La massima aspirazione di alcuni fautori dell’intelligenza artificiale è di eliminare del tutto il ruolo del giudice nell’espletamento di significative attività dell’uomo. Ciò potrebbe implicare l’adozione di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie completamente automatizzati, eventualmente collegati a piattaforme blockchain. L’obiettivo, da molti considerato utopistico, è quello di creare un “giudice robot”, in grado di decidere controversie sulla base dell’elaborazione statistica di dati. Anche la sfera del processo – civile, penale, amministrativo, contabile – è chiamata a confrontarsi con le implicazioni del digital turn.
1. Il verbo ‘decidere’, dal latino decīdĕre, deriva dall’unione del prefisso de- = da, con il verbo caedere = tagliare, quindi letteralmente decidere significa tagliare da, eliminare, definire[1]. È questa l’attività a cui è preposto il giudice, come suggerisce il l’art 527 co. 1 cod. proc. pen.[2]: individua le possibili soluzioni delle questioni di fatto e di diritto riguardanti l’imputazione, per poi procedere per eliminazione finché non individua la soluzione dominante, da sottoporre poi a un ulteriore controllo seguendo il così detto ‘criterio di falsificabilità’[3], con cui si verifica se una certa ipotesi possa essere confutata o meno.
Quando si pensa di utilizzare i processi logici connessi alla robotica per emulare l’attività del giudice, di decisione di una controversia, o dell’avvocato, nel sostenere una tesi difensiva in un caso specifico, l’informatica deve porsi ben oltre il semplice livello di immagazzinamento del dato. La complessità è propria del rapporto tra fattispecie e interpretazione della legge, e conduce a un prodotto che finisce per diventare in tutto e per tutto frutto di un ragionamento logico[4]. La decisone giudiziaria diventa ‘robotica’ quando si ricorre all’utilizzo di algoritmi sotto forma di software per svolgere quelle controversie di competenza della figura umana del giudice. Questo accostamento di algoritmo matematico utilizzato nelle scienze giuridiche è molto meno recente di quanto si possa pensare. Nella Grecia antica quando vi era un problema matematico da risolvere, si effettuava un’offerta votiva agli dèi. Questo veniva definito in greco come anathema, parola che veniva accostata a quella di thèsis, che indicava invece l’azione di stabilire qualcosa anche nell’ambito delle scienze giuridiche[5]. Sembra veder realizzata la visione che ebbe Leibniz nel 1666 quando, nella sua opera Dissertatio de arte combinatoria[6], scrisse che “le parti un giorno di fronte ad una disputa potranno sedersi e procedere a un calcolo”. Leibniz nello sviluppo iniziale del proprio pensiero cerca una lingua comune come caratteristica universale del pensiero umano. Questa lingua potrebbe essere quella utilizzata da un giudice-robot in un procedimento di tipo logico matematico che segue algoritmi[7].
2. Quando parliamo di giustizia robotica intendiamo quello sviluppo robotico che è avvenuto nell’attività giudiziaria, che prevede l’utilizzo di sistemi automatizzati di decisione giurisdizionale: essi adoprano algoritmi con un elevato grado di autonomia dell’intelligenza artificiale, che emula quella umana attraverso software sempre più sofisticati[8]. Questo concetto di giustizia robotica viene oggi declinato nella maggior parte dei casi come giustizia predittiva (predictive justice); la Commissione Europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) la definisce in questo modo: “per giustizia predittiva si intende l’analisi di una grande quantità di decisioni giudiziarie mediante tecnologie di intelligenza artificiale al fine di formulare previsioni sull’esito di alcune tipologie di controversie specialistiche (per esempio, quelle relative alle indennità di licenziamento o agli assegni di mantenimento). Il termine “predittivo” utilizzato dalle società di legal tech è tratto dalle branche della scienza (principalmente la statistica) che consentono di predire risultati futuri grazie all’analisi induttiva. Le decisioni giudiziarie sono trattate al fine di scoprire correlazioni tra i dati in ingresso (criteri previsti dalla legge, fatti oggetto della causa, motivazione) e i dati in uscita (decisione formale relativa, per esempio, all’importo del risarcimento). Le correlazioni che sono giudicate pertinenti consentono di creare modelli che, qualora siano utilizzati con nuovi dati in ingresso (nuovi fatti o precisazioni introdotti sotto forma di parametri, quali la durata del rapporto contrattuale), producono secondo i loro sviluppatori una previsione della decisione (per esempio, della forbice risarcitoria)”[9].
