1. Introduzione: la complessa situazione attuale.

Negli ultimi mesi è forte la pressione sul Parlamento per l’approvazione di una legge in materia di suicidio assistito che ricalchi le condizioni indicate dalla Consulta con la sent. n. 242 del 2019. Si vorrebbe una procedura che si definisce “medica”: si discute, così, sul ruolo del SSN, delle Asl, dei Comitati etici.

La pressione sul Parlamento viene posta anche per scongiurare “fughe in avanti” delle Regioni e la lesione delle competenze attribuite dalla Costituzione (art. 117 Cost.). La Toscana ha nel frattempo approvato una legge, sulla quale si pronuncerà la Consulta: una legge che indica procedure “terapeutiche” di suicidio con l’assistenza del SSN. La morte viene ritenuta da alcuni un diritto da esigere in tempi rapidi, mentre si chiede l’applicazione delle sentenze della Consulta.

Non solo. La Corte costituzionale a breve dovrà decidere se estendere la non punibilità, alle condizioni indicate nella sent. n. 242 del 2019, anche all’omicidio del consenziente. È stata sollevata, infatti, una nuova questione di legittimità, questa volta sull’art. 579 c.p. La domanda allora sorge spontanea: al Parlamento cosa si sta richiedendo? Una legge sul suicidio assistito o sull’eutanasia?

In questa complessa materia, aleggia un dubbio, una questione sospesa, non risolta: i famosi criteri di riempimento individuati dalla Consulta – definiti “paletti” da alcuni, “birilli” da altri – sono o non sono a contenuto costituzionalmente vincolato? Quale margine è lasciato al Legislatore?

2. I criteri di riempimento individuati dalla Corte sono a contenuto costituzionalmente vincolato? Le indicazioni della giurisprudenza costituzionale.

Di fronte a tale ultimo interrogativo, un passaggio appare decisivo nella sentenza n. 242 del 2019, alla fine del §. 4 del Considerato in diritto, che – per la sua rilevanza – si riporta nella sua interezza:

Risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, è l’affermazione per cui non può essere ritenuta preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi la carenza di disciplina – reale o apparente – che da essa può derivarne, in ordine a determinati rapporti (sentenza n. 59 del 1958). Ove, però, i vuoti di disciplina, pure in sé variamente colmabili, rischino di risolversi a loro volta – come nel caso di specie – in una menomata protezione di diritti fondamentali… questa Corte può e deve farsi carico dell’esigenza di evitarli, non limitandosi a un annullamento “secco” della norma incostituzionale, ma ricavando dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento (in questo senso, sentenze n. 40 del 2019, n. 233 e 222 del 2018 e n. 236 del 2016)”.

È la Corte stessa, allora, che risponde all’interrogativo posto: è, infatti, esplicitamente affermato che “i criteri di riempimento” si sono resi necessari al momento in cui si è creato il vuoto di disciplina per opera dell’intervento sull’art. 580 c.p., ma che tali criteri (su cui si basa la famosa “procedura”) non sono a contenuto costituzionalmente vincolato e sono, pertanto, provvisori, valendo fintanto che non intervenga il Parlamento.

Ma vi è di più. La sent. n. 222 del 2018, richiamata dalla Corte stessa affermava che laddove è necessario intervenire per porre rimedio al vulnus riscontrato, “un intervento correttivo del giudice delle leggi è possibile a condizione che il trattamento sanzionatorio medesimo possa essere sostituito sulla base di «precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo», intesi quali «soluzioni [sanzionatorie] già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata»”. È, pertanto “essenziale, e sufficiente”, a consentire il sindacato della Corte “che il sistema nel suo complesso offra alla Corte «precisi punti di riferimento» e soluzioni «già esistenti» …che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima; sì da consentire a questa Corte di porre rimedio nell’immediato al vulnus riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia. Resta ferma, d’altra parte, la possibilità per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell’ambito della propria discrezionalità, altra – e in ipotesi più congrua – soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali”.

