Il 6 febbraio scorso, il Parlamento polacco ha ratificato la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa, dedicata alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Con una maggioranza di 245 voti, i parlamentari polacchi hanno così deciso di impegnarsi a livello sovranazionale a rispettare e adempiere le molte obbligazioni previste dal documento, di non poco momento. Al tempo stesso, hanno deciso di non dare ascolto alle critiche che al medesimo, sin dal tempo della sua sottoscrizione, erano state formulate, tra gli altri, dalla Conferenza dei vescovi cattolici. Ma per quale motivo – ci si chiede – gli esponenti della Chiesa avevano mostrato ostilità nei confronti di una convenzione internazionale che, stando alla sua intestazione, ha l’ammirevole obiettivo di prevenire, contrastare e punire pratiche contrarie al rispetto della dignità femminile? Forse che la Chiesa non abbia a cuore il destino delle donne? O, forse, come emerge dall’analisi della stessa Convenzione, la Conferenza episcopale, non fermandosi ai “titoli”, aveva in essa intravisto la malcelata intenzione di sferrare un colpo ulteriore non soltanto alla sovranità nazionale, ma anche alla libertà religiosa, di opinione e di educazione di tutti cittadini? La risposta è nel testo. Ed è sempre e soltanto il testo della Convenzione a dirci a quali obblighi sia d’ora in poi tenuta la Polonia sul piano internazionale, volente o nolente.
Procediamo con ordine. Pienamente condivisibile, invero, parrebbe l’obiettivo primario del documento europeo, sancito al suo articolo 1: “proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica”. Nemmeno i suoi successivi paragrafi si presterebbero, poi, a fraintendimenti, mirando all’eliminazione di ogni forma di discriminazione, alla parità tra i sessi e alla cooperazione internazionale rivolta a tali scopi. Qualche primo dubbio, tuttavia, lo solleva già la lettera b) dello stesso articolo, ove alla volontà di rafforzare l’autonomia della donna si affianca quella di promuoverne la cosiddetta “autodeterminazione”. Nel linguaggio internazionale, infatti, l’autodeterminazione femminile, quantomeno a partire dalla CEDAW (Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979), non significa kantiana esplicazione della sua libertà morale, ma è principio che funge da presupposto per un vero e proprio “diritto all’aborto”. Un diritto che, tuttavia, ad oggi non esiste né in Polonia né nella maggior parte dei Paesi europei. Un “diritto” la cui stessa sussistenza è oggetto di accesi dibattiti (e ciò, si badi, non soltanto nei Paesi cattolici – casomai ve ne fossero ancora-), discusso e discutibile com’è, tanto dal punto di vista filosofico che da quello prettamente giuridico. Inoltre, alla luce dell’ormai internazionalmente proclamata e difesa “salute riproduttiva”, l’autodeterminazione femminile menzionata nella Convenzione di Istanbul, vieterebbe qualsivoglia interferenza dello Stato nella vita – per l’appunto riproduttiva – della donna. Il suo pieno rispetto imporrebbe, pertanto, l’abolizione di ogni limite o restrizione all’accesso alle pratiche abortive, come anche la più piena liberalizzazione di ogni forma e metodo di fecondazione artificiale.
Non è tuttavia questo il difetto più grave della Convenzione di Istanbul. Gli aspetti più critici del testo sono, invece, quelli correlati alla teorica del gender, contenuti nel Preambolo, nell’articolo 3 e, poi, nell’articolo 12. Già nella parte introduttiva, invero, si afferma che la “prevenzione” della violenza sulle donne dipende dal raggiungimento dell’uguaglianza di genere: de jure e de facto, tale uguaglianza rappresenterebbe vero e proprio “elemento chiave” per la lotta all’odioso fenomeno. Sempre nel Preambolo, poi, la violenza sulle donne è detta essere “manifestazione di rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi”. In sostanza, l’abuso sulle donne, di qualsiasi forma, non sarebbe il frutto di un atteggiamento volontario e criminale dei singoli (e per questo punibile), ma il risultato di una erronea/mancata applicazione della gender-theory. A scanso di equivoci, il documento in esame non manca nemmeno di fornire precisa definizione al citato concetto di “genere”. All’articolo 3, in particolare, si chiarisce come parlare di genere equivalga a riferirsi a “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti”, ruoli che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. Pertanto, “la violenza contro le donne basata sul genere” è quella che la Convenzione intende contrastare: una violenza frutto soltanto delle “idee” che una società possiede in relazione al ruolo della donna, a come quest’ultima è intesa da e all’interno della comunità sociale, ma che non deriva, né si correla alla criminale volontà dei singoli. Stando al documento del Consiglio d’Europa, uomini e donne sarebbero “uguali” non soltanto “di fronte alla legge”, ma in ragione di una loro ontologica e assoluta indistinguibilità, implicante la più totale e radicale assenza di qualsivoglia alterità naturale tra i due sessi. Ogni distinzione – sociale o legislativa – sarebbe discriminatoria, frutto soltanto di “costumi” e di “tradizioni”.
