Il Centro Studi Rosario Livatino intende avviare, con il contributo che segue, un articolato percorso di riflessione sui rischi di un superomismo giudiziario che, da più parti (sia all’interno della magistratura che nella dottrina più accorta) viene paventato, e non da ora, come un serio rischio per la stessa credibilità della magistratura e per i fondamenti della nostra democrazia.
Nella sua conferenza più nota pronunciata nel 1984, e ormai consegnata ad uno scritto esemplare che riassume e condensa il suo pensiero e che costituisce, nella sua brevità, un testo di altissimo valore ideale e culturale, Rosario Livatino ha definito il magistrato “un semplice riflesso della legge che è chiamato ad applicare”.
“Se questa cambia, anch’egli dovrebbe cambiare; se questa rimane immutata, anch’egli dovrebbe mantenersi uguale a se stesso, quali che siano le metamorfosi della società che lo avvolge” così inizia nel suo dire.
Un semplice specchio della volontà altrui, della volontà del Legislatore, un dipendente dello Stato che risolve le liti, come nota egli con la modestia e l’eleganza sublime che gli era propria e che gli era naturale perché legata al suo senso del dovere radicato nella fede (una fede certo al profondo significato religioso ma che parla molto anche al laico non nichilista). Parte quindi ricordando la posizione classica del giudizio, di natura potrebbe dirsi parmenidea, conciliata nella coincidenza di pensiero ed essere, radicata nella tradizione che vuole il giudice semplice bocca della Legge.
Poi però subito il pensiero subisce una torsione ed egli fra entrare la società ed il magistrato in un campo di tensioni mai sopite.
“Non sempre la legge è in sintonia con l’evolversi del costume – nota Livatino – ma spesso, troppo spesso, si attarda e si sclerotizza, si è sostenuto che il magistrato può – pur rimanendo identica la lettera della norma – utilizzare quello fra i suoi significati che meglio si attaglia al momento contingente.”
“Una diversità di ruolo che non può non rifrangersi nel suo stesso protagonista: il nuovo rapporto cercato fra magistrato e norma legislativa comporta infatti di necessità che anche il primo esca dalla propria torre eburnea di immutabilità, di ibernazione sociale, divenendo attento, sensibile a quanto accanto a lui si crea, si trasforma, si perde”.
Qui entra in giuoco la questione dello sguardo, di uno sguardo che Livatino concepisce come sguardo solitario ma proprio per questo attento e partecipe dei mutamenti della società, uno sguardo che insieme registra e che cerca di comprendere l’umano ( era Livatino un uomo splendidamente solitario, di quella solitudine cercata che esalta lo sguardo compassionevole sull’uomo e sul mondo; era riservato ed non voleva apparire tanto si ricava leggendo gli atti della causa di beatificazione ed anche questo è un punto che andrebbe considerato esemplare si potrebbe chiamare l’etica di San Sebastiano che si sente necessaria oggi per qualsiasi magistrato; cfr. Rosario Angelo Livatino “Dal martirio a secco al martirio di sangue” Brescia, 2021 ).
Egli sa che questo tema del mutamento sociale per chi applica la legge è fonte di tensione e lo è inevitabilmente e, con la prudenza intellettuale che lo caratterizzava, avverte e sente il bisogno di dire: “Il tema è di amplissimo respiro e di difficile risolubilità, soprattutto perché il fenomeno al quale implicitamente si riallaccia è tuttora in atto. Assolutamente pretenzioso sarebbe quindi credere di poterne affrontare la disamina da parte di chi parla; anche perché la disamina stessa implica conoscenze, soprattutto sul piano della macro e microsociologia, che esulano del tutto dalla sua esperienza culturale.
Poiché, però, il dibattito sul ridetto tema è ogni giorno riproposto dai mezzi di comunicazione di massa ed innumerevoli sono gli episodi reali che lo impongono all’attenzione della pubblica opinione, è facile presumere che ciascuno di coloro che hanno la bontà di ascoltarlo rechi con sé dei quesiti che gradirebbe poter rivolgere ad un addetto ai lavori.”
Le tematiche sulle quali egli fonda la sua analisi sono quattro e di estrema attualità :
•i rapporti tra il magistrato ed il mondo dell’economia e del lavoro;
•i rapporti tra il magistrato e la sfera del “politico”;
•l’aspetto della c.d. “immagine esterna” del magistrato;
•il problema della responsabilità del magistrato.