La giurisprudenza costituzionale, riportata nella stessa sent. n 242 del 2019, afferma chiaramente che l’ammissibilità delle questioni inerenti ai profili di illegittimità costituzionale della pena stabilita dal legislatore può ritenersi condizionata non tanto dalla presenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla puntuale indicazione di previsioni sanzionatorie rinvenibili nell’ordinamento. La Corte nel 2019 si è inserita nel solco di tale giurisprudenza, non individuando però una sanzione, di “riempimento” per il vulnus riscontrato, ma – fuoriuscendo dall’ambito penale – ha indicato come punto di riferimento la normativa (civile) sul consenso informato, confondendo il contesto fattuale (la malattia del soggetto) con l’ambito del suo intervento (quello penale). Il Giudice delle leggi non ha, così, individuato una soluzione sanzionatoria già esistente nel sistema legislativo ma ha definito una “procedura” di controllo, ancorandosi alla legge n. 219 del 2017: compiendo, così, un salto logico e giuridico non indifferente (proprio sulla condizione essenziale prevista dalla giurisprudenza per il suo intervento correttivo).

La sent. n. 40 del 2019, anch’essa citata nella sent. n. 242, individuava i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per il “riempimento”: la sostituzione può avvenire con una “previsione sanzionatoria già rinvenibile nell’ordinamento che, trasposta all’interno della norma censurata, si situa coerentemente lungo la dorsale sanzionatoria prevista”, rispettando “la logica della disciplina voluta dal legislatore”. La sent. 233 del 2018 affermava, poi, un principio fondamentale sui compiti del Giudice delle leggi nel giudizio di legittimità di una norma penale: e, cioè che “non appartengono a questa Corte valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, di esclusiva pertinenza del legislatore. Spetta, infatti, alla rappresentanza politica il compito di individuare il grado di reazione dell’ordinamento al cospetto della lesione di un determinato bene giuridico.

Resta comunque fermo che “i criteri di riempimento” indicati nella sent. n. 242 non sono a contenuto costituzionalmente vincolato, potendo il Parlamento intervenire nella sua discrezionalità e nel rispetto dei principi costituzionali[1]. Nella Relazione sull’attività svolta nell’anno 2019 (anno della sent. 242) dell’allora Presidente Marta Cartabia si legge: “la Corte – che non è mai legislatore positivo e non può̀ quindi creare essa stessa la disposizione mancante – individua nella legislazione vigente una risposta costituzionalmente adeguata, anche se non obbligata, applicabile in via transitoria fintanto che il legislatore non reputi opportuno mettere mano alla riforma legislativa che resta pur sempre nella sua discrezionalità attivare, nell’an, nel quando e nel quomodo»

La recentissima sent. n. 66 del 2025 ci ricorda questa stessa conclusione quando ribadisce l’auspicio che il legislatore intervenga a dare attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242 del 2019, “ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina nel rispetto delle esigenze richiamate ancora una volta dalla presente pronuncia”.

3. Quale intervento del legislatore in tema di fine-vita?

La Consulta nella sentenza n. 242 del 2019 auspicava che la materia formasse oggetto di disciplina da parte del Parlamento, confermando che “una regolazione della materia, intesa ad evitare simili scenari, gravidi di pericoli per la vita di persone in situazione di vulnerabilità, è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali”.  Il Giudice delle leggi già all’epoca affermava che la disciplina potrebbe essere eventualmente introdotta in vario modo: la Corte indicava la possibilità di una eventuale modifica della disposizione penale di cui all’art. 580 c.p., o anche la modifica della legge n. 219 del 2017 o, ancora, una disciplina ad hoc per le vicende pregresse[2]: esprimendo, così, fuori dal caso delle vicende pregresse, la possibilità (ma sembrerebbe anche una preferenza) per una puntuale modifica sull’art. 580 c.p. o sulla legge n. 219.

Pertanto, oggi il Legislatore, chiamato a intervenire in questa delicata materia, ad alta complessità etico-sociale e di rilevanza penale, conserva la discrezionalità sul quando e sul quomodo intervenire.

