Origini, evoluzione storica e riforme 2006-2019 della legittima difesa: un’analisi tra dottrina tomistica e giurisprudenza penale.

di Mauro Ronco

In questo scritto non considererò in alcun modo il caso del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva alla pena di anni 14 di reclusione per il delitto plurimo di omicidio volontario nei confronti dei rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria.

Non conosco gli atti del processo. Mai ho espresso giudizi su vicende processuali delle quali non abbia potuto studiare a fondo gli atti di indagine e del processo. Non intendo assolutamente partecipare al delirio di inciviltà che nasce dai processi mediatici e dai commenti rivolti alle sentenze da parte di coloro che non hanno letto gli atti processuali.

Mi limito, pertanto, dopo una doverosa premessa in ordine al tema della razionalità della legittima difesa, a disegnarne i contorni normativi che il giudice deve accuratamente valutare al fine di applicare nelle aule di giustizia il giusto diritto. Rinvio comunque al mio scritto apparso su DIGESTO delle Discipline Penalistiche Aggiornamento XI del 2021, 403-443 nel quale ho formulato un giudizio positivo, contrariamente ad altri studiosi, in ordine alle due riforme ampliative dell’istituto avvenute con leggi 13.02.2006, n. 59 e 26.04.2019, n. 36.

2. La legittima difesa ha vissuto la sua lunga storia scorrendo per lungo tempo in un alveo che si può definire personalistico, i cui presupposti ineludibili sono la bontà del fine perseguito dall’aggredito di salvare la propria o altrui esistenza, nonché l’assenza in lui della volontà colpevole di uccidere o di arrecare un male all’aggressore. Questa concezione ha subìto una curvatura prima psicologistica in epoca illuministica; poi utilitaristica in epoca liberale; infine, un’estensione in funzione della lotta alla criminalità nel periodo positivistico a cavallo tra il XIX e il XX secolo per sfociare nella normativizzazione pubblicistica dell’istituto secondo la formula piuttosto irrealistica di Vincenzo Manzini (1872-1957), alla cui stregua la legittima difesa rappresenta «una delegazione ipotetica e condizionata della potestà di polizia (coercizione diretta), che lo Stato fa al privato per ragione di necessita`, quando riconosce di non poter efficacemente prestare a lui o ad altri la sua protezione tempestiva»[1].

Per alcuni decenni successivi alla fine della seconda guerra mondiale il dibattito sulla legittima difesa è rimasto quasi del tutto silente, come se le conclusioni codicistiche[2] non fossero suscettibili di ulteriore approfondimento.

A partire dagli anni ’60 del secolo scorso, in stretto rapporto con lo svilupparsi della stagione dei diritti individuali, ivi compresi quelli dei malfattori, l’istituto ha conosciuto una dislocazione di tipo oggettivistico che l’ha proiettato sul piano della valutazione comparativa degli interessi in gioco, rispettivamente dell’aggredito e dell’aggressore, confrontati nella loro cifra astratta di valore oggettivo. In contrasto con questa tendenza si è presentata, a livello legislativo, negli ultimi quindici anni, l’esigenza, contestata da gran parte della dottrina penalistica e da molte sentenze di merito e talora di legittimità, di riequilibrare i parametri di applicazione dell’istituto allo scopo di aprire uno spazio piu` ampio alle istanze di difesa dei soggetti aggrediti dai malfattori negli ambienti della vita privata, professionale o lavorativa.

3. Per comprendere le origini e il fondamento della legittima difesa nella civiltà occidentale occorre rivolgersi alle fonti del diritto canonico del periodo medievale caratterizzate da un’alta creatività civilizzatrice.

Il vertice concettuale dell’insegnamento morale sulla legittima difesa è rinvenibile nella dottrina di S. Tommaso d’Aquino (1225-1274)[3] . L’istituto ha il suo fondamento reale nella naturale tendenza dell’uomo a conservare se stesso e i propri diritti contro l’ingiusta intrusione dell’offensore nella propria vita e nei propri diritti personali.

Questa tendenza naturale deve essere moderata dalla ragione. Non è l’istinto di conservazione, in quanto tale, a giustificare in ogni caso la reazione difensiva, bensì la tendenza naturale governata dal retto uso della ragione. Il fine buono e giusto dell’agente deve sfuggire a ogni contaminazione irrazionale: l’integrità della difesa sussiste soltanto allorché essa sia immune da sentimenti e da motivi di odio, di vendetta, dallo stesso disprezzo dei beni dell’aggressore.