3. Una volta inquadrato cosa si intende per giustizia robotica bisogna chiederci cosa potrebbe spingerci a sostituire giudici umani con giudici robot. Il professore Massimo Luciani individua tre principali risposte a tale quesito: liberare dal lavoro gli esseri umani, erogare prestazioni più efficienti di quelle che sono fornite dall’uomo, e infine garantire certezza del diritto[10]. Per quanto riguarda l’ipotesi di liberare l’uomo dal lavoro, è necessario fare una divisione netta tra le tipologie di lavoro di cui vogliamo che il calcolatore ci liberi e quelle invece che permettono all’uomo una realizzazione di cui difficilmente vuole liberarsi: se possiamo considerare positivamente il fatto che un robot ci liberi da lavori poco gratificanti e faticosi (come ad esempio lo spaccare pietre ecc.) quando l’attività in cui intervengono i robot comincia ad essere un’attività che riveste un’importanza a livello sociale che garantisce soddisfazione e consente di esercitare del potere, le cose cambiano, e diventa delicata l’introduzione e l’accettazione dell’intervento artificiale in questo tipo di operazioni.
L’attività lavorativa in quest’ottica finisce per diventare un fattore identitario per l’uomo e il suo ruolo nella società[11]. L’uomo aspira ad essere liberato da una tipologia di lavoro che nel mondo anglosassone viene identificato con le ‘tre D’[12]: dull, dirty, dangerous e non da quel tipo di lavoro che invece ci fa sentire realizzati[13]. Quindi un lavoratore di livello medio-alto cercherà di porsi in contrasto con la sua sostituzione da parte di un robot, e questo anche se fosse dimostrato che la macchina è in grado di offrire prestazioni migliori delle sue. La resistenza peraltro è quasi sicuramente destinata al fallimento vuoi per un inevitabile processo di evoluzione della società, vuoi per un nuovo ruolo che l’uomo ricoprirà e di cui ancora al momento non è consapevole.
Nel caso di giudizi meno complessi di quelli giuridici la sostituzione dell’uomo con la macchina all’uomo è già attuata. Un esempio sono le valutazioni delle prestazioni sportive. In molte discipline sportive (calcio, tennis, rugby, football, pallacanestro, pallavolo, ecc.) il giudizio dell’arbitro umano è subordinato a quanto deciso con l’utilizzo di supporti tecnologici come il Var[14] nel calcio o l’occhio di falco[15] nel tennis. La decisione della macchina è, in molti di questi casi, scevra da condizionamenti, ed è pertanto indiscutibile. I supporti informatici agli arbitraggi hanno prodotto una rivoluzione del mondo sportivo.
4. Questo ci riporta alla seconda ipotesi: l’utilizzo dei robot in quanto capaci di garantire prestazioni più efficienti di quelle fornite dall’essere umano. Una progressiva sostituzione dell’uomo con la macchina, soprattutto in ambiti dove riscontriamo condizioni di eccessivo carico di lavoro, pensiamo al campo sanitario o a quello della giustizia, sembra un intervento necessario. L’efficienza in questo senso è intesa come economicità e rapidità nella risoluzione di problemi che questi sistemi riescono ad ottenere rispetto a quanto garantito da forza lavoro umana. La lentezza del procedimento giudiziario in Italia è una problematica annosa e la richiesta di velocizzazione accompagna ogni ragionamento sulla giustizia.