Che un siffatto approccio alla materia sia lontano dalla pura e doverosa condanna di contegni violenti, fondandosi su di una concezione antropologica del tutto peculiare, è, dunque, di tutta evidenza. Quest’ideologia di genere, tuttavia, predominante nelle attuali élites culturali, si pone in netto contrasto sia con la cristiana concezione dell’essere umano che con quella difesa e fatta propria, su basi esclusivamente razionali, dalla più larga parte della popolazione mondiale e dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici contemporanei, ivi compreso quello polacco. Pertanto, il fatto che essa si ponga oggi in relazione con la violenza sulla donne e con gli obblighi che dalla Convenzione discendono, rende la questione assai grave. A seguito della ratifica, infatti, gli Stati firmatari saranno costretti, a livello europeo, ad abrogare ogni norma, a modificare ogni istituto che non si informi a detta prospettiva, nonché ad introdurre misure specificatamente dirette a rendere effettiva ed operativa questa nuova teorica sull’uomo. E’ ben vero che il documento in questione non ha il potere di dispiegare efficacia diretta all’interno dei singoli Stati; per mezzo della ratifica, però, le obbligazioni che esso prevede divengono legalmente vincolanti. Il mancato adeguamento delle norme interne sarà fonte immediata di responsabilità internazionale.
Le fonti di questi obblighi, peraltro, non debbono ricercarsi soltanto nelle premesse “filosofiche” di cui al Preambolo, ma derivano da espliciti dettati normativi. Lo stesso articolo 3 si conclude affermando che l’attuazione della Convenzione dovrà essere garantita dalle Parti senza alcuna discriminazione “fondata sul sesso, sul genere, sulla razza (….), sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, …”. Ciò significa, ad esempio, che lo Stato parte, tenuto anche a prevenire la violenza “psicologica” sulle donne (art. 33), o qualunque limitazione, come già si diceva, della loro autodeterminazione, non potrebbe più impedire l’accesso alla fecondazione artificiale alla donna non sposata e/o omosessuale o bisessuale o transgender; tantomeno potrebbe proibire o qualificare in termini di reato la pratica della maternità surrogata. Ancor più esplicitamente, poi, gli obblighi gender-friendly che gravano sugli Stati sono enunciati chiaramente all’art. 12 della Convenzione, ove si dice che le Parti “adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini”. Similmente, ex art. 14, comma 1, gli Stati sono tenuti ad introdurre nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici sui temi della parità tra i sessi e sui “ruoli di genere non stereotipati”.
Ma quali sono, nello specifico, questi “pregiudizi”? Quali sarebbero le “tradizioni” che andrebbero estirpate e che si fondano su ruoli “stereotipati”? Il modello tradizionale di famiglia, forse? Sul punto la Convenzione è reticente, ma la prospettiva del gender costringe a una risposta affermativa. In base ad essa, infatti, nessuna differenza di natura potrebbe legittimare norme che, ad esempio, concedano alla donna permessi di maternità più ampi rispetto al padre. A nulla varrebbe invocarne il naturale ruolo di partoriente o di madre allattante. Al contrario, norme di tal fatta esprimerebbero proprio “tradizioni e costumi” discriminatori: esse sarebbero il frutto “malato” di quelle idee stereotipate che, secondo la Convenzione, sono alla radice della violenza sulle donne e che debbono, dunque, essere sconfitte. Allo stesso modo, solo una visione “patriarcale” della donna, che ne predichi la sottomissione, giustificherebbe, da questo punto di vista, i limiti imposti alle pratiche abortive, a nulla valendo l’argomento di tutela della vita del nascituro; e solamente uno Stato che non abbia accolto la teoria del genere potrebbe negare a un maschio non coniugato l’accesso autonomo alla fecondazione in vitro e il “diritto” a un figlio.
