Abstract

Il contributo analizza l’impatto dell’intelligenza artificiale sul diritto penale e processuale muovendo dalla prospettiva antropologica offerta dall’enciclica Magnifica Humanitas. Il testo intende mostrare come il rilievo del documento pontificio travalichi l’ambito confessionale e si collochi, con piena legittimità, al centro del dibattito contemporaneo sull’innovazione tecnologica, poiché individua con particolare nettezza la questione decisiva posta dall’IA: se essa debba essere governata come strumento al servizio della persona oppure assunta come criterio implicito di riorganizzazione dei rapporti sociali, economici e istituzionali. In questa prospettiva vengono esaminate la non neutralità della tecnologia, l’opacità dei processi automatizzati, il rischio di una progressiva sostituzione del giudizio umano con logiche di efficienza e calcolabilità, nonché il ruolo della magistratura quale presidio di legalità costituzionale. Ne emerge l’esigenza di una disciplina dell’innovazione che assuma come parametro non la sola performance del sistema, ma la dignità della persona, la controllabilità della decisione e la permanenza del carattere umano della giustizia.

di Cesare Parodi – Procuratore della Repubblica di Alessandria

Sommario

1. Premessa antropologica e implicazioni giuridiche. – 2. Il primato della persona e la non neutralità della tecnologia. – 3. Intelligenza artificiale e processo: trasparenza, responsabilità e limiti. – 4. Efficienza e funzione della giustizia. – 5. Tecnologia, potere e garanzie. – 6. La questione di fondo: il criterio della “umanizzazione”. – 7. Conclusioni sistematiche. – 8. Il ruolo della magistratura nella trasformazione tecnologica.

1. Premessa antropologica e implicazioni giuridiche

L’enciclica Magnifica Humanitas affronta il tema dell’intelligenza artificiale muovendo da una prospettiva eminentemente antropologica, ma con una forza argomentativa che consente una immediata trasposizione nel contesto della riflessione giuridica contemporanea.[1] Il documento si apre con una alternativa che, pur espressa in forma simbolica, assume valenza concettuale precisa: l’umanità si troverebbe “di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l’umanità abitano insieme”.[2] Non si tratta di una semplice opposizione retorica tra progresso e tradizione, bensì della rappresentazione di due modelli di civiltà: il primo fondato sull’autosufficienza tecnica, sulla verticalizzazione del potere e sulla illusione che l’accumulazione di capacità operative equivalga di per sé a un avanzamento umano; il secondo centrato sulla relazione, sul limite, sulla responsabilità e sulla custodia della vulnerabilità.

In tale formulazione si coglie una tensione tra due modelli di sviluppo: il primo orientato all’autosufficienza tecnica e alla concentrazione del potere, il secondo fondato sulla relazione e sulla custodia della persona. La prospettiva è ulteriormente chiarita dalla constatazione dell’inedita capacità di intervento dell’uomo sulla realtà: “Mai l’umanità ha avuto tanto potere su sé stessa”.[3] È proprio questo dato a conferire all’enciclica una posizione di particolare centralità nel dibattito sull’IA: essa non considera la tecnologia come una questione settoriale, confinata agli specialisti, ma come il luogo nel quale si ridefinisce il modo stesso in cui l’uomo comprende sé, il proprio limite e il proprio rapporto con gli altri. In questo senso, il documento si colloca nel punto più alto della discussione pubblica, perché sottrae l’IA alla sola grammatica della prestazione e la riporta entro il linguaggio della responsabilità.

Per il diritto, questo dato non è neutro. L’ampliamento del potere implica, in termini sistematici, una corrispondente intensificazione delle esigenze di responsabilità e di garanzia. Se cresce la capacità di incidere sulla libertà, sulla formazione delle scelte e sull’allocazione delle risorse, cresce parallelamente il bisogno di criteri giuridici idonei a delimitare l’uso legittimo di tale potere. Il principio della personalità della responsabilità penale, sancito dall’art. 27 Cost., viene così a confrontarsi con contesti nei quali la decisione rischia di essere mediata, orientata o, nei casi estremi, surrettiziamente sostituita da sistemi automatizzati. Il diritto penale e processuale si trovano allora dinanzi a una sfida che non è soltanto tecnica: essi devono verificare se l’impiego dell’IA sia compatibile con l’idea stessa di ordinamento costituzionale, cioè con un sistema che riconosce nella persona il proprio fondamento e che, proprio per questo, non può tollerare forme di decisione immuni dal controllo razionale e dal giudizio critico umano.[4]

