Causa C-12/25: la CGUE valuterà la compatibilità dei registri battesimali con il GDPR. Analisi giuridica su laicità, autonomia canonica e rischio controlimiti costituzionali.
Francesco Farri
1. Nelle prossime settimane, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si troverà a dover decidere una causa promossa contro l’Arcidiocesi di Gent, in Belgio, avente a oggetto la compatibilità delle norme canoniche che regolano i registri battesimali con la disciplina europea sulla tutela dei dati personali.
Il tema, già da tempo sul tavolo ed efficacemente risolto, o almeno così sembrava prima degli ultimi sviluppi, è quello del trattamento degli apostati che desiderino far constare anche formalmente il loro rinnegamento della fede e abbandono della Chiesa Cattolica.
Come già a suo tempo chiarito, risulta impossibile per l’ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica cancellare un nominativo dai registri battesimali, in quanto tale registrazione presiede a esigenze essenziali e fondative dell’ordinamento canonico stesso. Il battesimo, infatti, è un sacramento che “imprime il carattere” e, come tale, un dato di fatto irreversibile (“quippe quae characterem imprimant”: cfr. can. 845 CIC).
Da ciò discendono precise conseguenze giuridiche per l’ordinamento canonico, che si riverberano anche sulla condizione giuridica dell’apostata. Difatti, finché rimane in vita niente può in linea di principio impedirgli di tornare sui passi e chiedere la remissione della scomunica latae sententiae in cui è incorso per apostasia (can. 1364), al fine di rientrare in comunione con la Chiesa a norma dei canoni 1355 ss. del Codice di Diritto Canonico. In tal caso, nessun nuovo battesimo dovrà, né potrà, comunque essere amministrato, poiché il battesimo è per definizione sacramento unico, proprio in quanto “imprime il carattere” (can. 845 CIC).
Da ciò l’esigenza, insuperabile e costitutiva per l’ordinamento della Chiesa Cattolica, di mantenere la registrazione dei battesimi amministrati anche a chi successivamente sia incorso in una apostasia così manifesta da volerla far constare formalmente.
Cionondimeno, considerato che anche agli apostati potrebbero tornare applicabili alcune norme canoniche, come ad esempio le altre pene (canoniche) previste per i delitti di cui al Libro VI del Codice, alle quali potrebbero volere in ogni caso sottrarsi, l’ordinamento canonico si è dato carico dell’esigenza degli apostati di far constare formalmente la propria condizione.
Nella millenaria sapienza che lo ispira, ed essendo per natura votato secondo i precetti evangelici al rispetto massimo della libertà umana anche nell’atto estremo di abbandonare la fede, l’ordinamento canonico ha riconosciuto a livello universale la possibilità per l’apostata che lo desideri di utilizzare uno strumento già elaborato a livello di alcune chiese particolari per sovvenire ad alcune necessità poste proprio dalle conseguenze che possono produrre negli ordinamenti civili alcuni profili rilevanti per l’ordinamento canonico.
In particolare, nei Paesi dove si applica una tassa ecclesiastica agli iscritti nei registri battesimali, come la Kirchensteuer in Germania, la Chiesa aveva esteso la possibilità di apporre annotazioni all’atto di battesimo, ai sensi dell’attuale canone 535, § 2 CIC, a coloro che avessero abbandonato la fede cattolica mediante atto formale ai sensi dell’allora formulazione dei canoni 1086, 1117 e 1124, per venire incontro all’esigenza degli apostati di sottrarsi a quell’effetto previsto dall’ordinamento civile tedesco. Esigenza, questa, che a ben vedere avrebbe dovuto essere risolta con una miglior parametrazione da parte dello Stato del presupposto della tassa ecclesiastica, ma che la Chiesa nella sua flessibilità e sapienza ha ritenuto di agevolare in tal modo.
Quando il problema di sottrarsi all’applicabilità di qualsiasi residuo dell’ordinamento canonico anche da parte dell’apostata, a prescindere dalla necessità di sottrarsi al pagamento di una tassa civile, bensì per pura ragione di riservatezza dei dati, si manifestò in Italia, esso venne piuttosto agevolmente risolto da parte dell’ordinamento canonico riconoscendo la possibilità di applicare anche in questo caso la procedura già elaborata con riferimento al sistema tedesco, ossia la possibilità di annotazione del formale abbandono della Chiesa Cattolica a margine dell’atto di battesimo ai sensi del canone 535, § 2 CIC.
