Depositata negli ultimi giorni del 2025 la decisione della Corte costituzionale sulla legge toscana sul suicidio assistito, dichiarata incostituzionale in parti fondamentali.
La sentenza n. 204 del 2025 della Corte costituzionale, depositata il 29 dicembre, dichiara l’illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni della legge della Regione Toscana n. 16 del 2025 recante disciplina sulle modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024.
Il contributo analizza le varie disposizioni dichiarate incostituzionali e la disciplina residua della legge n. 16; alla luce di tali analisi emerge come la sentenza n. 204 dia un chiaro segnale sul fallimento politico delle iniziative regionali. Della legge della Toscana – cui è inibito addirittura recepire i principi delle sentenze costituzionali sul fine vita – rimangono in piedi, infatti, solo le norme di dettaglio e sulla copertura finanziaria. Ciononostante, anche chi difende la causa della vita e si oppone al suicidio assistito, non deve guardare con entusiasmo alla sentenza dello scorso 29 dicembre, la quale, in particolare, riafferma, come già aveva fatto la sentenza n. 132 del 2025, che il richiedente il suicidio assistito ha diritto di ottenere la prestazione dal servizio sanitario.
- L’esclusione della incostituzionalità della legge nella sua interezza
La sentenza n. 204 del 2025 non ritiene che la legge n. 16 della Toscana sia integralmente incostituzionale. Per cominciare, quanto alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale (art. 117, 2° comma, lett. l, Cost.), esclude che la legge regionale, nel suo complesso, invada la competenza dello Stato (cfr. punto 2.3 del Considerato in diritto), dal momento che non introduce requisiti differenti rispetto alla sentenza n. 242 del 2019 al fine di rendere applicabile la causa di non punibilità per la condotta di aiuto al suicidio.
Più complessa è la disamina della denunciata violazione della competenza esclusiva della legge statale (art. 117, 2° comma, lett. l, Cost.), in materia di ordinamento civile. A tal proposito la Corte costituzionale ritiene in via di premessa che la legge della Toscana non si collochi in una situazione di vuoto normativo, diversamente da come era accaduto per le leggi del Friuli-Venezia Giulia in materia di disposizioni anticipate di trattamento e di donazione di organi, dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 262 del 2016, nonché per talune disposizioni della legge della stessa Toscana in materia di delega al consenso informato ai trattamenti sanitari, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 253 del 2006. Nella materia del suicidio assistito, invece, non sussisterebbe, secondo la Corte costituzionale, un analogo vuoto normativo da un lato perché già la legge n. 219 del 2017 disciplina la rinuncia e il rifiuto ai trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza; dall’altro, perché tale disciplina, espressamente prevista dal legislatore, è stata estesa dalla Corte con la sentenza n. 242 del 2019 alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. L’effetto è che la legge regionale impugnata, nel suo complesso, «non intende, dunque, riconoscere nella Regione Toscana un diritto che in altre regioni non è riconosciuto […] ma mira dichiaratamente a disciplinare nel dettaglio le modalità per l’attuazione di garanzie e procedure, i cui tratti essenziali – uniformi in tutto il territorio nazionale – già si rinvengono […] nell’ordinamento vigente alla luce delle sentenze di questa Corte numero 242 del 2019 e numero 135 del 2024» (Considerato in diritto, punto 2.5). Ciò premesso, talune previsioni della legge regionale sono comunque dichiarate incostituzionali perché, incidendo sulla estensione in concreto dei diritti in gioco, finiscono per violare la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
Analogamente avviene per quanto riguarda la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all’art. 117, 2° comma, lett. m), Cost., che preclude alla fonte regionale stabilire cosa rientri e cosa sia escluso dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.
Infine, anche con riferimento alle norme che rientrano nella materia concorrente della tutela della salute, la fonte regionale non va indenne, come si dirà, da talune censure di incostituzionalità laddove si sovrappone o modifica gli stessi principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, da cui la violazione dell’art. 117, 3° comma, Cost.