Sul tema del rapporto fra giudice ed economia egli così definisce la funzione in termini ancora attuali e drammatici ( pur essendo il suo pensiero in un’altra differente temperie storico economica rispetto a quella odierna ): “si è inserito prepotente il dilemma fra la figura del giudice-garante degli interessi forti (per i quali vengono assunti a base i valori industriali dominanti) ed il giudice-garante degli interessi deboli (cioè degli interessi individuali contro l’eccessiva concentrazione del potere economico).”
Non si può dire che non sapesse centrare il punto, questa affermazione è magistrale, una notazione esattissima come solo i grandi spiriti solitari e solidali sanno fare mettendo a frutto le loro esperienze.
“Nell’ansimare dell’apparato esecutivo alla ricerca di politiche economiche idonee a sciogliere quel nodo congiunturale ormai sospetto di cronicità – nota Livatino – v’è stato chi ha ritenuto che il magistrato possa far buon uso del suo potere interpretativo delle leggi, accogliendo di esse quell’accezione che privilegiasse gli interessi delle classi economiche dominanti, così consentendo alle stesse, svincolate da quei “lacci e lacciuoli”, come ebbe a definirli Guido Carli, di riprendere quella padronanza nel campo dell’iniziativa privata e quella sicurezza nel settore degli investimenti produttivi, che avevano consentito all’imprenditoria italiana di creare il c.d. “miracolo economico” degli anni ’50.
Una linea, quindi, rivendicativa per il magistrato di un ruolo di protagonista occulto, indiretto della macroeconomia nazionale. Una tesi che relegherebbe il Montesquieu ed il suo principio sulla separazione dei poteri davvero in una polverosa soffitta e che farebbe inorridire economisti classici come Ricardo o Keynes.
Per contro, v’è stato chi – osserva Livatino – rigettando il ruolo di “canalizzatore” dei processi economici, ha caldeggiato quella presenza giudiziaria come elemento correttivo delle conseguenze nefaste che la congiuntura ha sui piccoli soggetti economici.
È la tesi di chi ha voluto il magistrato come difensore delle categorie più povere e, come tali, più esposte ai capricci dell’inflazione e della stagflazione, proponendo l’aula giudiziaria come luogo di necessario, di dovuto riequilibrio fra parte sociale forte e parte sociale debole ed individuando il processo del lavoro come l’arena più allettante per tale tenzone.”
Limpidamente conclude osservando: “entrambe le prospettazioni sono senz’altro da rifiutare in quanto il ruolo che vogliono prefigurare è tale che il magistrato, che dovrebbe assumerlo, non sarebbe più tale in quanto imprimerebbe a se stesso ed ai propri compiti dei caratteri e delle finalità totalmente estranei a quello che ancora oggi è il prototipo dell’interprete giudiziario nel comune sentire sociale come figura super partes e tali da far seriamente pensare ad un vero e proprio tradimento nei riguardi di quei valori la cui tutela la nostra Carta costituzionale affida al giudice ben diverso che essa implicitamente teorizza”.
Egli citando puntualmente una ricerca del Centro di prevenzione e difesa sociale sulla magistratura del lavoro – sulla base delle statistiche giudiziarie (all’epoca unico tratto di sapere economico a disposizione del giudice che era anche materia di esame all’orale del concorso) – nega che i pretori del lavoro abbiano assunto un ruolo di impropria promozione di politiche del lavoro gradite a quella o a quell’altra parte sociale.
Nota, peraltro, che esiste una tendenza a quella che una volta si chiamava ( cfr. A. Proto Pisani Appunti sulla Giustizia civile 1982 ) la spinta alle “tutele differenziate” in forza di “leggi che di per sé sono chiaramente alteratrici di un equilibrio nella posizione delle controparti rispetto all’organo giudiziario: favor del lavoratore, tutela differenziata in sede processuale e spinte assistenzialistiche non sono invenzioni della giurisprudenza, ma precise scelte di politica legislativa”.
Non nasconde poi l’esistenza di “difficoltà interpretative del linguaggio oscuro delle norme che il patrio legislatore oggi emana nella materia con notevole fecondità e, soprattutto, dello strumento principe, oggi, nella regolamentazione dei rapporti di lavoro: il contratto collettivo”.