La soluzione fu ritenuta appagante dal Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano che, con decisione del 13 settembre 1999, pur sotto la presidenza di un giurista di orientamento laicista come Stefano Rodotà, confermò che “il registro di battesimo, in riferimento ad una persona che si professi atea, non contiene dati trattati illecitamente, né notizie inesatte o incomplete, documentando il registro un fatto correttamente rappresentato, da considerare nella sua singolarità e cioè come rappresentazione di un evento (il battesimo) realmente avvenuto”, con la possibilità per l’interessato “di far integrare a sua richiesta la complessiva documentazione che lo riguarda, anche senza che sia necessaria una specifica indicazione delle relative ragioni che sono alla base di tale istanza”.
La soluzione elaborata in Italia fu estesa, sul piano canonico, a tutta la Chiesa universale e fu accettata, sul piano civile, dai vari Stati. I dettagli canonici della procedura a tal fine utilizzabile sono stati poi formalizzati dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, nel documento del 13 marzo 2006, n. 10279, Actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica, recentemente ribaditi anche dalla Nota esplicativa del Dicastero per i Testi Legislativi sul divieto di cancellazione nel Registro parrocchiale dei battesimi del 17 aprile 2025.
2. Sennonché, forse in omaggio alla vichiana teoria degli eterni ritorni, forse per indulgere al fascino dell’idea di ritagliarsi un momento di effimera notorietà, il sospettoso Garante per la Privacy del Belgio ha ritenuto di riaprire la discussione sul tema, sollevando questione pregiudiziale di fronte alla Corte di Giustizia, per interrogarla sul fatto se l’impossibilità di cancellazione dell’apostata dal registro dei battezzati possa o meno considerarsi compatibile con la corposa normativa europea a tutela dei dati personali.
La questione pregiudiziale, iscritta alla Corte di Giustizia con numero di causa C-12/25, sembrava destinata a una rapida conclusione. Molti Stati, a cominciare dalla Repubblica Italiana, e la stessa Commissione Europea, inflessibile “guardiana” dei Trattati, sono intervenuti a sostegno della posizione consolidata, seguita dall’Arcidiocesi di Gent e sopra descritta.
In particolare, gli intervenienti della Commissione e degli Stati hanno dimostrato plasticamente come l’assetto della disciplina canonica sia perfettamente compatibile, sotto tutti i punti di vista, con il regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, n. 2016/679/UE, cd. GDPR.
Invero, l’art. 17 del GDPR esclude il diritto alla cancellazione del dato nei casi in cui il soggetto in possesso di esso mantenga un lecito fondamento giuridico per trattarlo, ciò che per le ragioni sopra esposte sussiste con certezza per l’ordinamento canonico con riferimento al dato dell’avvenuta amministrazione del battesimo.
Tale ragione, attinente alle caratteristiche fondamentali di un ordinamento giuridico, peraltro anteriore di qualche millennio rispetto a quello europeo, non può che considerarsi oggettivamente prevalente rispetto all’interesse individuale alla formale cancellazione del dato, sulla base dei parametri chiariti anche in altri ambiti da parte della giurisprudenza europea (cfr., in particolare, la sentenza 4 maggio 2016, Rigas Satiskme, C-13/16, specialmente parr. 28 ss., e giurisprudenza successiva). Invero, la soluzione della registrazione formale dell’abbandono lo garantisce integralmente sul piano sostanziale mettendolo integralmente al riparo dall’eventualità di ricevere contatti non desiderati da parte della Chiesa (che, peraltro, notoriamente non opera tentativi di vendita a distanza con quelle importune chiamate su cellullare, che neppure il rigoroso diritto europeo è riuscito a impedire…), con la conseguenza che il dato formale della permanente presenza del dato non arreca alcun pregiudizio concreto all’interessato, mentre la sua cancellazione pregiudicherebbe un interesse essenziale del detentore del dato stesso.
Ciò che, sotto altro profilo, rende a ben vedere addirittura inoperante alla radice la normativa europea sul diritto all’oblio, ai sensi dello stesso art. 17, par. 3, lett. a) e d) del GDPR che, pur non contemplando espressamente l’interesse religioso, comunque richiedono di ricomprendere la materia considerata nel più ampio ambito della rendicontazione storica dell’accaduto, anche in combinato disposto con l’art. 9, par. 2, lett. d) del GDPR stesso.
Ciò debitamente dimostrato per amor di codici e codicilli, peraltro, si dovrebbe rilevare che il problema in questione neppure avrebbe dovuto porsi, alla luce del disposto dell’art. 17 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Esso afferma chiaramente che “l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale” e, ove correttamente interpretato, dovrebbe valere a escludere una competenza dell’Unione Europea in materia, posto che, come dimostrato, un intervento unilaterale imposto sul tema dei battesimi pregiudicherebbe proprio e direttamente lo status fondativo di una confessione religiosa.