2. Il giudizio sulle singole disposizioni della legge toscana: gli articoli indenni da censure costituzionali
Rimangono indenni da censure di incostituzionalità gli artt. 1, 3, 8 e 9 della legge toscana.
A tal proposito si osservi quanto segue:
- l’art. 1, sostanzialmente privo di efficacia prescrittiva e al più utile a una funzione interpretativa, si limita a dichiarare le finalità della legge, vale a dire quella di dettare modalità organizzative e di attuazione della giurisprudenza costituzionale sul fine vita (cfr. Considerato in diritto, punto 3);
- l’art. 3 disciplina l’istituzione delle Commissioni deputate all’esame sulla sussistenza in capo al richiedente la morte assistita dei requisiti della sentenza n. 242 e alla verifica delle modalità di esecuzione. Tali disposizioni dettano norme di carattere organizzativo (Considerato in diritto, punto 5). Nell’esame delle censure all’art. 3 l.r. – censure, come si è detto, superate – la sentenza n. 204 richiama l’attenzione sul 4° comma (in cui si stabilisce che la partecipazione alle commissioni è su base volontaria) e coglie l’occasione per ricordare che «non sussiste alcun obbligo di procedere al suicidio assistito in capo ai medici, restando “affidato alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato” (sentenza n. 242 del 2019, punto 6 del Considerato in diritto)”» (sentenza n. 204 del 2025, Considerato in diritto, punto 5);
- l’art. 8 stabilisce la gratuità delle prestazioni offerte dal servizio sanitario nell’ambito del percorso di suicidio assistito;
- l’art. 9 dà copertura finanziaria alla disposizione di cui all’art. precedente.
La consultazione degli articoli rimasti totalmente indenni da un giudizio di incostituzionalità fa emergere con evidenza il carattere secondario delle norme dagli stessi stabiliti. Il principale, l’art. 3, a dire della stessa sentenza, detta «una disciplina di dettaglio in materia di tutela della salute» (Considerato in diritto, punto 5), attuativa di principi che si evincono da fonti statali, in particolare dall’art. 14, 3° comma, lett. q), l. n. 833 del 1978 che fissa i compiti di accertamento e certificazione spettante al s.s.n.
3. Le disposizioni dichiarate incostituzionali: l’art. 2, il “cuore” della legge regionale
È travolto nella sua interezza l’art. 2, ove si stabiliva che fino all’entrata in vigore di una disciplina statale, possono accedere alle procedure di suicidio assistito «le persone possesso dei requisiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)».
La dichiarazione di illegittimità dell’art. 2, per violazione dell’art. 117, 2° comma, lett. l), Cost. nella parte in cui riserva in via esclusiva allo Stato la materia dell’ordinamento civile e penale, sortisce prima facie stupore alla luce delle premesse svolte in sentenza: se, infatti, non è ritenuta incostituzionale nella sua interezza una fonte regionale che intende dare attuazione alle sentenze n. 242 e 135 della Corte, ci si domanda in che senso sia incostituzionale una disposizione che, di per sé, si limita a richiamare tali sentenze.
La ragione per cui è dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 2 l.r. è, invero, di primaria importanza e deve essere attentamente analizzata. La Corte parte della premessa, secondo cui la propria giurisprudenza ha innovato l’ordinamento civile e penale. Ciononostante, anche solo il recepimento nella fonte regionale delle statuizioni delle sentenze costituzionali è precluso perché «realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente all’art. 580 cod. pen. così come individuata dalle sentenze di questa Corte» (Considerato in diritto, punto 4). Più avanti si legge: «[…] alla regione è altresì precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico – in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore nazionale» (ibidem). Per concludere, la Corte, dopo aver ribadito che solo il legislatore nazionale può trovare un punto di equilibrio tra diritto all’autodeterminazione e tutela del diritto alla vita, usa parole di severo rimprovero al legislatore regionale e si esprime nei seguenti termini:«La legislazione regionale, pertanto, in riferimento a questi delicati bilanciamenti, che attengono essenzialmente alla materia dell’ordinamento civile e penale, non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, neppure in via transitoria, per così dire “impossessandosi” dei principi ordinamentali individuati da questa Corte» (ibidem, grassetto mio).