Con la legge n. 134 del 27 settembre 2021, Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, è stata approvata in via definitiva una nuova riforma della giustizia penale, che si ispira all’intento di ridurre i tempi del processo: l’obiettivo di rendere più rapido ed efficiente il procedimento penale rientra tra le misure contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Governo si è impegnato a ridurre del 25% la durata media del processo penale entro i prossimi cinque anni, quale condizione per l’accesso ai fondi NextGenerationEU. Per una lettura critica delle sue disposizioni cf. https://www.centrostudilivatino.it/riforma-bonafede-cartabia-perche-non-va/; https://www.centrostudilivatino.it/riforma-della-giustizia-e-alla-fine-il-personale-sara-di-meno/.
L’obiettivo di accelerare i tempi della giustizia penale è stato perseguito dal legislatore incidendo sulla disciplina, sulle scansioni e sulle fasi del processo penale, e potenziando alcuni strumenti deflattivi già esistenti, di natura sostanziale e processuale, anche nell’ottica di incrementare l’efficienza e l’effettività del sistema sanzionatorio. Il testo della l. 134/2021 si compone di due articoli, dei quali l’uno (art. 1) contiene i principi e criteri direttivi per l’intervento delegato del Governo e l’altro (art. 2) introduce invece alcune modifiche in materia di prescrizione e di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione.
5. Tra gli interventi previsti nell’art. 1 per la celerità e l’efficienza del procedimento rientra il processo penale telematico, che dovrà gradualmente sostituire le attuali modalità “non telematiche” per il deposito di atti e documenti e per comunicazioni e notificazioni. A una medesima finalità di transizione digitale possono essere ricondotti anche i criteri dettati al Governo per la disciplina della documentazione dell’interrogatorio o della prova dichiarativa, da effettuarsi anche mediante registrazione audiovisiva, e la previsione di ipotesi di partecipazione a distanza ad atti o udienze.
L’esigenza di una ragionevole durata del processo è esplicitamente espressa nell’art. 111 della Costituzione, che individua questa esigenza come uno dei principi necessari per avere quello che viene definito un giusto processo. A fronte della velocità del processo troviamo peraltro altri principi che in qualche modo producono esigenze opposte: garantismo ed effettività[16]. Il giusto processo passa inevitabilmente da un corretto bilanciamento di questi principi costituzionali. Rendere più veloci i processi, significa, inevitabilmente, andare a discapito della qualità che si avrebbe in un tempo più lungo, tempi troppo rapidi vanno a detrimento delle garanzie e del contraddittorio.
Avremmo seri problemi di costituzionalità se, per tutelare una ragionevole durata del processo, si pregiudicasse il diritto di difesa. Una maggiore rapidità della decisione robotica potrebbe essere accettata solo se la prestazione fosse qualitativamente uguale a quella umana. Impossibile, però, non ammettere le potenzialità che un contributo tecnologico è in grado di apportare nel sistema giudiziario se questo contributo fosse, non sostitutivo, ma ausiliare della figura del giudice. L’eccessiva lunghezza dei processi italiani ci ha portato molte volte ad essere richiamati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in numerose cause[17] per aver violato l’art 6 CEDU[18], che ribadisce la necessità di un termine ragionevole per i processi[19].
La riduzione dei tempi rimane sempre una delle prime necessità e richieste della società. Una problematica che non è facile da affrontare, risulta infatti facile quantificare e monitorare i tempi della decisione, ma non è altrettanto facile monitorare la qualità della stessa. Gli unici strumenti che possediamo per misurare la qualità di una decisione riguardano il tasso di resistenza che questa ha negli ulteriori gradi di giudizio insieme al generale livello di accettazione sociale. Risulta sicuramente significativa la percentuale di conferma o di resistenza di una decisione nei successivi gradi di giudizio, ma questa si scontra con il fatto che le decisioni che verranno prese in appello e dalla Cassazione sono considerate qualitativamente migliori per convenzione, oltre per il fatto che vengono adottate secondo una serie di parametri come il collegio di giudici con maggiore esperienza che si ritrova a deciderle.
6. Più problematica invece è l’analisi del livello di accettazione sociale delle decisioni in quanto dipende da molteplici fattori di natura politica e mediatica. La scarsa attenzione che viene data alla qualità della decisione è evidenziata dal fatto che è facilissimo trovare dati e analisi sui tempi della giustizia, ma non esistono dati nazionali pubblici sull’esito dei procedimenti, sulla loro impugnazione o sul loro tasso di resistenza.