3. Sennonché, lo svolgimento della pubblica udienza nella quale la causa C-12/25 è stata discussa, in data 30 giugno u.s., ha denotato un interesse accesissimo del collegio per la questione, sia con riferimento al tema in sé della cancellazione o meno del dato, sia addirittura con riguardo alla formula utilizzata dalla Chiesa per registrare l’atto formale di abbandono da parte dell’apostata.
Come giuristi, l’auspicio è naturalmente che ogni organo giudiziario debba manifestare sì tanto zelo indiscriminatamente per ogni questione che sia a esso sottoposta.
Alla luce della non sempre così zelante realtà di fatto, tuttavia, sorge il dubbio che la petulanza di un collegio nell’insistere sui dettagli di una questione possa preludere a sorprese.
Se ciò avvenisse anche nel caso di specie, se cioè la particolare “passione” per il caso manifestata in udienza dal supremo organo giudiziario dell’Unione dovesse per ipotesi teorica e remota intendersi come propedeutica all’adozione di una decisione “sorprendente” rispetto alla posizione consolidata, ci si troverebbe di fronte a scenari dirompenti per l’ordinamento europeo e per gli ordinamenti statali
L’eventualità che il particolare zelo della Corte di Giustizia nella causa in esame preluda a un suo possibile intervento sulla disciplina dei registri battesimali, imponendone alcuni contenuti o l’utilizzo di una formula piuttosto che un’altra per rendicontare l’esistenza di determinati avvenimenti, non può dunque che essere razionalmente esclusa dal giurista, ma se per avventura e mera ipotesi si concretizzasse non darebbe vita “semplicemente” a un (dei purtroppo non infrequenti) travalicamento delle competenze dell’Unione, bensì e più radicalmente a una delle più macroscopiche violazioni del principio di laicità degli ordinamenti civili consumate negli ultimi decenni.
4. Il principio di laicità degli ordinamenti civili, in particolare degli Stati, è quasi sempre invocato da parte dei detrattori del fenomeno religioso, per affermare – assai approssimativamente – che le decisioni della comunità politica non dovrebbero essere influenzate da valutazioni di carattere religioso. Interpretazione, questa, assai grossolana e distorta del principio di laicità, ma indubbiamente invalsa nella prassi, per opporsi alle presunte “ingerenze” delle confessioni religiose, in particolare della Chiesa Cattolica, in verità per limitare l’esercizio della missione di annuncio delle confessioni religiose stesse.
Non è questa la sede per dimostrare nel dettaglio la grossolana erroneità di una simile impostazione e per delineare, in positivo, i contenuti che il principio di laicità rettamente inteso deve avere e ha, per esempio, nell’ordinamento italiano. Sia sufficiente rinviare, al riguardo, alla celebre sentenza n. 556/2006 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato sull’esposizione del crocifisso nelle scuole, ovvero in dottrina alle pagine di Geraldina Boni, Diritto ecclesiastico, Bologna, 2026, 91 ss.
In questa sede, occorre piuttosto evidenziare come il principio di laicità manifesti, pacificamente, anche un’altra faccia, che è quella dell’autonomia delle confessioni religiose nel regolare i propri fenomeni interni. Sarebbe paradossale, fin quasi grottesco, che uno Stato o un’organizzazione sovranazionale pretenda di dettare a una confessione religiosa la formula da utilizzare per il compimento dei propri atti giuridici. Si tratterebbe di una forma di ingerenza manifesta, degna dei tempi del cesaropapismo o dei contesti di religione di Stato.
Ora, se la Corte di Giustizia intervenisse per prescrivere o anche solo per imporre di “limare” la formula che la Chiesa Cattolica deve apporre sui propri registri sacramentali, ci si troverebbe di fronte proprio a un contesto del genere.
Lo scenario, che – come si è detto – si vuol ritenere del tutto teorico, comporterebbe conseguenze di assoluto rilievo per gli ordinamenti degli Stati membri.
Invero, per gli Stati membri che, come la Repubblica Italiana, annoverano il principio di laicità dello Stato fra i principi supremi del proprio ordinamento, come più volte riconosciuto dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 203/1989, una eventuale sentenza della Corte di Giustizia che intervenisse ex abrupto per disciplinare modalità e contenuti della compilazione dei registri battesimali della Chiesa Cattolica sarebbe, evidentemente, nulla e inutiliter data.