La legittima difesa non si deve confondere con la vendetta, ne´ può costituire una copertura dell’intenzione di vendicarsi dell’aggressore, ovvero di disprezzarne i beni[4]. L’intenzione distingue l’azione giusta della difesa legittima dall’azione illecita della vendetta. Gli atti morali – e la difesa, prima di essere un atto giuridico, è un atto morale – «ricevono la specie da cio` che e` intenzionale, non da ciò che è` involontario, essendo questo un elemento accidentale»[5].

4. L’intento vendicativo può inquinare il fine difensivo. Ciò è rivelato dal contesto e dalle modalità in cui si dispiega l’azione difensiva. L’intenzione, in quanto interna all’uomo, è arduamente determinabile ab externo. Si comprende in questa prospettiva il principio morale – e giuridico – espresso dal lemma del ‘‘moderamen inculpatae tutelae’’. Il fondamento della difesa è l’assenza di volontà di arrecare un male all’aggressore, ove il male è ritenuto involontario in quanto non costituisce l’oggetto dell’intenzione. La condotta difensiva è incolpevole. Naturalmente la difesa senza colpa postula che la condotta sia governata dalla ragione, che la contiene entro i limiti della necessità della difesa[6].

L’uomo tuttavia, soprattutto quando è vittima di un’aggressione ingiusta, rischia di smarrire nella condotta reattiva il lume della razionalità. La sua reazione può divenire ingiusta sul piano morale e anche giuridico. Tuttavia, in virtù dell’irrazionalità dell’agire provocato da una causa esterna ingiusta, la situazione implica, sul piano giuridico, la diminuzione della responsabilità.  Nel diritto medievale e nell’antico regime, fino all’entrata in vigore dei codici del XVIII secolo, l’autore che avesse reagito per eccesso all’aggressione altrui, era punito con la pena cosiddetta extraordinaria, cioè con una pena irrogata in via discrezionale dal giudice, mitigata in modo variabile, ma solitamente molto forte, rispetto alla pena ordinaria prevista per il delitto.

Una sintesi del pensiero preilluministico la si trova nell’insigne giurista rinascimentale Giulio Claro (1525-1575), per cui il moderamen consiste in tre elementi: modus, tempus, causa: «Est autem animadvertendum; quod talis defensio, propter quam quis iuxta praedicta, excusatur ab Homicidio, debetesse facta cum moderamine inculpatae tutelae. Quodquidem moderamen circa tria consistit: scilicet, modum, tempus, & causam. Si enim Aggressus excedat modum in se defendendo, utique erit puniendus: non poena ordinaria homicidij; sed solum de excessu; poena extraordinaria, & mitiori arbitrio Iudicis. Et hoc non solum quando excessisset modum ex culpa, fed etiam si excessisset modum ex dolo»[7].

5. Il modus e il tempus sono importanti nell’applicazione giudiziaria. Ma tanto l’uno quanto l’altro sono meri indicatori esterni in ordine all’integrità della causa – l’intentio di difesa – che, essendo interna al soggetto, deve essere indagata tramite la valutazione oggettiva delle modalità della condotta e del contesto in cui si è svolta. Essenziale è la causa. Il modus esprime il contenimento della reazione entro il limite del fine difensivo. E` il primo indicatore esterno della bontà dell’azione. Insegna San Tommaso: «…un atto che parte da una buona intenzione può diventare illecito se è sproporzionato al fine. Quindi se uno nel difendere la propria vita usa maggiore violenza del necessario, il suo atto è illecito»[8]. Lo stesso è a dirsi in ordine al tempus. Se l’azione è spesa quando l’aggressione non è ancora attuale, la reazione, per quanto spiegabile in ragione del timore, non è integralmente difensiva, poiché inquinata da un coevo intento offensivo. Se, poi, la condotta è spesa quando la situazione di pericolo sia cessata – vuoi perché la realizzazione dell’offesa non sia più possibile, vuoi perché essa si sia integralmente consumata, senza che l’aggressore possa ancora nuocere – non può parlarsi più di legittimità` della difesa, bensì di vendetta[9].

Tra la causa, da un lato, e, dall’altro, il modus e il tempus, si può aprire una dialettica, fin quasi che si dia l’apparenza che il dato oggettivo, costituito dalla sproporzione della condotta rispetto al fine, costituisca ragione sufficiente del diniego dell’esimente. Tuttavia, il criterio che dirige il giudizio ha come suo punto di riferimento essenziale l’oggetto dell’intenzione.