Tanto ciò è vero che ci si potrebbe anche chiedere, per l’importanza del tema, se non sia necessaria una legge addirittura costituzionale. Come ha evidenziato Ruggeri di recente, su altra materia – ma le riflessioni valgono anche per il tema in esame -, “in campo non c’è solo il rapporto tra il rispetto della discrezionalità del legislatore e l’estensione (e i limiti) del sindacato da parte della Corte ma anche il rapporto, per più versi complesso e spinoso, che il legislatore intrattiene con… se stesso, vale a dire fin dove può spingersi la legge comune nella disciplina di esperienze di primario rilievo, quali sono appunto quelle d’inizio e, mutatis mutandis, fine-vita, e dove invece deve arrestarsi per cedere il passo alla legge costituzionale, sì da ricongiungersi armonicamente forma e materia costituzionale, senza perciò dare ulteriore alimento alla loro innaturale scissione e talora alla stessa contrapposizione”.[3]  Lo sviluppo tecnologico in futuro porterà a prendere sul serio tale possibilità di intervento.

È pur vero che non si può continuare all’infinito “a colpi” di sentenze, in un ambito materiale che attiene al primo dei diritti inviolabili, presupposto per il godimento di ogni altro diritto.

Oltretutto, a conferma della discrezionalità e del ruolo del Parlamento, va evidenziato che il giudicato della Corte costituzionale è strettamente connesso al quadro normativo di riferimento.  Come ricordato da Vari, “la Corte si pronuncia sulla “situazione normativa” e su quest’ultima si forma il giudicato costituzionale. “La situazione normativa è da intendersi comeil complesso dei materiali, normativi e fattuali, considerati nelle loro reciproche interconnessioni ed idonei a variamente comporre la «questione» ed a confluire nel giudizio di costituzionalità’. Essa rappresenta, dunque, un mix tra situazione di fatto e disciplina giuridica.”[4]  Ne consegue che “se muta significativamente la situazione normativa il problema del giudicato costituzionale appare superabile[5].

La riprova di ciò si ricava anche nella sent. n. 135 del 2024, in cui si legge: “al riguardo, occorre qui sottolineare come compito di questa Corte non sia quello di sostituirsi al legislatore nella individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, sua e dei terzi; bensì, soltanto, quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, restando poi ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all’uno o all’altro una tutela più intensa”.

Il Parlamento conserva, allora, discrezionalità di intervento nel rispetto dei principi costituzionali: “nell’ambito della cornice fissata dalle pronunce menzionate, dovrà riconoscersi un significativo spazio alla discrezionalità del legislatore”[6]. Quest’ultimo potrebbe ancora oggi riportare la disciplina nell’ambito penale, rimediando al salto logico e giuridico poc’anzi descritto, con una puntuale modifica sull’art. 580 c.p. o intervenire sulla situazione normativa, modificando il quadro giuridico di riferimento che è stato oggetto di scrutinio, disinnescando le aperture eutanasiche contenute nella legge n. 219 del 2017. 

4. L’urgenza e i lavori in Senato.

Ci si chiede, infine, se il Parlamento sia obbligato nei tempi: vi è una urgenza? Invero, tale urgenza non sembra esserci, proprio perché in attesa dell’intervento del Legislatore già la sentenza permette la non punibilità delle condotte, nelle condizioni rigorosamente indicate dalla sent. n. 242 del 2019. Ma alcune voci chiedono di più. Si vuole, a ben vedere andare oltre la non punibilità: si vuole il riconoscimento di prestazioni suicidiarie da parte del SSN.

La pressione della “prolificazione” regionale di leggi sul suicidio potrebbe essere, anch’essa, attenuata proprio dalla pronuncia della Corte sulla legge regionale della Toscana.

Suggerisce, invece, un atteggiamento prudenziale la questione oggi all’attenzione della Consulta: il prossimo 8 luglio si terrà, infatti, l’udienza per la questione sull’eutanasia (art. 579 c.p.). Come può chiudersi una legge quando non è chiaro neanche l’oggetto di cui si sta discutendo: la legge su cui si lavora riguarda, come sembra, il suicidio assistito o anche l’eutanasia (già esplicitamente presente in alcuni disegni di legge)?