Quanto ora riportato rappresenta un passaggio di assoluta rilevanza – forse quello più importante – dell’intera sentenza n. 204. La Corte costituzionale, infatti, inibendo alla legge regionale di recepire la propria giurisprudenza, da un lato sancisce il fallimento delle leggi regionali sul suicidio assistito che violano la competenza esclusiva dello Stato in materia civile e penale per il solo fatto di cristallizzare in una fonte di diritto positivo i principi delle sentenze n. 242 e n. 135. D’altro lato, la sentenza n. 204, inibendo tale compito regolativo alla regione, si colloca nel solco di quel “percorso di restituzione” al legislatore statale della materia del fine vita, iniziato con la sentenza n. 135 del 2024 e continuato con la sentenza n. 66 del 2025, restituzione che cerca di porre rimedio a quell’atto di “suprematismo giudiziario” – per usare la nota espressione di Andrea Morrone – rappresentato dalla sentenza n. 242 del 2019, con cui il giudice delle leggi, sulla base di una traballante analogia tra rifiuto della cura e richiesta di morte assistita, ha compiuto una scelta di pura discrezionalità per il tramite di un giudizio di costituzionalità.
Ma con la sentenza n. 204 l’atto di restituzione al legislatore nazionale si è, in verità, spinto ben oltre.
Infatti, la Corte nel ribadire che è lo Stato a dover regolare il fine vita, afferma che i principi ordinamentali affermati nelle proprie sentenze sono stati affermati in un determinato momento storico e, soprattutto, che sono «in astratto anch’essi suscettibili di modificazioni» (ibidem). A scienza di chi scrive, mai la Corte in materia di fine vita aveva affermato con tanta chiarezza che il legislatore ordinario può modificare i principi ordinamentali affermati nelle sentenze n. 242 e 135. Una simile affermazione apre spazi nuovi per il Parlamento che si auspica intervenga non per sancire sul piano delle fonti nazionali una procedura di morte assistita nei termini indicati dalla Consulta con le sentenze n. 242 e n. 135, ma per ripristinare la tutela della vita umana senza distinzioni di condizioni, modificando i principi ordinamentali di quelle sentenze, ora espressamente autorizzato a farlo dallo stesso giudice delle leggi. Significative a proposito le parole di Antonio Ruggeri quando scrive che con la sentenza n. 204 «si ammette che possano costituire oggetto di ripensamento i “principi ordinamentali” così come già rilevati dalla giurisprudenza pregressa; la qual cosa potrebbe preludere ad una sorte di prossima “manutenzione” dei principi fissati in Cappato o, quanto meno, non esclude che ciò possa aver luogo» (cfr. A. Ruggeri, La “regionalizzazione” della disciplina del fine-vita: un bicchiere mezzo pieno per le fonti di autonomia e mezzo vuoto per la Costituzione (a prima lettura di Corte cost. n. 204 del 2025, in Consulta online, editoriale 2026/1).