E qui un monito che è anche una speranza : “la magistratura, per restare ancora fedele al dovere costituzionale di fedeltà alla legge, altro non cerca, anche per evitare ondeggiamenti, incertezze ed ulteriori ingiusti rimproveri, che di poter disporre di dettati normativi coerenti, chiari, sicuramente intelligibili, nonché di testi negoziali nei quali la posizione di diritto e di obbligo delle parti non sia offuscata da una trama tormentata di sottili e complicate espressioni verbali, che nascondono premesse politiche tutt’altro che chiare anziché una precisa volontà che sostenga il precetto”.
Qui sta la chiave della soluzione dei contrasti fra magistratura e politica: leggi chiare da una parte e fedeltà alla legge dall’altra.
L’analisi realistica si accompagna allo slancio utopistico in Livatino, tutto però con un dire trattenuto ed elegante.
Semplice la soluzione delineata, ma purtroppo ben lontano dall’essere realizzata: la complessità della legislazione economica è aumentata nel tempo.
Il tempo che mi è accaduto di definire della nuova oggettività, dell’età della tecnica, della grande impresa, della lex mercatoria, del tramonto del Soggetto moderno, dell’idea di persona umana che ispira tutta intera invece la paideia costituzionale ( Foà e Montedoro, Dialogo sulla nuova oggettività, Napoli 2024 ).
Il tempo ha visto l’erompere delle amministrazioni indipendenti e la tensione verso il costituzionalismo multilivello ed una costruzione europea mai completata e quindi “sbilenca” e fonte di ulteriori incertezze ( con le alternative attuali fra Europa tecnocratica e democratica, sovranazionale o nazionale, confederale o federale, più unita o più divisa, parlamentare o intergovernativa, mercatista o sociale, ebraico-cristiana o laicista, protestante o cattolica, nordica o orientata al mediterraneo , tutte cose da tenere insieme ma che si fanno tenere insieme con difficoltà).
Livatino non ha conosciuto questo nostro tempo perché il suo destino è stato tragicamente spezzato ma le considerazioni lineari che egli ci ha consegnato sul rapporto fra giudice ed economia sono fondamentali per impostare correttamente il problema del rapporto fra economia e diritto e fra economia e politica.
Egli sembra innanzi tutto avere piena coscienza che l’economia ( che egli vede connotata da un conflitto sociale fra “classi economiche dominanti” e “piccoli soggetti economici” nei quali annoverava probabilmente non solo i lavoratori subordinati, se le parole hanno un senso ) può ispirare scelte politiche e le ispira.
Il diritto che viene prodotto da tale scontro/confronto è il dato su cui lavora il magistrato con spirito di fedeltà perché la scelta – a quell’altezza di tempo – è scelta democratica e le sfere dell’economico del politico e del giuridico sono sfere autonome.
Oggi però il dominio dell’economico ha determinato uno sconfinamento sistematico (Luhmann – autore che Livatino non credo avesse letto ma che penso avrebbe apprezzato per il tentativo oggettivo di descrivere la realtà sociale – vede il sistema sociale caratterizzato da una a differenziazione funzionale, che costituisce ancora oggi la struttura portante della società contemporanea, consistente nella diversificazione degli elementi della società in base alla funzione che hanno o al compito che devono svolgere; differenziazione funzionale che oggi è in ombra per effetto di sconfinamenti dei vari sistemi gli uni negli altri con effetto caotico ).
A ciascuno il suo ricorda “il giudice ragazzino”, oggi beato, con la santa e profonda semplicità che gli era propria, guardando solitario tutta una società dall’angolo privilegiato di una piccola provincia, impegnato nel lottare contro le mafie che sono ancora parte di una collettività che purtroppo ha l’avere e non l’essere al suo centro.
Insisterebbe con coerenza anche oggi sullo stesso concetto: a ciascuno il suo.
Poi il tema del rapporto fra giudici e politica.
Qui dobbiamo lasciarlo parlare.