2. Il primato della persona e la non neutralità della tecnologia

Il nucleo della riflessione proposta nel testo enciclico è rappresentato dal primato della persona, espressamente affermato attraverso il divieto di riduzione a mezzo: “la persona […] non può essere ridotta a mezzo per ottenere risultati”.[5] Si tratta di una affermazione che trova piena corrispondenza nel principio personalista dell’ordinamento costituzionale italiano e nella tutela della dignità umana riconosciuta a livello europeo. La sua forza, tuttavia, non consiste soltanto nella riaffermazione di un valore già noto; risiede piuttosto nell’applicazione di quel valore al contesto odierno, nel quale il pericolo non si manifesta in forme brutalmente visibili ma spesso mediante processi di semplificazione, di profilazione e di organizzazione automatizzata che tendono a trasformare l’individuo in dato, il comportamento in previsione, la complessità in punteggio.

In tale prospettiva, l’introduzione e l’uso delle tecnologie devono essere valutati non esclusivamente in termini di efficienza, ma in relazione alla loro compatibilità con la dignità e con i diritti fondamentali. Di particolare rilievo è il passaggio in cui si esclude la neutralità della tecnologia. L’enciclica chiarisce che essa assume “il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa”.[6] Una simile affermazione, sul piano giuridico, costituisce una presa di posizione di notevole densità teorica: essa impedisce di considerare gli algoritmi come strumenti impersonali e irresistibili, sottratti al giudizio normativo. Ogni architettura tecnologica incorpora infatti una selezione di fini, preferenze, priorità, esclusioni; e proprio per questo richiede un sindacato pubblico circa i presupposti, gli effetti e i costi che produce.

La centralità dell’enciclica nel dibattito sull’IA è evidente anche sotto questo profilo. In una stagione nella quale il discorso pubblico tende spesso a oscillare tra entusiasmi indiscriminati e paure indistinte, Magnifica Humanitas propone un criterio di lettura più esigente: non chiedersi soltanto che cosa la tecnica possa fare, ma domandarsi a quale immagine dell’uomo essa si ispiri e quale forma di convivenza contribuisca a costruire. È un mutamento di prospettiva di grande rilevanza per il giurista, poiché costringe a ripensare la regolazione dell’innovazione non come settore separato, ma come parte integrante della tutela dei diritti. In questo quadro, la formula della “non neutralità” assume il valore di una chiave ermeneutica generale: se la tecnologia reca il volto di chi la progetta e la governa, allora l’ordinamento non può limitarsi a regolarne gli esiti, ma deve interrogarsi anche sulle asimmetrie di potere che ne accompagnano la genesi e la diffusione.[7]

3. Intelligenza artificiale e processo: trasparenza, responsabilità e limiti

La rilevanza delle considerazioni avanzate emerge con particolare evidenza nel contesto processuale. L’enciclica rileva che i procedimenti decisionali fondati su sistemi tecnologici possono risultare “poco trasparenti, rendendo difficile attribuire responsabilità”.[8] Tale opacità si pone in tensione diretta con il principio del contraddittorio e con il diritto di difesa, nella misura in cui la decisione non sia pienamente comprensibile e verificabile. Non è sufficiente, infatti, che un sistema produca un esito statisticamente efficace; occorre che le ragioni di quell’esito siano intelligibili, discutibili e, se del caso, contestabili. Una decisione che si presenti come corretta ma non spiegabile non soddisfa il paradigma del giusto processo, perché sottrae al destinatario e al giudice il potere di esercitare un controllo effettivo sul percorso che l’ha generata.[9]

Ne deriva una potenziale incompatibilità con i parametri costituzionali del giusto processo (art. 111 Cost.) e con le garanzie convenzionali di cui all’art. 6 CEDU, là dove l’impiego dell’algoritmo assuma un peso apprezzabile nella selezione delle prove, nella valutazione del rischio, nella determinazione delle priorità investigative o nella formulazione di giudizi predittivi su condotte future. Il problema si approfondisce ove si consideri la natura stessa dei sistemi di intelligenza artificiale, che non sono in grado di accedere a dimensioni essenziali dell’esperienza umana quali “la compassione, la misericordia, il perdono”.[10] Tale limite non riguarda soltanto la sfera etica, ma investe direttamente la struttura del giudizio giuridico, specie in ambito penale, nel quale la valutazione della persona, del contesto, della proporzione e del significato della condotta non può essere ridotta a correlazioni tra dati.

