Segnaliamo una lunga intervista di Grégor Puppink a Boštjan Zupančič, ex giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e autore del libro: “On the European Court of Human Rights: An Insider’s Retrospective (1998-2016)”, pubblicato quest’anno, che si sofferma con acume e sensibilità su una serie di questioni attinenti agli aspetti più controversi dell’alto ministero in tema di diritti umani svolto dai giudici di Strasburgo.
Illuminanti, in tal senso, le parole circa la progressiva erosione, da parte della Corte, di una serie di misure di autolimitazione ermeneutica adottate all’inizio per scongiurare il rischio di pronunce arbitrarie e poi superate in forza di un preteso carattere vivente della Convenzione Europea, chiave esegetica che nasconde l’insidia di percorsi di nomopoiesi lungo i quali, «giudici non eletti direttamente dal popolo si comportano come un mini parlamento. Ma questo non è il loro lavoro. […] La dottrina spesso usata per il ragionamento è quella della proporzionalità, che è una cattiva imitazione del modello americano dell’”uguale protezione della legge”. Negli Stati Uniti è noto che in nome di questa teoria si può giustificare quasi tutto [nostre le traduzioni dall’inglese]».
Allo stesso modo, degne di nota appaiono le riflessioni in merito alla non fondazione ontologica o meta-normativa dei diritti umani, la cui evanescenza dogmatica è tale da far spesso apparire il riferimento ad essi come un mero espediente, argomentativo e ideologico, cui attingere per giustificare l’agenda del progressismo politico: «I diritti umani erano, in principio, una vetrina ideologica americana nei confronti dell’Unione Sovietica e dei Paesi dietro la cortina di ferro. […] Oggi dirlo è quasi un sacrilegio perché i diritti umani non sono più solo un’ideologia. Sono diventati una religione. Per quale scopo? Ovviamente, per giustificare qualsiasi cosa, dalla migrazione ai discorsi d’odio. […] Questa nebulosità funziona […], per proiettare sullo schermo dei diritti umani tutto ciò che considerano politicamente utile».
Non meno rilevanti le considerazioni svolte in ordine allo spinoso tema del riconoscimento di una soggettività giuridica piena all’embrione umano, contro le arcinote derive antiumane dell’abortismo libertario arrembante. Osserva Zupančič all’uopo: «Tuttavia, questa [dell’aborto] si traduce nella [questione della] concessione dello status di soggetto legale al nasciturus […]. Ma non esiste alcuna logica nella giurisprudenza della Corte europea, che non ha mai preso posizione in merito alla questione dell’aborto, lasciando di fatto la questione ai 47 Stati (ABC contro Irlanda, 2010), anche se ha poi sentenziato sull’uso di cellule staminali embrionali (Parrillo v. Italia, 2015) e ha affermato, nel caso Vo v. France (2004), che proteggere la vita del feto umano è un legittimo scopo pubblico. […] Da anatema, l’aborto è diventato un diritto sacro».
Infine, come passare sotto silenzio le osservazioni aventi ad oggetto le dinamiche eziologiche alla base di un attivismo giudiziario che ha portato a rimodulare, anche culturalmente, il ruolo del giudice, sempre più visto come la “voce di chiusura del sistema”, oltre la logica della separazione dei poteri e il principio che vorrebbe preservare la centralità della norma e della normazione come espressioni del parlamentarismo democratico: «Il modello anglosassone basa il suo ragionamento giuridico sull’analogia; mentre il sistema continentale lo basa sul sillogismo formale. […] Ma a Strasburgo e in tutte le corti costituzionali continentali, quando si tratta di giudicare un caso particolare, spesso, non esistono le premesse principali da applicare o le somiglianze con i precedenti non sono chiare. […] I sistemi giuridici continentali si sono quindi spostati […] dal formalismo giuridico a un ragionamento sconosciuto per analogia in cui i tribunali non hanno limiti esterni, ma dovrebbero imporli a se stessi. La conseguenza è un “attivismo giudiziario”: il governo dei giudici. […]. Da qui l’imprevedibilità dei giudizi […]. Di conseguenza, la Corte è sempre più autoreferenziale».
Autoreferenzialità, dunque, attivismo, imprevedibilità dei giudizi, in una parola, una sempre maggiore politicità nelle decisioni della Corte, che dovrebbe destare una più che giustificata preoccupazione e spingere a sollecitare la rimodulazione di questa nuova forma di costituzionalismo giudiziario che, sostituendosi di fatto al potere legislativo in settori moralmente sensibili, agisce in assenza di una rappresentatività che ancora dà senso alle odierne democrazie occidentali.
(l’intervista è reperibile all’indirizzo: https://eclj.org/geopolitics/echr/about-the-echr–interview-with-bostjan-m-zupancic?lng=en)
Antonio Casciano