Ciò detto, mentre chi scrive suggerisce che sia più violento “permettere” alla madre di lavorare sin dal primo giorno dopo il parto, costringendola a rinunciare a un aspetto fondamentale della sua maternità; come lo sarebbe negare a un bambino il diritto ai propri genitori naturali, quanto sin qui esposto dimostra che quelle espresse dai vescovi cattolici – e dai conservatori del Paese – non fossero “paure eccessive”. Gli obblighi europei che oggi gravano sulla Polonia sono in contrasto con buona parte dei suoi istituti giuridici e con tradizioni normative che nulla hanno di confessionale. In gioco c’è la concezione antropologica dell’uomo, gravemente minacciata, benché mai posta in esplicita e democratica discussione.
La Polonia non conosce, al presente, una legge che regoli espressamente le pratiche di fecondazione in vitro o di surrogazione di maternità. Aver ratificato questa Convenzione, tuttavia, significa aver drammaticamente ridotto la possibilità di vietare tali pratiche in futuro. Obbligato internazionalmente a conformarsi ai dettati del gender, il Parlamento sarà infatti libero di agire in questo senso, ma dovrà assumersene la responsabilità. Così, una Convenzione che dice di porsi contro la violenza sulle donne risulta essere un documento programmatico, una vera “agenda di genere” impostasi in maniera silenziosa e prepotente sul popolo polacco ed europeo. Conferma di quest’ultimo rilievo, peraltro, è che lo stesso Consiglio d’Europa annoveri il documento di Istanbul all’interno della sua “Gender Equality Strategy 2014 – 2017”.
Tornando ancora agli obblighi che dalla Convenzione discendono ed ai “meccanismi di controllo” che essa prevede, sembra utile menzionare qualche ulteriore aspetto, non certo di dettaglio. Oltre alla esplicita menzione degli obblighi delle Parti, infatti – ai quali debbono aggiungersi quelli di massicce politiche di sensibilizzazione, di stanziamento di risorse finanziarie, di organizzazione di centri nazionali di coordinamento, di costante raccolta di dati e di coinvolgimento dei mass media nazionali -, la Carta di Istanbul prevede anche l’istituzione di un organo centrale di controllo, una sorta di Grande Fratello: il GREVIO, Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (artt. 66 e ss.). Quest’ultimo ha il compito di “vigilare” sull’attuazione del documento, di riferire al Consiglio e, se del caso, di formulare “raccomandazioni” di carattere generale ai singoli Paesi.
In conclusione, sembra doversi concordare con chi avrebbe preferito che la lotta alla violenza sulle donne si muovesse su un piano diverso; con chi avrebbe volentieri firmato un documento che, tralasciando il gender, si fosse occupato di quegli aspetti gravi e nemmeno menzionati dalla Convenzione, quali quello della pornografia, che ancora mercifica la donna in tutto il mondo; o della dissoluzione dei legami familiari, seria minaccia al rispetto dei reciproci doveri di assistenza e di cura tra coniugi e a quello di educazione della prole. Unica àncora di salvezza sembra essere il fatto che le ideologiche definizioni contenute nel documento europeo violino la Costituzione polacca del 1997. In particolare, esse violerebbero il diritto sovrano dello Stato di prendere le proprie decisioni autonome in materia di fede, di etica e di vita familiare. Ci si deve augurare, allora, che il Legislatore polacco non si lasci intimorire né dall’Europa né dai membri del GREVIO; e che voglia rispettare, invece, il volere del suo popolo.
Marianna Orlandi,
Ph.D candidate, Università di Padova e Universität Innsbruck.