“Il tema della politicizzazione dei giudici si inserisce a pieno titolo nel dibattito sui problemi della giustizia e nell’analisi del rinnovato rapporto tra il magistrato ed il tessuto sociale nella cui trama egli si colloca. Tanto con riferimento all’atteggiamento che, talvolta, i giudici avrebbero assunto, o potrebbero assumere, presentando all’opinione pubblica l’immagine di una giustizia parziale, fiancheggiatrice del potere politico, di un partito politico o di un gruppo di potere, pubblico o privato.
L’ipotesi concretizza evidentemente una violazione del criterio costituzionale che, proprio per evitare ogni forma di strumentalizzazione della giustizia, garantisce l’indipendenza personale dei singoli giudici, soggetti esclusivamente alla legge (art. 101), nonché quella della magistratura nel suo complesso, descrivendola come “ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere” (art. 104).
Dal combinato disposto delle norme citate, si desume quindi che il costituente ha voluto escludere ogni pericolo o sospetto di faziosità e di settarismo dei giudici, sia nell’aspettativa di vantaggi personali o per il timore di pregiudizio, sia in forza dell’interferenza di altri poteri dello Stato nella funzione giudiziaria.”
Livatino ha in mente il singolo giudice, nella sua solitudine, senza timore ( di pregiudizi da potenti ) e senza speranza ( di vantaggi di carriera e di altro genere), capace di osservare il dettato costituzionale stando lontano da appartenenze politico partitiche.
“È alla luce di questi principi – continua Livatino – che deve essere valutata la compatibilità tra la funzione del giudicare e l’adesione a partiti politici, gruppi, associazioni.
La trasformazione del partito politico da centro di diffusione ideologica a struttura associativa caratterizzata da sempre più rigidi vincoli burocratici e gerarchici, sovente finalizzata alla gestione del potere, rende oggi assai più difficile di quanto non fosse all’epoca della Costituente ammettere la possibilità che un giudice possa conservarsi libero iscrivendosi ad un partito politico.
Si dovrebbe ammettere che il giudice, nel momento in cui si iscrive, fosse non solo affatto risoluto a non concedere assolutamente nulla al partito come tale, nei casi in cui il partito ha un interesse, ma che anche i suoi compagni di fede non si aspettassero assolutamente nulla da lui nel momento in cui egli dovesse occuparsi di quei casi.
Parrebbe che, sul piano umano, ciò sarebbe troppo pretendere. Che dire poi della possibilità per il giudice di entrare a far parte di sette od associazioni che, se non sono segrete, mantengono tuttavia il più stretto riserbo sui nomi degli aderenti ed avvolgono nelle nebbie di una indistinta filantropia. le proprie finalità e i propri obiettivi?
Se sono già serie le ragioni di perplessità sulla adesione del giudice ad un partito politico, queste ragioni appaiono centuplicate nella partecipazione ad organizzazioni di fatto più o meno riservate o, comunque, non facilmente accessibili al controllo dell’opinione pubblica, i cui aderenti risultano fra loro legati da vincoli della cui intensità e natura nessuno è in grado di giudicare e valutare.
Qui bisognerà proclamare, con assoluta chiarezza, che la norma dell’art. 212 T.U.L.P.S., che sancisce l’immediata destituzione per tutti gli impiegati pubblici che appartengano ad associazioni i cui soci sono vincolati dal segreto, si applica anche ai magistrati, che ne sono anzi, logicamente, insieme ai militari, i destinatari più diretti ( occorre ricordare che nel 1981 era stato scoperto l’elenco della P2 c.d. di Castiglion Fibocchi e che Livatino voleva probabilmente manifestare la sua adesione al tentativo del CSM di epurare gli aderenti alla loggia segreta).
Ciò non significa certo sopprimere nell’uomo-giudice la possibilità di formarsi una propria coscienza politica, di avere un proprio convincimento su quelli che sono i temi fondamentali della nostra convivenza sociale: nessuno può difatti contestare al giudice il diritto di ispirarsi, nella valutazione dei fatti e nell’interpretazione di norme giuridiche, a determinati modelli ideologici, che possono anche esattamente coincidere con quelli professati da gruppi od associazioni politiche.
Essenziale è però che la decisione nasca da un processo motivazionale autonomo e completo, come frutto di una propria personale elaborazione, dettata dalla meditazione del caso concreto; non come il portato della autocollocazione nell’area di questo o di quel gruppo politico o sindacale, così da apparire come in tutto od in parte dipendente da quella collocazione.