4. L’incostituzionalità parziale degli artt. 4, 5, 6 e 7.
L’art. 4 l.r. disciplina la modalità di presentazione da parte dell’interessato – o di un suo delegato – all’azienda sanitaria locale competente per territorio dell’«istanza per l’accertamento dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito nonché per l’approvazione o definizione delle relative modalità di attuazione» (1° comma); indica il contenuto dell’istanza (2° comma); prevede le modalità di trasmissione dell’istanza da parte dell’azienda sanitaria locale alla Commissione e al Comitato per l’etica nella clinica, il quale opera presso l’azienda, in conformità all’art. 99 della l.r. n. 40 del 2005 (3° comma). La normativa dettata dall’art. 4, tranne quanto si dirà rispetto alla delega di cui al 1° comma, «non esorbita dai limiti di una legislazione di dettaglio in materia di tutela della salute, all’interno dei limiti fissati da principi fondamentali desumibili dalla legislazione dello Stato» (Considerato in diritto, punto 6). Non supera, tuttavia, la censura di incostituzionalità la previsione, contenuta al 1° comma, secondo cui l’istanza può essere presentata anche da un delegato; infatti, «tale previsione deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge n. 219 del 2017» (ibidem) che presuppone che la richiesta di interruzione delle cure salvavita sia presa personalmente dal malato. Come ha notato Giovanna Razzano tale decisione è sintomo della preoccupazione della Corte rispetto a «disposizioni che permettevano scivolamenti eutanasici» (G. Razzano, Prevenire il suicidio assistito è un interesse costituzionale, in Avvenire, 4 gennaio 2026).
Gli artt. 5 e 6 l.r. disciplinano rispettivamente le procedure per la verifica dei requisiti per l’accesso alla pratica di morte assistita e per la determinazione delle modalità di attuazione. Di entrambi gli articoli sono dichiarate incostituzionali le norme che stabiliscono la durata delle procedure tramite termini. Tali previsioni, contenute in una fonte regionale, comportano una violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, 2° comma, lett. l, Cost.) come pure della competenza concorrente statale relativa alla determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute (art. 117, 3° comma, Cost.). La dichiarazione di incostituzionalità della disciplina dei termini temporali delle fasi della procedura ha una evidente ricaduta sulle finalità della legge regionale proclamate nel suo stesso preambolo, in particolare al punto 7, dove si afferma che «i tempi e le procedure rappresentano, infatti, elementi fondamentali affinché la facoltà riconosciuta dalla Corte costituzionale sia efficacemente fruibile, accedendo a condizioni di malattia, sofferenza ed estrema urgenza». Stante il carattere fondamentale di tali elementi è evidente come la declaratoria di incostituzionalità rappresenti un ulteriore indice del fallimento della iniziativa regionale toscana.
5. L’incostituzionalità dell’art. 7, commi 1, 2 e 3 1 l.r.
La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 7, 1° comma, l.r. ha anch’essa un effetto di grande rilevanza perché tale comma disciplinava il compito dell’azienda unità sanitaria locale di fornire «il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato».
La Corte, pur richiamando l’affermazione – che, a suo dire, ha portata autoapplicativa – contenuta nella sentenza n. 132 del 2025 secondo cui il malato, le cui condizioni per l’accesso al suicidio assistito siano state positivamente verificate, ha diritto di ottenere la relativa prestazione dal servizio sanitario, ritiene che la legge toscana, «nello stabilire l’obbligatorio coinvolgimento delle aziende sanitarie locali nell’esecuzione del suicidio medicalmente assistito, non detta certo norme di dettaglio, nel senso di un semplice “adeguamento della disciplina regionale ai principi fondamentali” (sentenza n. 66 del 2017, punto 3.3. del Considerato in diritto), ma ha una portata normativa che dimostra una vera e propria, non consentita “regionalizzazione” dei medesimi principi» (sentenza n. 204 del 2025, Considerato in diritto, punto 8.1). Per tale ragione la disposizione è incostituzionale perché invade la competenza dello Stato a fissare i principi fondamentali in materia di tutela della salute (art. 117, 3° comma, Cost.).
