Ampio risalto è stato dato, nei mezzi d’informazione, alla recente sentenza della Cassazione civile n. 9216/2025, depositata l’8 aprile u.s.,  con la quale è stato respinto il ricorso del Ministero dell’interno avverso la decisione della corte d’appello di Roma di disapplicare, per ritenuta illegittimità, il decreto ministeriale del 31 gennaio 2019 che imponeva l’indicazione, nelle carte d’identità rilasciate a minori e valide per l’espatrio, dei nomi dei genitori quali “padre” e “madre” e non, invece, genericamente, come “genitori”. Nei commenti, tanto favorevoli quanto contrari a tale decisione, si è dato generalmente per scontato che essa avrebbe comportato la perdita di efficacia del suddetto decreto ministeriale, con conseguente obbligo, d’ora in avanti, per le autorità preposte al rilascio dei documenti in questione, di omettere in ogni caso le diciture “padre” e “madre” per sostituirle con quella di “genitori”. Ma non sembra affatto potersi dire che le cose stiano effettivamente in questi termini.

    La decisione della Cassazione, infatti, pur potendo valere, ovviamente, come autorevole precedente nell’eventualità di ulteriori controversie analoghe a quella che con essa è stata definita, ha efficacia diretta solo con riguardo al caso specifico da cui ha avuto origine: quello, cioè, di una coppia c.d. “omoaffettiva”, vale a dire formata da persone dello stesso sesso (nella specie, femminile), una sola delle quali figurava come genitore biologico mentre l’altra figurava quale genitore adottivo, essendosi avvalsa della norma costituita dall’art. 44, comma 1, lett. d), della legge n. 184/1983 sull’adozione di minori, che prevede la possibilità di adozione in quelli che vengono definiti come “casi particolari”. E’ pacifico che, in base a detta legge, il genitore adottivo abbia titolo ad essere indicato come genitore al pari di quello biologico. Nella specie, però, il problema nasceva dal fatto che, essendo il genitore biologico già (giustamente) indicato come “madre”, l’altro, in base al vigente decreto ministeriale del 2019, avrebbe dovuto essere indicato come “padre”, vedendosi così attribuito un sesso diverso da quello suo proprio. Di qui, in buona sostanza, la ritenuta illegittimità, con riferimento al caso specifico, del suddetto decreto e la legittimità, per converso, della sua disapplicazione da parte della corte d ‘appello, la quale aveva ordinato che ciascuno dei componenti della coppia venisse indicato semplicemente come “genitore”. Ed è curioso che la Cassazione, a sostegno della propria decisione, abbia addirittura fatto richiamo ad una norma del Testo unico di pubblica sicurezza, a suo tempo emanato con Regio decreto n. 773 del 1931, e, precisamente, l’art. 3, comma 5, nella parte in cui stabilisce che “la carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci”.

   Stando così le cose, appare, quindi, all’evidenza, del tutto da escludere che il decreto ministeriale del 2019 sia da ritenere non più vigente e che, pertanto, in tutte le carte d’identità rilasciate a minori e valide per l’espatrio i genitori non debbano più essere indicati come “padre” e “madre”. Meno che mai appare, poi, da ritenere che il Governo, a seguito della pronuncia della Corte di cassazione, sia tenuto a revocarlo, potendosi tutt’al più ammettere l’opportunità di una sua modifica per renderlo adattabile al caso in cui, conformemente alla legge vigente, siano formalmente da qualificare, a pari titolo, come “genitori” del minore tanto quello biologico quanto l’altro, adottivo, che sia dello stesso sesso del primo. Ed è bene, a tale ultimo proposito, ricordare che quella ora indicata è e rimane, allo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza, anche costituzionale, l’unica ipotesi in cui un soggetto possa figurare come “figlio” di due persone dello stesso sesso, restando in ogni altro caso riservato il riconoscimento legale di una genitorialità “effettiva” solo a coppie formate da soggetti di sesso diverso. Significativo, al riguardo, appare, in particolare, il fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 162/2014, ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa, originariamente previsto come assoluto dalla legge n. 40/2004 sulla procreazione assistita, solo limitatamente alle coppie eterosessuali, mantenendolo, invece per quelle omosessuali, proprio nel presupposto che la genitorialità da consentire fosse soltanto quella di soggetti di sesso diverso. E, del resto, non senza ragione, nella stessa sentenza n. 9216/2025 della Cassazione è contenuto il richiamo adesivo a quanto osservato dalla procura generale secondo cui la corte d’appello di Roma, nell’adottare il provvedimento oggetto del ricorso proposto dal ministero dell’interno, non aveva “affatto inteso scardinare il concetto di bigenitorialità padre/madre” ma aveva soltanto “correttamente preso atto delle reali circostanze invocate dalle parti, disponendo così la corretta indicazione dei dati corrispondenti alle figure genitoriali nel rilascio della CIE (carta di identità elettronica)”; concetto, quello anzidetto, del quale, quindi, viene in tal modo a ribadirsi la permanente validità.

                                                                                                                                         Pietro  Dubolino

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