Conclude altresì osservando che “sarebbe quindi sommamente opportuno che i giudici rinunciassero a partecipare alle competizioni elettorali in veste di candidato o, qualora ritengano che il seggio in Parlamento superi di molto in prestigio, potere ed importanza l’ufficio del giudice, effettuassero una irrevocabile scelta, bruciandosi tutti i vascelli alle spalle, con le dimissioni definitive dall’ordine giudiziario”.
Un grande equilibrio di impostazione: non tratta Livatino del tema eterno del quis custodies custodiet? solo perché a quell’altezza di tempo non era al centro della riflessione ed il CSM era circondato – pur fra cadute e risalite nell’esercizio delle funzioni – da una forte credibilità ed da un alto senso della propria funzione istituzionale.
La crisi recente del CSM pone anche questo interrogativo: non presto a Livatino alcun pensiero in proposito; penso solo che sarebbe stato addolorato da condotte inadeguate improntate a desideri di carriera e connotate da un intreccio politica – giustizia che deve trovare al più presto una risposta equilibrata ed il più possibile condivisa senza alcun rischio di menomazione dell’indipendenza della magistratura, valore costituzionale supremo al quale Livatino ebbe a sacrificare la vita.
Il giudice per Livatino “deve in ogni circostanza comportarsi in modo tale da promuovere la fiducia del pubblico nell’integrità e nell’imparzialità dell’ordine giudiziario”.
E’ importante che il giudice – dice Livatino – “offra di se stesso l’immagine non di una persona austera o severa o compresa del suo ruolo e della sua autorità o di irraggiungibile rigore morale, ma di una persona seria, sì, di persona equilibrata, sì, di persona responsabile pure; potrebbe aggiungersi, di persona comprensiva ed umana, capace di condannare, ma anche di capire.
Solo se il giudice realizza in sé stesso queste condizioni, la società può accettare che gli abbia sugli altri un potere così grande come quello che ha. Chi domanda giustizia deve poter credere che le sue ragioni saranno ascoltate con attenzione e serietà; che il giudice potrà ricevere ed assumere come se fossero sue e difendere davanti a chiunque. Solo se offre questo tipo di disponibilità personale il cittadino potrà vincere la naturale avversione a dover raccontare le cose proprie ad uno sconosciuto; potrà cioè fidarsi del giudice e della giustizia dello Stato, accettando anche il rischio di una risposta sfavorevole.”
Ciò richiede a tutti i livelli il ripristino di un senso alto della funzione e l’auspicio a fronte di queste profetiche sue considerazioni è che si sappia al più presto trovare un’equilibrata composizione di un conflitto che sta diventando un rischio per la coesione sociale.
Conclusioni
La limpidezza di pensiero di Livatino è il frutto del suo tenere insieme fede e giustizia.
La fede ( anche per il laico quale dimensione di trascendenza immanente cfr. K. Jaspers Cifre della trascendenza Roma 2017 ) è costanza, laboratorio di speranza ( come dice S. Natoli in Nonostante Tutto, la costanza come laboratorio di speranza Sesto San Giovanni 2024 ) e come rivela la radice sassone della parola (Treue , trust , tree ) significa star fermo, piantato come un albero.
Anche nel nulla che siamo, anche nell’infondatezza severiniano/irtiana del comando giuridico moderno emerge il bisogno di sacertà, il desiderio di cura di cui parla Tommaso Greco ( in Curare il mondo con S. Weil , Bari, 2023 ).
Il giudice ordinario “retribuisce” e “sanziona”, il giudice amministrativo “cura” e “sutura”, secondo i due volti della giustizia messi in risalto nel dialogo fra il Cardinal Martini e Gustavo Zagrebelsky ( vedilo in La domanda di giustizia Torino, 2003 ) .
Il legislatore fa le sue scelte di bilanciamento innovativo per il progetto storico-sociale del tempo.
La fede – religiosa e laica che l’uomo non sia solo forza e desiderio appropriativo – testimoniata dalla vita sublime di Livatino ci rende forti e fiduciosi circa la perenne vitalità del diritto ed il ristabilimento dell’ordine sempre più attraversato da inedite crisi.
Utopia e realtà, idealità e mondanità si uniscono in armonia possibile a partire dalla propria forza interiore (vera e propria radice del diritto).
Giancarlo Montedoro
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato