Regolamentazione inizio/fine vita: libertà vs. tutela. Vita bene supremo, non autodeterminazione assoluta. La Corte Costituzionale ribadisce il ruolo delle cure palliative, no al “dovere di morire”.

I temi della regolamentazione giuridica della fase iniziale e di quella ultima della vita toccano il cuore stesso del nostro ordinamento costituzionale: il rapporto tra libertà e verità e autodeterminazione. La posizione di chi vorrebbe relativizzare lo status dell’essere umano nascente e la tutela della vita in nome di una presunta libertà assoluta si scontra non solo con talune evidenze scientifiche ma con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Non nelle pagine del catechismo, ma nelle sentenze della Corte Costituzionale troviamo affermato che il diritto alla vita “è la matrice prima di ogni altro diritto costituzionalmente protetto della persona”.

Con le parole della Cassazione, “la vita – e non la sua negazione – è sempre stata il bene supremo protetto dall’ordinamento” e la dignità della persona umana “precede e giustifica l’autonomia del soggetto ma non si confonde con essa poiché se il punto di vista soggettivo ha rilievo cruciale nelle vicende di vita individuale, non può ambire alla propria tirannica affermazione“. La libertà di autodeterminazione, cioè, trova un limite naturale nel rispetto della vita come valore oggettivo e indisponibile. In questa cornice occorre guardare ai temi di inizio e fine vita. Con riferimento al primo, relativizzare lo status del nascituro attraverso una artificiosa distinzione tra inizio e nascita si scontra con l’evidenza scientifica e con principi giuridici consolidati.

Come hanno affermato la Cassazione e la Corte Costituzionale, allineandosi alle più moderne evidenze ecografiche, l’embrione non è più collocabile ontologicamente sul piano delle cose ma è un essere appartenente alla specie umana che “ha valore di rilievo costituzionale”. Con riferimento al secondo, va evidenziato che le pronunce della Corte Costituzionale, per quanto abbiano sollecitato il Parlamento a introdurre discipline compiute, non hanno mai affermato la rinuncia a tutelare la vita in fase terminale o gravemente disabile in nome di un’autodeterminazione assoluta, anzi: hanno sempre sottolineato la necessità di evitare il c.d. suicidio assistito. Perciò, del tutto fuorviante e particolarmente preoccupante è stata l’iniziativa legislativa della Regione Toscana, giustamente impugnata dal governo, che, sull’asserita esigenza di dare seguito alle pronunce della Corte, voleva introdurre una costituzionalmente inaccettabile disciplina differenziata su base regionale.

Proprio qualche giorno fa la Corte Costituzionale (sent. n. 66) è intervenuta sul fine vita ribadendo che il diritto all’autodeterminazione deve essere bilanciato con il dovere dello Stato di tutelare la vita. La Corte ha stigmatizzato il rischio di una “prematura rinuncia” da parte dei servizi sanitari a offrire concrete possibilità di accesso alle cure palliative, nonostante queste rientrino nei livelli essenziali di assistenza ed ha rinnovato “con decisione, lo stringente appello al legislatore affinché dia corso a un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, al fine di evitare che pressioni sociali indirette possano indurre persone fragili a scelte suicide”.

Per la Corte Costituzionale, che così evidenzia come la questione del fine vita non possa essere ridotta alla sola dimensione dell’autodeterminazione individuale, ma richieda una risposta sociale e istituzionale articolata al fine di non compromettere la tutela dei più fragili, è la presenza o meno di queste forme di assistenza lo “spartiacque tra la scelta di vita e la richiesta di morte”.

Confesso che mi piacerebbe leggere da medici ancor prima che giudici parole come queste. Invece leggo medici affermare che il giuramento di Ippocrate, che incarna i principi fondamentali della professione medica che trovano pieno riconoscimento nel nostro ordinamento costituzionale, sarebbe un retaggio storico superabile in nome del progresso e che i principi costituzionali ricordati sarebbero solo il portato di “condizionamenti di tempo, storia e società”. È una mistificazione alla quale la professione medica non può prestarsi: il medico è chiamato a essere custode del delicato equilibrio tra tutela della vita e rispetto della persona, senza abdicarvi in nome di un’autodeterminazione assoluta priva di fondamento giuridico ed etico-filosofico.

Viene da chiedersi, in conclusione, se dietro questa spinta culturale e politica a “liberare” il sistema sanitario dall’onere della cura dei pazienti più fragili, attraverso una malintesa concezione dell’autodeterminazione che rischia di trasformarsi in abbandono terapeutico, non si nasconda in realtà un cinico calcolo economico. In un Paese dove il sistema sanitario mostra crescenti criticità, dove le liste d’attesa si allungano e le risorse scarseggiano nonostante l’encomiabile impegno di medici e personale sanitario, non è forse più conveniente spingere verso una cultura della rinuncia alle cure, mascherandola da libertà di scelta? Non rischiamo di trasformare il “diritto di morire” in un subdolo “dovere di non essere di peso”? Sono interrogativi inquietanti, ma necessari, se vogliamo evitare che la crisi del welfare diventi il grimaldello per scardinare principi fondamentali di civiltà giuridica e umana.

Avvocato Francesco Cavallo

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