Se la proporzione scandisce ‘‘il limite obiettivo’’[10], della legittima difesa il criterio della proporzione va esaminato nel rapporto tra la condotta spesa e il fine perseguito, non tra i dati oggettivi, tra loro correlativi, del pericolo corso e del danno provocato. Modus e tempus sono indicatori esteriori – rationes cognoscendi –, non fondamento – ratio essendi – della legittima difesa[11].

Merita condivisione pertanto l’opinione espressa nella voce Legittima difesa sull’Enciclopedia del diritto, che riferisce l’interpretazione della legittima difesa dei canonisti come il «retto uso del potere di coazione connaturale al superiore diritto dell’aggredito, non oltre cioè i limiti connaturali ad ogni diritto soggettivo che si debba far rispettare e al momento in cui esso si deve far rispettare»[12].

L’opinione dei moralisti, come si è brevemente accennato, si è riversata nelle massime  dei giuristi: il fatto cagionato dalla difesa legittima non integra alcun delitto; non è un omicidio giustificato o scusato; più radicalmente, non è un omicidio, bensì` un atto lecito. Allorché siano superati i limiti del modus e del tempus, l’atto è moralmente e giuridicamente illecito. Va punito con una pena inferiore a quella contemplata per l’omicidio volontario. Quando addirittura la causa difensiva sia tracimata in una volontà di vendetta viene meno la scriminante. Il giudice potrà eventualmente mitigare la pena, nello stesso modo usato per i delitti di impeto compiuti per una reazione irrazionale – di ira, di rabbia, di vendetta – in maniera tale da bilanciare l’ingiustizia subìta dall’aggredito con l’ingiustizia da lui stesso realizzata.

A questo scopo deve trovare applicazione senza alcuna remora la circostanza attenuante della provocazione di cui all’art. 62, n. 2 c.p., laddove la vittima dell’aggressione abbia reagito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui. La dottrina è sospettosa verso questa attenuante e la giurisprudenza raramente la concede sul timore che essa costituisca una sorta di scusante della vendetta. Ma quest’ultima si radica su una riflessione e su un calcolo razionale. Di essa non si può parlare quando la reazione segua immediatamente l’aggressione, come effetto dell’esasperazione dell’animo sconvolto dalla paura generata dall’attacco a se stessi o ad altre persone innocenti.

6. Trascuro di percorrere l’itinerario storico della legittima difesa nel periodo illuministico e liberale. L’impianto si mantenne giuridicamente identico a quello tradizionale, salva la trasformazione in chiave psicologistica e utilitaristica della dottrina realistica di San Tommaso.

Un obiettivo radicale di cambiamento fu proposto da alcuni autori appartenenti alla scuola del positivismo criminologico, sul fondamento della negazione del libero arbitrio e della concezione del diritto penale imperniato sul principio di pericolosità. Enrico Ferri (1856-1929) sostenne che l’atto di legittima difesa appare di per se stesso giusto, in quanto determinato da un motivo conforme al diritto (jure), senza che ci sia ragione di circondare quell’atto con le restrizioni apposte dagli scrittori del diritto penale tradizionale, incapaci di dar conto di ciò che corrisponde alla natura delle cose, che è presente in tutte le legislazioni ed è riconosciuta da tutti gli scrittori[13].

Adolfo Zerboglio (1866-1952) si spinse più oltre, sostenendo che sarebbe conforme al positivismo la dottrina secondo cui la difesa è legittima «tutte le volte che, per essa, non si spieghi veruna qualità più o meno antisociale nell’individuo che la consumò»[14]. Chi si difende da un’aggressione ingiusta «non si espone a penalità salvo che, nella difesa, dia prove manifeste di un carattere abnorme»[15]. Nel sistema positivista, in cui non si bada al reato, bensì al reo, non si dovrà più parlare di ‘‘legittima difesa’’, bensì di ‘‘difesa impunita’[16], in quanto l’atto è conforme all’interesse sociale.

La tesi è aberrante. E’ contraria ai princìpi morali della dottrina tradizionale; presuppone la negazione del libero arbitrio e distingue assurdamente gli uomini nelle due vaghissime categorie dei ‘soggetti pericolosi’ e dei ‘soggetti non pericolosi’. Qualcuno forse oggi, stremato dall’illegalità diffusa e dalla violenza spietata di alcuni individui criminali, vorrebbe ripristinare siffatti concetti per estendere i limiti di essa. Ma a tali conati occorre risolutamente opporsi in nome della verità morale e della razionalità del diritto.

7. A partire dagli anni ’60 del secolo scorso è affiorata una tesi, opposta a quella appena riferita, diretta a corrodere la portata della legittima difesa in forza di una sorta di parificazione dignitaria dell’aggredito e dell’aggressore, trascurando che la persona può perdere i profili esterni – mai il nucleo centrale della dignità – a causa dei suoi comportamenti violenti e ingiusti.

A fondamento della legittima difesa come diritto personalistico sta l’idea dell’uomo come ente portatore di un valore attivo, intrinsecamente capace di aspirare e di realizzare la giustizia. Quest’idea attiva ed energica dell’uomo, centro di moralità e di giuridicità, si è via via sbiadita nell’ultima parte del secolo scorso. Si è così diffusa nell’universo giuridico un’idea impoverita di persona, come ente portatore esclusivamente di interessi economici o di utilità appartenenti alla sfera fisico-emozionale. Ora, la precomprensione ermeneutica positiva indotta dall’idea di un uomo idoneo a difendere personalmente la giustizia – ma anche capace di discernere i confini tra la brutalità e la razionalità del difendersi – ha lasciato spazio a una precomprensione di segno opposto, che evoca un apprezzamento sfavorevole verso il contegno di colui che, intenzionato a difendersi, ha provocato oggettivamente un danno ad altri[17].

Ciò ha determinato una curvatura oggettivistica della legittima difesa tramite un’interpretazione dell’art. 52 del codice vigente come se esso non contenesse dati a sicura valenza soggettiva, ma soltanto di tipo oggettivo, tali da precludere l’interpretazione personalista dell’istituto. In questo quadro concettuale il requisito della necessità, essenziale nell’economia tradizionale della fattispecie, viene svalutato al punto che la difesa è distaccata dal fine giusto per cui il soggetto agisce. L’istituto viene così fatto riposare unicamente sul requisito della proporzione[18]. Inoltre, l’erosione del requisito della necessità rende impossibile anche l’interpretazione ragionevole del requisito della proporzione, che significa “adeguatezza razionale della condotta rispetto al fine reso necessario dalla situazione oggettiva”[19].

Non si tratta altro che del modus declinato dalla dottrina tradizionale in subordine al requisito della necessità. Sono sproporzionate le condotte che eccedono la necessità del fine nella concreta situazione data. Vale a dire che sono sproporzionate le condotte in cui l’agente non si limita a perseguire il fine della salvezza, ma in cui, per turbamento, confusione o paura, egli agisce in modo sovrabbondante rispetto alla necessità del fine di salvezza, ovvero in cui, per ira, rabbia o addirittura vendetta, persegue anche uno scopo estraneo allo scopo di salvezza[20].

La lettura oggettivistica ha indotto a estrarre il criterio di giudizio dal confronto tra i beni dell’aggredito e dell’aggressore, con il rischio della progressiva compressione della legittima difesa e della sua negazione in una serie non piccola di situazioni.

“Si tratta delle situazioni in cui non v’è un faccia a faccia tra aggredito e aggressore, ma in cui, pur essendo attuale, il pericolo non è misurabile, come accade, per esempio, quando il ladro sta scardinando con un palanchino la porta d’ingresso dell’abitazione, oppure quando, nonostante le urla di paura del proprietario, lo stesso gli ingiunga di rivelargli ove sia nascosta la cassaforte. Oppure nelle situazioni in cui il pericolo, pur attuale, non è immediato, come accade quando alcune persone armate si aggirino sul tetto dell’abitazione o si approssimino all’ingresso della filiale di banca minacciando le persone presenti”[21].

8. La restrizione della legittima difesa in base alla lettura oggettivistica, tracimata in giurisprudenza, ha indotto il legislatore a due riforme della disciplina, che hanno ampliato il concetto di difesa giuridicamente legittima, distaccandola dal mero confronto tra i beni in conflitto, dell’aggredito e dell’aggressore.

Tale confronto, infatti, non tiene conto né della dissimmetria di fatto tra l’aggressore e l’aggredito – il primo, avvantaggiato dall’avere iniziato il conflitto e dal poterne governare lo sviluppo; il secondo, soggiacente al dominio altrui – né della differenza valoriale tra la condotta aggressiva e quella difensiva, la prima, nichilisticamente diretta a distruggere la dimensione essenziale della relazionalità giuridica, la seconda, immune da tale vizio[22].

La riforma del 2006 ha introdotto due nuovi commi nell’art. 52, lasciando invariato l’art. 55 sull’eccesso colposo.