Una cosa è certa, fuori dalle letture ideologiche e partitiche: la mancata approvazione di una legge non significa mera inerzia del Legislatore o cattiva intenzione dello stesso. Il tema è, infatti, estremamente sensibile e divisivo. Non si parla di un singolo, seppur drammatico, caso.  Nelle scelte legislative collegate alla materia penale e alla tutela dei diritti fondamentali non si può non tenere nel debito conto dei beni giuridici tutelati, delle finalità che il legislatore persegue, degli effetti indiretti nell’ambiente sociale, delle necessità di prevenzione generale (sent. n. 62 del 1986, n. 233 del 2018). Si avverte, allo stesso tempo, l’esigenza di liberare il tema dalla pressione di pulsioni sociali che vorrebbero il diritto alla morte o, in altre parole, l’affermazione di un principio di piena disponibilità della vita in nome dell’autodeterminazione.

Ha affermato Mangiameli che “l’unico presupposto che consentirebbe al legislatore di intervenire in breve sarebbe quello di assecondare le pulsioni sociali di minoranze che premono per una liberalizzazione del fine-vita. Tuttavia, un simile intervento, a prescindere dalla circostanza che potrebbe non essere giustificato sul piano costituzionale, significherebbe una abdicazione del compito di direzione della società che il legislatore tutto e la maggioranza parlamentare, in particolare, è chiamato ad assolvere in una democrazia[7].

Si avverte, così, una reale urgenza: quella di sganciare il fine-vita dalle pressioni di derive culturali e sociali di segno contrario al “principio personalista che anima la Costituzione italiana[8].

È evidente che ancora oggi mancano esiti condivisi: servirebbe, allora, forse aprire (e non chiudere) un serio confronto, scevro da condizionamenti. Sarebbe importante partire dalle reali necessità dei pazienti nella malattia inguaribile, spesso “invisibili”, dando anche attuazione alle leggi che già ci sono, a cominciare dalla legge n. 38 del 2010, ancora poco attuata[9]. Si dovrebbe guardare al tema con un orizzonte non limitato alla drammaticità del singolo caso, ma ampio, capace di includere tutti i soggetti che sarebbero coinvolti, direttamente o indirettamente, dagli effetti e dalle conseguenze della possibile legge. Una prospettiva che tenga conto del prossimo futuro: della popolazione che invecchia, dello sviluppo tecnologico, della problematica delle risorse, della crisi delle famiglie, dell’individuo sempre più solo.

La questione è importante e richiede attenzione: in gioco vi è la vita o la morte della persona, ma anche il destino della nostra società e della sua “umanità”.

Francesca Piergentili


[1] La citata sent. n. 222 del 2018 afferma che “Resta ferma, d’altra parte, la possibilità per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell’ambito della propria discrezionalità, altra – e in ipotesi più congrua – soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali”

[2] Cfr. §. 2.4 del Considerato in diritto sent. n. 242 del 2019.

[3] A. Ruggeri, Riproduzione medicalmente assistita, discrezionalità del legislatore, teoria della Costituzione, Ass. Costituzionalisti, Lettera, 6-2025.

[4] F. Vari, Ancora in tema di assistenza al suicidio ed eutanasia, in Consulta online, II, 2025, il quale cita A. Ruggeri – A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, VII ed., Torino, 2022, 107.

[5] A. Morace Pinelli, Audizione del Prof. Arnaldo Morace Pinelli, nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 65, 104, 124, 570 e 1083 (disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita), Sed. 26 nov. 2024. https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/431/917/Memoria_prof._Morace_Pinelli.pdf  

[6] Corte cost. sent. n. 135 del 2024, §. 7.1.

[7] S. Mangiameli, Diritto alla vita e suicidio assistito: esiste un bilanciamento accettabile?, in Giur. cost., 4/2024.

[8] Cfr. Cort. Cost. sent. n. 66 del 2025, §§. 7.1 e 7.2.

[9] SICP, Cure Palliative, un diritto universale (ancora) tropp spesso negato, 7 Aprile Giornata Mondiale della Salute 2025. La SICP dichiara che “In Italia solo 1 paziente su 4 ha accesso a cure palliative adeguate, con forti disparità territoriali. Manca il 50% dei medici e due terzi degli infermieri specializzati nell’assistenza domiciliare.

Malati cronici dimenticati, escluso il 70% dei pazienti non oncologici.”

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