Parimenti dichiarato incostituzionale l’art. 7, 2° comma, 1° per., che stabiliva che «le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla presente legge costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza». Siffatta previsione viola l’art. 117, comma 2, lett. m) Cost. che riserva alla competenza esclusiva statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Infine, la scure della illegittimità ricade anche sul 3° comma che prevedeva una sorta di diritto di “recesso” del malato dalla procedura di suicidio assistito. Il motivo per cui la Corte dichiara la illegittimità di tale previsione è di interesse perché ribadisce la differenza tra suicidio assistito ed eutanasia: la disposizione, infatti, viene dichiarata «del tutto incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito, la cui logica esige che sia il paziente medesimo ad autosomministrarsi il farmaco, eventualmente avvalendosi di strumenti tecnici predisposti allo scopo laddove egli non sia in grado di muovere gli arti o di deglutire (sul punto, sentenza 132 del 2025, punto 5 del Considerato in diritto). Sicché in caso di suicidio medicalmente assistito non vi è propriamente alcuna “erogazione” di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell’ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte» (Considerato in diritto, punto 8.4.).
6. Conclusioni: cosa rimane della legge toscana sul suicidio assistito?
La sentenza n. 204 del 2025 presenta senza dubbio taluni profili di grave criticità per quanti, come il Centro Studi Livatino, ritengono che la morte assistita rappresenti una lesione irreparabile del diritto alla vita e della dignità dei soggetti vulnerabili. Tra tali criticità, non può tacersi la collocazione nella materia della tutela della salute della disciplina regolativa delle attività svolte dal servizio sanitario nella procedura di morte assistita. La gravità di tale scelta non riguarda tanto la conseguenza che la materia rientri, in questo modo, nella competenza concorrente Stato-regioni anziché in quella esclusiva dello Stato, bensì il fatto che la procedura di morte assistita rappresenti, di per se stessa, esattamente il contrario di una prestazione a tutela della salute, costituendone, anzi, la più evidente negazione e al più fungendo per l’esercizio dell’autodeterminazione individuale.
Altra evidente criticità è rappresentata dall’affermazione, contenuta nella sentenza n. 204, secondo cui avrebbe portata autoapplicativa la sentenza n. 132 del 2025 laddove ritiene che il paziente abbia il diritto di ottenere dal servizio sanitario l’assistenza per la morte assistita. Sotto un profilo strettamente giuridico l’affermazione della sentenza dello scorso luglio è, in realtà, priva di efficacia prescrittiva perché è contenuta in un obiter dictum di una decisione di inammissibilità della q.l.c. allora sollevata.
Senza poter approfondire in questa sede ulteriori aspetti critici, un punto, tuttavia, appare chiaro: chi intenda fare una lettura non ideologica della sentenza n. 204 e abbia la pazienza di farlo tenendo in una mano la sentenza e nell’altra la legge regionale, si rende conto che, a dispetto degli entusiasmi di quanti l’avevano sostenuta, ben poco rimane della legge toscana dopo la decisione depositata lo scorso 29 dicembre.
La legge n. 16, infatti, è stata dichiarata incostituzionale proprio nelle sue parti principali, da cui si evince che la legge regionale, non solo quella in questione, ma qualsiasi legge regionale, non può in assenza di una legge statale:
- recepire i principi ordinamentali affermati nella giurisprudenza costituzionale nelle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, anch’essi suscettibili di modificazioni;
- prevedere che la richiesta di suicidio assistito sia presentata da un delegato del richiedente;
- fissare termini per l’espletamento della procedura di controllo sulla sussistenza dei requisiti di non punibilità;
- fissare termini per l’espletamento della procedura di controllo sulle modalità di attuazione del suicidio assistito;
- prevedere che il servizio sanitario fornisca al malato il supporto tecnico e farmacologico per il suicidio assistito;
- prevedere che il servizio sanitario fornisca al malato assistenza per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato;
- dettare norme che qualifichino le prestazioni di morte assistita in relazione a livelli essenziali di assistenza che non sono stati definiti dal legislatore nazionale.
La legge regionale può al più:
- fissare le norme sulla composizione della commissione del servizio sanitario finalizzata alla verifica dei requisiti di accesso al suicidio assistito e delle modalità di esecuzione dello stesso;
- fissare norme sulla presentazione dell’istanza da parte (esclusivamente) dell’interessato all’azienda sanitaria competente e sull’attività di verifica compiuta dalla Commissione e di impulso rispetto all’intervento del Comitato;
- prevedere la copertura finanziaria per le procedure di morte assistita e la erogazione delle stesse a titolo gratuito.