Il legislatore, aderendo alle istanze dei riformatori favorevoli all’estensione della legittima difesa domiciliare, ha dato una risposta sull’unico punto concernente il requisito della proporzione, tipicizzando come non punibili le condotte difensive di colui che, legittimamente presente nei luoghi indicati e legittimo detentore di un’arma o di un altro mezzo idoneo alla difesa, ha usato tali mezzi al fine di: i) difendere la propria o altrui incolumità (art. 52, 2º co., lett. a); ovvero ii) difendere i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione (art. 52, 2º co., lett. b), quale sia stato l’eventuale danno arrecato all’offensore.

La legge del 2006 ha provocato reazioni in gran parte negative da parte della dottrina giuspenalistica. La giurisprudenza, pur non vanificando del tutto la novità della riforma, ha approfondito l’accertamento del fatto storico alla ricerca degli elementi, vuoi di carattere oggettivo, vuoi soggettivo, tali da far scaturire dal fatto la cifra di valore o disvalore giuridico. Il Supremo Collegio non ha fornito, a mio avviso, un quadro chiaro e univoco in ordine all’effettiva portata della riforma, giacché le vicende umane oggetto d’esame sono influenzate dall’intricato plesso degli eventi, spesso svolgentisi in serie temporali distinte e frammentarie, seppure insistenti su un contesto criminologicamente unitario.

Va detto comunque che destano perplessità alcune sentenze che hanno escluso l’esimente, come nel caso in cui essa è stata negata al gestore del bar che aveva ucciso il rapinatore a seguito di una colluttazione, sul rilievo che il primo avrebbe potuto sparare in alto i colpi di pistola per far desistere il rapinatore dalla prosecuzione dell’azione, o che addirittura avrebbe potuto scegliere la soluzione di allontanarsi[23].

La riforma del 2006, comunque, era a mio avviso carente per non aver introdotto una scusante a favore dell’autore che avesse agito per la paura indotta dell’aggressione violenta. Il legislatore avrebbe potuto rivolgere la sua attenzione all’opera di Francesco Carrara, il quale, pur negando che la perturbatio animi stia a fondamento della scriminante, insegnava tuttavia che la stessa può valere piuttosto «come criterio per ammetterla nei casi concreti, ed eliminare dal giudicabile il rimprovero di eccesso sia nel calcolo del proprio pericolo, sia nei limiti della reazione»[24].

9. I dubbi e le remore in ordine all’applicazione della riforma hanno indotto il legislatore ad approvare alcune nuove disposizioni, che appaiono condivisibili nonostante la strenua opposizione di gran parte della dottrina[25].

Una prima modifica ha riguardato l’art. 52, a cui è stato aggiunto un quarto comma, che statuisce, per i casi di difesa domiciliare, di riconoscere sempre la legittima difesa a “colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone” [26].

La disposizione sembra ragionevole, in quanto focalizza un’aggressione che è diretta contro la libertà morale delle persone. Infatti, il superamento delle barriere materiali che difendono la libertà domiciliare si accompagna al pericolo attuale di un’offesa alle persone. Ne´ è congruo ritenere sul piano logico che l’aggressore, il quale ha valicato con violenza o minaccia la barriera materiale, sia intenzionato a sospendere la consumazione dei delitti, insieme contro il patrimonio e contro la libertà individuale, per i quali ha già posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a commetterli. Il dinamismo logicamente inerente al contesto in cui la condotta si inserisce è quello della continuità tra l’intrusione e la consumazione dei delitti predatori, con l’evidente pericolo attuale per l’incolumità dei presenti.

L’esimente difetterebbe se la reazione fosse compiuta contro chi abbia già rinunciato a entrare o addirittura si sia allontanato dai locali, giacché chi agisse in tal modo contro l’aggressore non respingerebbe un’intrusione, bensì agirebbe per ira o rabbia contro l’autore di un tentativo delittuoso, ovvero intenderebbe punire il colpevole per il delitto compiuto, o anche per gli eventuali delitti strumentali già commessi[27].

Infine il legislatore del 2019 ha apportato rilevanti modifiche all’istituto dell’eccesso colposo che si può verificare nelle varie situazioni di difesa domiciliare. 

In primo luogo, ha previsto la non punibilità dell’eccesso colposo se la difesa in ambito domiciliare sia stata compiuta contro chi abbia profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61, co. 1, n. 5).