Invero, il giudice che si trovasse di fronte alla pretesa di un apostata di veder applicata da parte della Chiesa Cattolica una decisione del genere, dovrebbe interrogarsi sulla compatibilità di tale decisione con i principi supremi dell’ordinamento e, una volta rilevata la non manifesta infondatezza di tale dubbio di compatibilità (ma qua si sarebbe di fronte in realtà a una ipotesi di manifesta fondatezza di esso), rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, affinché possa valutare se sia o meno conforme ai principi supremi della Costituzione la legge di recepimento dei Trattati dell’Unione Europea nella parte in cui, come interpretata dalla Corte di Giustizia, imporrebbe una così macroscopica violazione del principio di laicità.
Analogamente a quanto avvenuto in relazione alla sentenza Taricco (ord. n. 24/2017), la Corte Costituzionale potrebbe favorire una resipiscenza della Corte di Giustizia, sollevando una nuova questione pregiudiziale europea, ma se l’esito interpretativo dei giudici di Lussemburgo fosse il medesimo, sarebbe giocoforza necessario rilevare a tutti gli effetti il contrasto con i principi supremi.
Non si vede, infatti, davvero come un intervento unilaterale dello Stato o di un organismo sovranazionale sulle modalità e formule di compilazione dei registri sacramentali possa ritenersi compatibile con l’art. 7 della Costituzione, il quale, nel sancire che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impone indubbiamente di annoverare le formule sacramentali nell’“ordine” della Chiesa Cattolica, come tali essendo insindacabili da parte dello Stato, come del resto è logico che sia. Neppure si tratta a ben vedere di materie di ordine “misto”, poiché attengono specificamente al rituale sacramentale e alla sua rendicontazione, temi estranei all’ordine civile di cui deve occuparsi lo Stato.
Né si vede come la Corte Costituzionale potrebbe smentire la propria ultradecennale giurisprudenza, che annovera appunto il principio di laicità fra i principi supremi dell’ordinamento, valevoli come controlimiti rispetto al diritto europeo.
L’esito di una decisione del genere da parte della Corte di Giustizia sarebbe dunque relativamente agevole da individuare sul piano giuridico, al netto della gravità del vulnus che una ipotetica decisione del genere da parte della Corte di Giustizia infliggerebbe all’intera costruzione giuridica europea, costringendo gli Stati che si fondano sul principio di laicità a disconoscerne gli effetti.
5. Occorre, conclusivamente, constatare che il problema che viene oggi in rilievo costituisce manifestazione di una tematica ben più ampia che, fino a oggi, non sembra esser stata approfondita adeguatamente: quella dei rapporti fra diritto dell’Unione Europea e norme nazionali che disciplinano il fenomeno religioso. Molte sono le sfaccettature di tale tematica, per le quali non è difficile immaginare che negli anni, a causa dell’incessante auto-espansione del diritto europeo, sorgeranno seri problemi nel coordinamento fra ordinamento canonico, disciplina nazionale e pretese europee.
Si pensi, a titolo d’esempio, allo status degli enti religiosi e alla necessità di salvaguardia delle loro peculiari caratteristiche, che il diritto europeo, dal tema degli aiuti di stato a quello della disciplina sui titolari effettivi, non si cura quasi mai di tenere in debita considerazione.
In questo contesto, diviene urgente anzitutto avviare percorsi di studio appropriati per giustificare le ragioni che richiedono di salvaguardare la specialità delle discipline nazionali del fenomeno religioso, in conformità al principio del rispetto delle tradizioni degli Stati membri che gli stessi Trattati europei richiederebbero di proteggere.
Più in generale, diviene urgente che il mondo cattolico nel suo complesso, e non solo in alcune sue pur autorevoli espressioni, inizi a squarciare il velo della retorica, per cui tutto quello che proviene dall’Unione Europea e implica estensione di competenze dell’Unione è buono per definizione e in quanto tale, e inizi ad affrontare con spirito franco, ove necessario anche critico, ciò che l’Unione Europea impone agli Stati e ai protagonisti della vita civica.
Solo una matura presa di consapevolezza dei problemi che affliggono il diritto europeo nell’odierno contesto può rinnovare i presupposti per una integrazione seria e fondata su valori autentici, sul modello tracciato nel volume Ripartire dall’Europa. Ripensare l’Unione, pubblicato lo scorso anno dal Centro Studi Livatino a cura di Daniela Bianchini.
L’auspicio è che per avviare questo percorso di maturazione della riflessione da parte del mondo cattolico nel suo complesso non occorra attendere il brusco risveglio di un vulnus frontale al principio supremo di laicità dello Stato, come quello che si verificherebbe nell’ipotesi – si confida denegata – in cui la Corte di Giustizia pretendesse di dettare alla Chiesa Cattolica quali formule utilizzare per compilare i propri registri battesimali.