A livello sociale l’alternanza degli esisti giudiziari è sempre meno accettata: ribaltare in appello una sentenza di primo grado sembra essere una negazione della certezza del diritto, e non invece il naturale risultato di un sistema di garanzie. Non si considera il fatto che il sistema, basandosi su giudici umani e su interpretazioni molteplici, ha previsto la possibilità di impugnare le decisioni in primo grado proprio per ridurre al minimo il rischio di errore a volte semplicemente dovuto al fatto che nella prima fase processuale, come quella cautelare, la decisione viene a basarsi su elementi diversi, in tutto o in parte, da quelli della successiva fase di merito.
La lentezza della giustizia è diventata sempre più gravosa per la società, ma la risoluzione della questione esige un intervento complessivo che faccia guadagnare al sistema una maggiore affidabilità e qualità, attraverso un constante monitoraggio dei dati dei vari ordinamenti, per poi passare all’utilizzo di strumentazioni che permettano l’ausilio e l’accelerazione del processo.
7. L’Italia, seppur molto a rilento, si sta muovendo in questa direzione per cercare di affrontare il problema. Un esempio di questo sforzo lo possiamo riscontrare nella volontà di incrementare l’utilizzo di banche dati nel sistema giudiziario affermato dalla delibera del 31 ottobre 2017 del Consiglio Superiore della Magistratura: Linee guida volte alla individualizzazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito[20].
In questa delibera vengono indicate le linee guida per la ricostruzione di una banca dati della giurisprudenza di merito nell’ambito di Italgiure[21], andando ad individuare i criteri di selezione della giurisprudenza di merito da inserire nel database[22]:
• decisioni che facciano applicazione di disposizioni di nuova introduzione;
• decisioni che costituiscano prima applicazione di orientamenti innovativi della Corte di Cassazione, in particolare se espressi a Sezioni unite;
• decisioni che costituiscano prima applicazione di pronunce della Corte costituzionale;
• decisioni riguardanti materie non oggetto di pronunce di Cassazione, a condizione che nell’archivio non siano già presenti provvedimenti dello stesso distretto sulla medesima materia e di analogo tenore;
• decisioni che costituiscono espressione di soluzioni concrete adottate dai giudici della cognizione su temi particolarmente rilevanti.
8. Occorre dunque lavorare su un duplice fronte. Il primo è la creazione di una banca dati, completa e affidabile, delle decisioni giudiziarie. Il secondo è garantire che l’impiego dei sistemi di IA non leda i principi costituzionali e i diritti della persona.
Per quanto possa evolvere il progresso tecnologico, rimane fermo il principio secondo cui ogni cittadino ha diritto di rivolgersi ad un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, per ottenere tutela dei suoi diritti. Ciò non toglie che i sistemi di IA possano fornire utili strumenti di cui il giudice si avvalga tra cui, per esempio, motori di ricerca sempre più avanzati, software di assistenza per la redazione degli atti, sistemi automatizzati volti a migliorare l’organizzazione interna del lavoro, software per facilitare le operazioni di spoglio e di filtro, sistemi per la trattazione di cause semplici, seriali, ripetitive, interamente documentali ecc. I sistemi di IA potrebbero poi essere utilmente impiegati nelle procedure alternative di soluzione delle controversie.
Daniele Onori
[1] Etimo italiano, https://www.etimoitaliano.it/2017/11/decidere.html, Dicembre 2019
[2] Art. 527, cod. proc. pen. Deliberazione collegiale: 1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l’esame del merito non risulti precluso dall’esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l’imputazione e, se occorre, quelle relative all’applicazione delle pene e delle misure di sicurezza nonché quelle relative alla responsabilità civile.
[3] L’espressione principio di falsificabilità (dal tedesco Fälschungsmöglichkeit, traducibile più correttamente come “possibilità di confutazione”) identifica il criterio formulato dal filosofo contemporaneo Karl Popper per separare l’ambito delle teorie controllabili, che appartiene alla scienza, da quello delle teorie non controllabili, da Popper stesso identificato con la metafisica.