L’idea che il processo possa giovarsi di strumenti di supporto è, ovviamente, condivisibile e in molti casi necessaria. Diverso è ritenere che la razionalità giuridica possa essere integralmente tradotta in procedure di calcolo. Il processo è luogo di prova, di parola, di contestazione, di motivazione: cioè di atti che presuppongono interpretazione e responsabilità. La centralità dell’enciclica sta anche nell’aver colto, con linguaggio non tecnico ma di singolare precisione, che il problema dell’IA non si esaurisce nell’errore della macchina; il punto decisivo è la possibile evaporazione del soggetto responsabile. Quando la decisione si frammenta in una catena di progettazione, addestramento, aggiornamento, esecuzione e validazione, il rischio è che nessuno risponda sino in fondo dell’esito finale. Proprio qui il diritto deve riaffermare, con nettezza, che la delega tecnologica non può trasformarsi in irresponsabilità organizzata.[11]

4. Efficienza e funzione della giustizia

Il rischio più rilevante non consiste nell’eventualità dell’errore tecnico, ma nella possibile trasformazione del paradigma della decisione giuridica, laddove “l’efficienza diventa misura del valore”.[12] È forse questo il punto nel quale l’enciclica mostra la maggiore capacità di incidere nel dibattito contemporaneo. Nell’ambiente culturale dominato dai dati, dagli indicatori e dall’ottimizzazione della performance, l’idea che ciò che è più rapido, più prevedibile e più standardizzato sia per ciò stesso preferibile si diffonde con straordinaria facilità. Ma la giustizia non coincide con la mera funzionalità del sistema; anzi, proprio una giustizia autenticamente costituzionale esige tempi, forme e garanzie che possono apparire, dal punto di vista dell’efficienza pura, come elementi di frizione.
Una giustizia valutata esclusivamente in base alla rapidità e alla prevedibilità si espone alla perdita della propria funzione essenziale, che è quella di garantire la centralità della persona e la tutela dei diritti. Il processo non è soltanto un meccanismo di smaltimento di controversie o di definizione del conflitto: è il luogo in cui l’ordinamento manifesta pubblicamente la propria fedeltà a principi di uguaglianza, ascolto, imparzialità, responsabilità e motivazione. La riduzione della decisione a prodotto efficiente rischia dunque di alterare il significato della funzione giurisdizionale, trasformandola in una tecnologia di governo anziché in un presidio di garanzia.

In tale contesto, il ruolo dell’avvocatura assume una rinnovata centralità, quale principale presidio contro la standardizzazione delle decisioni e la riduzione della persona a dato. Ma altrettanto centrale è il compito di tutti gli operatori del diritto nel difendere l’idea che l’efficienza sia un valore strumentale, non un criterio assoluto. Una decisione più rapida può essere preferibile solo se non sacrifica comprensibilità, verificabilità e rispetto della singolarità del caso. L’enciclica, nel richiamare i limiti di una razionalità che misuri tutto in termini di prestazione, invita il giurista a vigilare contro quella che potrebbe definirsi una colonizzazione manageriale della giustizia: un processo sottile, ma profondo, nel quale il lessico dell’ottimizzazione tende a sostituire quello dei diritti.[13]

NOTE

1. Papa Leone XIV, Lettera enciclica Magnifica Humanitas, 15 maggio 2026, § 1.

2. Ivi, § 1.

3. Ivi, § 4.

4. In chiave costituzionale, il riferimento è anzitutto agli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 Cost., quali assi portanti della tutela della persona e del giusto processo.

5. Magnifica Humanitas, cit., § 51.

6. Ivi, § 9.

7. Sul nesso tra regolazione della tecnologia e tutela dei diritti fondamentali, v. anche il principio personalista che informa l’intero ordinamento costituzionale.

8. Magnifica Humanitas, cit., § 105.

9. Sul piano europeo, rilevano l’art. 6 CEDU e il requisito della decisione motivata e controllabile, oltre ai principi di effettività della difesa.

10. Magnifica Humanitas, cit., § 102.

11. Il tema della imputazione della responsabilità nei sistemi automatizzati costituisce uno dei nodi centrali del dibattito contemporaneo sull’IA applicata alla giustizia.

12. Magnifica Humanitas, cit., § 112.

13. Sul rischio di una lettura meramente efficientista della giustizia, v. la persistente centralità della motivazione quale garanzia del controllo democratico della decisione.

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