In secondo luogo, ha stabilito che, in questi casi, esclusa la responsabilità penale, la responsabilità civile per l’evento sia governata dal criterio indennitario dettato dall’art. 2044 codice civile e non dal rigido criterio risarcitorio contemplato dall’art. 2043 c.c..

 Le riforme del 2006 e del 2019, in ogni caso, non concernono condotte che si riferiscano alla reazione contro un’aggressione che sia stata già interamente consumata e non minacci di essere immediatamente ripresa.

Ulteriori riforme sul comparto della legittima difesa non appaiono oggi opportune. Piuttosto è necessario che la giurisprudenza dia puntuale applicazione alle riforme promulgate nei decenni scorsi, senza scivolare, indotta da una dottrina ideologicamente ostile alla legittima difesa, in interpretazioni restrittive.


[1] V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, 5 ed., II, Torino, 1981, 379.

[2] L’art. 52 del codice del 1930 era composto di un solo comma, ancora oggi vigente, che così recitava:” Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

[3] Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, Secunda Secundae, in La somma teologica, Seconda Parte Seconda Sezione, traduzione a cura dei Frati Domenicani, Bologna, 2014, Q. 64, A. 7, 648-649; v. anche Q. 43, A. 3, 440-441; più ampiamente, ID., Summa Theologiae, Prima Secundae, La somma teologica, Prima Parte Seconda Sezione, cit., Q. 72, A. 1, 688-689,

[4] Cfr. Ronco, Legittima difesa, in Digesto delle Discipline Penalistiche Aggiornamento XI, 2021, 406.

[5] Cfr. San Tommaso, op.ult. cit., 689: “Ora e` evidente che ogni cosa raggiunge la sua specie in forza di quanto gli appartiene essenzialmente [per se] e non in base a ciò che le appartiene accidentalmente [per accidens]: poiché gli elementi accidentali sono estranei alla specie».

[6] Cfr. M. Ronco, op.cit., 406.

[7] G. CLARO, Compendium Libri Quinti Sententiarum celeberrimi Iulii Clari, Mediolani, Apud Iacobum Lantonum, 1621, Lib. V, par. Homicidium, 48.

[8] TOMMASO D’AQUINO, Secunda Secundae, cit., Q. 64, A. 7, 649.

[9] Cfr. M. Ronco, op.cit., 407.

[10] D. SCHIAPPOLI, Diritto penale canonico, in Enciclopedia del diritto penale italiano, diretta da Pessina, I, Milano, 1905, 639.

[11] Cfr. M. Ronco, op.cit., 407.

[12] G. CALORE, «Legittima difesa (diritto canonico)», in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, 48.

[13] E. FERRI, La teorica dell’imputabilità e la negazione del libero arbitrio, Firenze, 1878, 562-563.

[14] A. ZERBOGLIO, Appendice, in FIORETTI-ZERBOGLIO, Su La legittima

difesa. Studio giuridico2, Torino, 1894, 92.

[15] Ibidem, 94.

[16] Ibidem, 97.

[17] Cfr. M. Ronco, op. cit., 429.

[18] Per la tesi oggettivistica, divenuta via via dominante, cfr. C. F. Grosso, Difesa legittima e stato di necessità, Milano, 1964.

[19] M. Ronco, op. cit., 428.

[20] Ibidem,

[21] Ibidem.

[22]  Ibidem, 430.

[23] Cass. pen., sez. IV, 27-4-2015, n. 31001, De Jure.

[24] M. Ronco, op. cit., 436.

[25] Cfr. per esempio G. INSOLERA, Dalla legittima difesa all’offesa legittimata? Ragioni a confronto sulle proposte di modifica dell’art. 52 c.p., Criminalia, 2018, 601 ss. Per forti strali contro il populismo giuridico che sarebbe alla base delle riforme dell’art. 52 v. G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, Criminalia, 2013, 95 ss.; D. PULITANO’, Populismi e penale. Sull’attuale situazione spirituale della giustizia penale, ivi, 123 ss.; L. VIOLANTE, Populismo e plebeismo nelle politiche penali, Criminalia, 2014, 197 ss.; A. CERETTI-L. CORNELLI, Il diritto a non avere paura. Sicurezza, populismo penale e questione democratica, DPP, 2019, 1481 ss.

[26] Contro la disposizione del 4° comma dell’art. 52 si è schierato con forza, tra gli altri, C.F. Grosso, La legittima difesa dopo la L. 26 aprile 2019 n. 102, DPP, 2019.

[27] M. Ronco, op. cit., 438.

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