Il Centro Studi Livatino aveva espresso critiche motivate in sede di audizione.
Dall’inizio del 2019 la Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, congiuntamente alla Commissione Giustizia, ha esaminato le proposte di legge aventi ad oggetto la ratifica di due addenda alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (il Protocollo n. 15 e il Protocollo n. 16).
Il Protocollo n. 15 riguarda questioni procedurali: attribuisce alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il potere di rimettere d’ufficio una causa alla sua Grande Camera quando ritenga che essa coinvolga gravi problemi di interpretazione della Convenzione EDU o contrasti giurisprudenziali. Il Protocollo 16 coinvolge profili un po’ più delicati: consentirebbe alle supreme giurisdizioni nazionali di interpellare la Corte EDU su questioni di principio relative all’interpretazione o applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione EDU che si presentino nell’ambito di un giudizio pendente di fronte alle medesime. Il parere reso dalla Corte EDU in tali casi non sarebbe obbligatorio, ma avrebbe essenzialmente una funzione persuasiva.
Il Centro Studi Livatino ha avuto modo di esprimere, fin da subito, riserve sulla ratifica, in particolare, del Protocollo n. 16. Tali perplessità sono state manifestate dall’avv. Francesco Farri, nell’audizione tenuta il 12 febbraio 2019 alla Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati (https://www.centrostudilivatino.it/protocollo-16-cedu-verso-una-super-corte-costituzionale-europea/): ciò sulla base degli orientamenti spesso controvertibili espressi dalla Corte EDU in materie eticamente sensibili, del potenziamento dell’effetto “educativo” delle sentenze che il nuovo meccanismo avrebbe generato in tali temi, e quindi del potenziamento dell’idoneità delle sentenze a “plasmare” e “orientare” l’opinione pubblica in campi che già sono terreno di “fughe” giurisprudenziali particolarmente pericolose.
Il 29 luglio 2020 le Commissioni Esteri e Giustizia della Camera, in accoglimento dei rilievi critici formulati, hanno ritenuto di soprassedere – almeno per il momento – all’approvazione della ratifica del Protocollo 16. Viene, così, avviato verso la ratifica il solo Protocollo 15, mentre per il 16 è riconosciuta la necessità di ulteriori approfondimenti e valutazioni. Lo stop alla ratifica del Protocollo 16 è una notizia da salutare con favore nella prospettiva del principio costituzionale della soggezione del giudice alla legge (art. 101 Cost.), oggi purtroppo non sempre adeguatamente valorizzato.