[4] G. MAMMONE, Considerazioni introduttive sulla decisione robotica, Contenuto in A. CARLEO, Decisione robotica, Bologna 2019 p. 23
[5] P. ZELLINI, La matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini, Milano, 2016, pp. 35-36
[6] La Dissertatio de arte combinatoria è un’opera giovanile di Gottfried Leibniz pubblicata nel 1666 a Lipsia. È una versione estesa della sua prima tesi di dottorato, scritta prima che l’autore avesse intrapreso seriamente lo studio della matematica. https://en.wikipedia.org/wiki/De_Arte_Combinatoria Dicembre 2019
[7] L.DE RENZIS, Primi passi nel mondo della giustizia ‘high tech’: la decisione in un corpo a corpo virtuale fra tecnologia e umanità, Contenuto in A. CARLEO, Decisione robotica, Bologna 2019 p.139
[8] M.R. COVELLI, Dall’informatizzazione della giustizia alla ‘decisione robotica’? Il giudice di merito, Contenuto in A. CARLEO, Decisione robotica, Bologna 2019 p. 131
[9] Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi. Adottata dalla CEPEJ nel corso della sua 31ͣRiunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018), p. 47
[10] M.LUCIANI, La decisione giudiziaria robotica, Contenuto in A. CARLEO, Decisione robotica, Bologna 2019 p. 63
[11] M.LUCIANI, op.cit. , p.64
[12] P.LIN, KABNEY e G. BEKEY, Robot Ethics: Mapping the Issues for a Mechanized World, in ‘Artificial Intelligence’, California 2011, p. 944
[13] M.LUCIANI, op.cit. , p.65
[14] Nel calcio, vengono detti Video Assistant Referee (abbreviato in VAR) e Assistant Video Assistant Referee (AVAR) (in italiano traducibili rispettivamente come: “arbitro di video-assistenza” e “assistente arbitrale di video-assistenza”) i due ufficiali di gara che collaborano con l’arbitro in campo esaminando le situazioni dubbie della partita tramite l’ausilio di filmati. Questo metodo di arbitraggio viene comunemente chiamato sistema VAR. https://it.wikipedia.org/wiki/Video_Assistant_Referee#cite_note-1, Dicembre 2019
[15] L’Hawk-Eye («occhio di falco» in inglese) è un sistema di moviola utilizzato comunemente nel tennis, cricket ed altri sport. Consiste nella riproduzione della traiettoria della palla e del percorso che ha statisticamente seguito.
[16] N. PICARDI, Manuale del processo civile, Milano 2013 p. 236
[17] Vedere, per esempio, la sentenza del 28 luglio 1999, caso Bottazzi c. Italia, n° 34884/97
[18] ARTICOLO 6 CEDU: Diritto a un equo processo 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli 10 11 interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza
[19] M. DE STEFANO, La lunghezza della durata dei processi in Italia condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, http://www.dirittiuomo.it/lunghezza-dei-processi-in-italia, Dicembre 2019
[20] Ibidem
[21] Italgiure è stata una delle prime, se non la prima banca dati della giurisprudenza di legittimità a livello mondiale. La banca dati della Cassazione per completezza del dato (35 milioni di documenti) e canali di ricerca è stata ed è un canale fondamentale oltre che svolgere il fondamentale ruolo di servizio pubblico di informatica giuridica. Non è però mai riuscita a sfondare nel campo della giurisprudenza di merito. I problemi erano molteplici e si erano rivelati insormontabili: la mera volontarietà dell’inserimento e le difficoltà di classificazione. Tant’è che l’Archivio Merito contenuto in Italgiure non è più stato alimentato dal 2004-2005 e solo recentemente si sta ridiscutendo di come ristrutturarlo. Ibidem
[22] G. BATTAGLINI, Italgiureweb. Il CSM approva le linee guida per la ricostruzione della banca dati della giurisprudenza di merito. Ma per ora sarà riservata ai soli magistrati. Dicembre 2019