichiarazione di nullità (can. 1122 CIC); la professione perpetua in un istituto religioso, che comporta l’esclusione dal matrimonio (can. 1088 CIC); il passaggio a un diverso rito; e l’adozione (can. 877 §3 CIC), che nella disciplina canonica genera un impedimento matrimoniale (can. 1094 CIC).
La Nota afferma dunque che il registro dei Battesimi costituisce la prova oggettiva delle azioni sacramentali – o di atti strettamente connessi ai sacramenti – compiute nel tempo dalla Chiesa. Si tratta di eventi ecclesiali che devono essere conservati e considerati per garantire il corretto funzionamento amministrativo e pastorale, per motivi di ordine teologico, per assicurare certezza giuridica e per tutelare, quando necessario, i diritti della persona interessata e di eventuali terzi.
Le conseguenze pratiche della soluzione proposta da uno dei giudici – la conservazione dell’atto di Battesimo con la cancellazione dei soli dati personali dell’interessato – sarebbero difficilmente sostenibili. Una persona, in questo modo, potrebbe ricevere nuovamente il Battesimo (magari con un’identità anagrafica mutata); celebrare un matrimonio canonico pur essendo già sposato o essendo chierico o religioso oppure viceversa ricevere l’Ordine o emettere la professione religiosa pur essendo unito in matrimonio.
Insomma, la soluzione proposta avrebbe la conseguenza di garantire pienamente il diritto individuale all’oblio a scapito della valida amministrazione dei sacramenti; della certezza riguardo allo stato dei fedeli e del legittimo affidamento della Chiesa o di altre persone interessate (si immagini ad esempio la posizione di un fedele che si sposa in buona fede con chi afferma di essere libero di stato, pur in realtà essendo ancora vincolato da altro matrimonio canonico).
Alla luce di queste considerazioni, anche la proposta dei ricorrenti di amministrare il Battesimo “sotto condizione” in caso di dubbio su una precedente celebrazione — dopo la cancellazione dei dati dell’interessato — appare un’interferenza nell’organizzazione della Chiesa e una soluzione difficilmente sostenibile. Essa conferma una sottovalutazione della funzione dei libri parrocchiali. Inoltre, la celebrazione di Battesimo, Cresima e Ordine sotto condizione, come prevede il can. 845 §2 CIC, costituisce un’eccezione che non può diventare forma ordinaria senza vanificare (o quantomeno sminuire) la loro unicità.
Il registro non è una lista di membri della Chiesa
Al termine dell’udienza i giudici hanno incalzato i legali della Diocesi con domande relative alla natura del registro.
Gli avvocati hanno fatto riferimento alla citata Nota del Dicastero del 2025. Essa chiarisce che il registro dei Battesimi non ha la funzione di elencare i membri della comunità ecclesiale, ma di documentare i Battesimi effettivamente celebrati. La sua finalità è esclusivamente quella di attestare un fatto ecclesiale oggettivo, senza esprimere alcuna valutazione sulla fede personale dei soggetti né sul loro attuale legame con la Chiesa. Le registrazioni dei sacramenti non incidono infatti sulla libertà dei fedeli, che restano pienamente liberi di scegliere, anche successivamente, di distaccarsi dalla Chiesa e di non far più parte della comunità ecclesiale.
I giudici hanno dunque ribattuto domandando perché, se il registro dei Battesimi non è una lista di membri, venga registrata la volontà di abbandonare la Chiesa.
Tale domanda, tuttavia, avrebbe richiesto una risposta più netta. La prassi dell’annotazione, come ricordato, è recente e non appartiene alla funzione originaria del registro battesimale. Essa non serve a misurare l’adesione attuale alla fede né a individuare i membri della comunità ecclesiale, ma soltanto a prendere atto della dichiarazione di chi intende prendere le distanze dalla Chiesa. La Chiesa, in sé, potrebbe farne a meno: l’annotazione è prevista per dare riscontro all’esercizio del diritto all’autodeterminazione informativa, senza cancellare il fatto sacramentale realmente avvenuto.
Del resto, già il Provvedimento del Garante italiano del 28 settembre 1999 coglieva pienamente la natura dei libri parrocchiali: “Il registro di battesimo che riporta i dati di una persona che si professa atea non contiene dati trattati illecitamente, né notizie inesatte o incomplete, in quanto documenta correttamente un evento – il battesimo – realmente avvenuto. La registrazione del battesimo, inoltre, non costituisce solo un dato relativo all’aderente, ma rappresenta un aspetto della vita – ed anche un dato – dell’organismo che lo detiene, il quale non può cancellare la traccia di un avvenimento che storicamente l’ha riguardato, se non a costo di modificare la stessa rappresentazione della propria realtà”.
La memoria della Chiesa e i limiti del potere civile
Alla luce di quanto esposto, la prassi dell’annotazione appare necessaria, proporzionata e non sostituibile da misure meno invasive: essa consente di rispettare la volontà dell’interessato senza falsificare la memoria sacramentale della Chiesa, né compromettere la certezza giuridica indispensabile al suo ordinamento e alla sua azione pastorale.
Obbligare una parrocchia a cancellare l’atto di Battesimo significherebbe chiedere alla Chiesa non già di tutelare un dato personale, ma di rinnegare un fatto ecclesiale realmente accaduto. Sarebbe, in definitiva, una nuova forma di ingerenza del potere civile nella sua vita interna. La libertas Ecclesiae, infatti, non è minacciata soltanto quando il potere politico pretende di governarne la dottrina, i beni o la liturgia; lo è anche quando, in nome di una categoria giuridica pur rilevante, pretende di stabilire quali fatti essa possa conservare nei propri registri. Si tratta dunque di un’intromissione nell’ordinamento canonico, per sua natura indipendente e autonomo.
La questione, però, non riguarda soltanto la sorte di una riga in un registro parrocchiale o la difesa di un privilegio confessionale. Riguarda il limite oltre il quale il potere civile non può spingersi senza trasformare la tutela di un diritto individuale in pretesa di controllo sulla vita di una comunità. Difendere la libertas Ecclesiae, allora, non interessa solo chi si riconosce nella Chiesa: interessa anche chi se ne sente lontano, perché in gioco vi è un principio civile più ampio. Una società libera presuppone infatti corpi sociali, culturali e religiosi capaci di esistere secondo la propria natura, senza essere interamente ricondotti alla disponibilità dello Stato.
Il caso Bisdom Gent, pertanto, chiama a una vigilanza comune: se il potere pubblico potesse stabilire ciò che la Chiesa deve dimenticare di sé, a maggior ragione potrebbe avanzare la medesima pretesa verso ogni altra comunità dotata di una memoria propria. Per questo la libertà della Chiesa è anche un presidio della libertà di tutti: ricorda al potere pubblico che non ogni realtà umana gli appartiene e che vi sono memorie che nessun decreto può amministrare e nessuna sentenza cancellare.