Vero è che la Consulta non ha dichiarato la illegittimità della legge toscana nella sua interezza; tuttavia, se si confronta il “peso” della disciplina residuale, composta da norme a contenuto organizzativo e di dettaglio, con l’insieme delle disposizioni dichiarate incostituzionali, ben si comprende come, nel suo complesso, la strategia delle leggi regionali sul fine vita siastata bocciata sul piano costituzionale, essendo inibito alle regioni addirittura recepire in una propria fonte i principi in materia già sanciti dalla Corte.
Soprattutto è fallito il tentativo di ricorrere alle leggi regionali per esercitare una pressione sul Parlamento al fine dell’approvazione di una legge dello Stato. Tale tentativo è fallito per il semplice motivo che, dalla sentenza n. 204 è emerso che delle leggi regionali non c’è bisogno non foss’altro perché la sentenza n. 132 del 2025 è già, a dire della Corte, autoapplicativa nella parte in cui riconosce che il malato che vuole il suicidio assistito ha diritto di ottenerlo dal servizio sanitario. Si tratta, come già si è detto, di un’affermazione grave, che merita di essere fortemente criticata da chi sostiene la causa della vita, ma che conferma, sul piano politico, l’assoluta inutilità di un intervento delle regioni anche dalla prospettiva di chi è favorevole alla morte assistita.
La sentenza n. 204, a ben vedere, apre però uno spiraglio al legislatore nazionale, se tale spiraglio si vuole cogliere con il coraggio e l’integralità che l’impegno per la tutela della vita richiede nel tempo in cui pare essere vittoriosa la cultura della morte. Il segnale di speranza proviene da quelle poche, ma lapidarie, parole contenute al punto 4 del Considerato in diritto in cui la stessa Corte costituzionale “mette nero su bianco” che i principi ordinamentali affermati in materia di fine vita dalle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 sono «in astratto anch’essi suscettibili di modificazioni». Sono parole a dir poco sorprendenti, a tal punto che, commentandole, Antonio Ruggeri scrive nel sopra citato articolo comparso su Consulta online lo scorso 3 gennaio: «il rischio di un’autodelegittimazione da parte della stessa Corte non mi parrebbe, per vero, essere peregrino». Non si tratta, tuttavia, di un’autodelegittimazione, ma di una lodevole maturata consapevolezza da parte della Consulta delle gravi criticità del bilanciamento tra vita e autodeterminazione operato dalla sentenza n. 242.
Che i principi affermati nella 242 che hanno aperto al suicidio assistito in Italia siano modificati, dunque, perché – lo dice la Corte costituzionale – sono modificabili! (Nello stesso senso cfr. G. Rocchi, Suicidio, la Consulta mutila le legge toscana e fa un assist al Parlamento, in La Nuova Bussola Quotidiana, 31 dicembre 2025). E sia riaffermata, con legge dello Stato, la tutela integrale della vita di ogni persona, tutela che esige l’indisponibilità del relativo diritto e il rifiuto di ogni procedura di morte assistita. L’indisponibilità senza eccezioni del diritto alla vita, infatti, non è la catena che lega il titolare del bene come fosse un prigioniero, ma è il sostegno che protegge l’uomo e la donna che soffrono, che conferma l’eguale dignità di ogni essere umano, che esprime in modo fondante il dovere costituzionale di solidarietà. Per questo, a ragione, si è detto che la categoria della indisponibilità è uno dei corollari «dell’incontestata definizione dei diritti inviolabili come categorie costitutive dello stesso concetto di persona» (A. Baldassarre, Diritti inviolabili, in Enc. giur. Treccani, 1990, XI, 29).
Carmelo Leotta
Associato di diritto penale – Università Europea di Roma