È arrivato il giorno dell’udienza: la Corte costituzionale oggi affronterà nuovamente la legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., che punisce l’aiuto al suicidio. Come noto il giudice delle leggi, lo scorso anno, forzando gli strumenti di governo del processo, aveva rinviato la trattazione della causa a oggi per consentire, nel frattempo, al Parlamento di intervenire con una disciplina appropriata, rilevando che “l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti”.
La Corte aveva pur sempre riconosciuto all’art. 580 c.p. un ruolo di garanzia “delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio”.
Tuttavia, non senza contraddizioni, nella decisione di rinvio, la Consulta passava a elencare specifiche situazioni, nelle quali avrebbe avuto un ruolo decisivo lo sviluppo tecnologico, creando nuove esigenze di tutela per alcuni pazienti “strappati” alla morte e non in grado di svolgere in autosufficienza le funzioni vitali. In tali circostanze, l’incriminazione dell’aiuto al suicidio avrebbe prodotto per la Corte effetti non costituzionalmente compatibili. Il giudice delle leggi non si è spinto fino a pronunciare una sentenza di accoglimento, per lasciare al Parlamento “ogni opportuna riflessione e iniziativa”.
In realtà l’ordinanza di rinvio indicava già alle Camere una soluzione da scegliere e il tempo massimo per attuarla. La soluzione, poiché suggeriva al Parlamento, anziché la “mera modifica della disposizione penale di cui all’art. 580 c.p.”, di prevedere una disciplina specifica delle condizioni per legittimare la decisione di porre fine alla propria vita, anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte. Nei tempi, dal momento che ha rinviato all’udienza odierna la discussione della causa indicando al Parlamento in tempo entro il quale intervenire.
L’Avvocatura dello Stato aveva richiesto, nel suo atto d’intervento, l’inammissibilità della questione poiché la Corte di Milano domandava alla Consulta una pronuncia creativa in una materia rimessa alla discrezionalità del Parlamento, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. Tale eccezione è stata rigettata dalla Corte, affermando che le si chiedeva “una pronuncia a carattere meramente ablativo”, “senza implicare alcun intervento «creativo»”. Se queste sono le premesse della decisione di un anno fa, forse la soluzione e i tempi indicati al Parlamento non saranno così stringenti; forse si darà ancora tempo al legislatore per concludere l’iter che, tra mille vicissitudini e dibattiti, è pur sempre avviato.
Nel dibattito seguito alla decisione della Corte sembrano, tuttavia, oscurati la dignità della persona e il principio di solidarietà: a rimetterci non devono essere i soggetti più deboli, fragili e vulnerabili che l’art. 580 c.p., come la Costituzione, tutela.
L’OMS ha di recente ricordato come nel mondo una persona ogni 40 secondi muore per suicidio. Il suicidio, dunque, è un diritto da ottenere, attraverso la somministrazione di un farmaco che provochi immediatamente la morte o un fatto, sintomo di forte disagio e di sofferenza, da evitare, sviluppando (e finanziando) attività di cura e di sostegno reale per i più deboli, soprattutto per chi sente la propria vita ormai come un peso?
Francesca Piergentili, Avvocato