Pubblichiamo una nota dell’avv. Francesco Farri, che riprende una importante decisione delle Sezioni unite della Cassazione, secondo la quale i principi fondamentali del diritto dell’Unione Europea (anche se contenuti nella Carta di Nizza) non trovano alcuna applicazione al di fuori delle materie assegnate dallo Stato alla competenza sovranazionale. E’ un buon argomento (anche se riguarda altra materia) per denunciare la completa carenza di legittimazione giuridica e di effetti giuridici delle spinte provenienti dall’estero in materia di nozze gay.
Con una recente sentenza in materia tributaria (n. 24823/2015, dep. 9 dicembre 2015), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di prendere posizione in modo chiaro su un problema che attraversa trasversalmente tutto l’ordinamento, fissando un principio di portata generale particolarmente rilevante in materia di rapporti tra ordinamento nazionale e diritto europeo. Il Supremo Collegio ha, invero, chiarito espressamente che “i principi dell’ordinamento giuridico dell’Unione operano, infatti, in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma (v. anche l’art. 5, par. 2, T.U.E.) non trovano applicazione al di fuori di esse. Coerentemente, in base alla previsione del relativo art. 5, par. 1, le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea si applicano agli Stati membri (a decorrere dall’1.12.2009) esclusivamente ai fini dell’attuazione del diritto dell’Unione, atteso che la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle sue competenze, nè introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, nè modifica le competenze e i compiti definiti nei Trattati (C.G. 8.5.14, in causa C-483/12, Pelckmans; ord. 12.7.2012, in causa C-466/11, Currà, sent.15.11.2011, in causa C-256/11, Dereci)“. Con parole chiare quanto mai prima, la Cassazione ha quindi escluso qualsivoglia effetto giuridico dei principi europei e della Carta di Nizza, e a maggior ragione delle regole di diritto comunitario derivato o delle semplici raccomandazioni delle istituzioni europee, al di fuori delle materie che specificamente lo Stato Italiano ha ritenuto, in conformità all’art. 11 della Costituzione, di rimettere alla competenza degli organismi sovranazionali. Fermo restando che, anche in tali ambiti delegati alla competenza europea, i Trattati, i principi e le regole dell’Unione Europea non produrranno giuridici effetti in Italia in tutti quei casi in cui contrastano con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale (cfr., fra le molte, Corte Cost., sent. n. 232/1989 e sent. n. 73/2001), viene quindi definitivamente dimostrata la completa irrilevanza giuridica del diritto europeo sulle materie non specificamente assegnate alla competenza dell’Unione. Sul clamore che viene sollevato dai mezzi di comunicazione relativamente alle prese di posizione degli organi europei in materie eticamente sensibili come il diritto di famiglia, pertanto, le Sezioni Unite italiane pongono la pietra tombale del diritto ribadendo la completa irrilevanza di tali prese di posizione per l’ordinamento nazionale. Dal decisum della Cassazione, consegue, poi e sul piano ermeneutico, che le opinioni e raccomandazioni degli organi europei su tali temi non possono essere efficacemente utilizzate per forzare l’interpretazione del diritto nazionale, non potendo ad esse essere accordato un rilievo maggiore di quello – accademico, politico e comunque extragiudiziale – delle comparazioni con ordinamenti stranieri.
Il principio stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui “le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea si applicano agli Stati membri esclusivamente ai fini dell’attuazione del diritto dell’Unione, atteso che la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle sue competenze, nè introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, nè modifica le competenze e i compiti definiti nei Trattati“, deriva da una lettura corretta e necessitata degli articoli 1, 11, 101, 117 e 139 della Costituzione Repubblicana. Peraltro, neppure i Trattati Europei affermano alcunché di diverso, visto che è lo stesso art. 6, par. 1, secondo periodo del Trattato sull’Unione Europea ad affermare che “le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati“.Il riferimento all’art. 6 del TUE permette di chiarire come il principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui le disposizioni europee di più ampio respiro “si applicano agli Stati membri esclusivamente ai fini dell’attuazione del diritto dell’Unione“, non valga soltanto per le disposizioni della Carta di Nizza, ma anche per i cd. “principi generali” dell’Unione Europea e per le disposizioni della CEDU lette in prospettiva comunitaria. Entrambi i versanti, infatti, risultano ricompresi nell’art. 6 del TUE e, per il sistema CEDU, si precisa espressamente che l’adesione della UE alla CEDU “non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati“.A quest’ultimo proposito, è bene precisare che il sistema CEDU non può ritenersi di per sé coercibile nell’ordinamento interno (al riguardo, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le norme CEDU, e a maggior ragione la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, “vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell’ordinamento interno“: cfr., sul piano costituzionale, Corte Cost., nn. 348 e 349 del 2007, 129 del 2008 e 80 del 2011; sul piano nomofilattico, Cass. civ., SS.UU., ord. n. 11826/2013; sul piano dell’ottemperanza, Cons. St., IV, 2866/2015). Il sistema CEDU, pertanto, potrebbe ritenersi coercibile nell’ordinamento interno soltanto per il tramite della “comunitarizzazione” contenuta nell’art. 6 del TUE: come noto, infatti, il diritto dell’Unione Europea è direttamente coercibile nell’ordinamento interno. Ebbene, la recente sentenza delle Sezioni Unite permette di affermare che, anche laddove tale possibilità di indiretta vincolatività si concretizzasse (per il momento – si ricorda – essa rimane preclusa in relazione alla posizione negativa assunta dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo con parere del 18.12.2014 su procedim. n. 2/2013), essa rimarrebbe pur sempre circoscritta “ai fini dell’attuazione del diritto dell’Unione“, senza alcuna possibilità di estensione alle materie eticamente sensibili che sono estranee al diritto dell’Unione Europea e che in generale non possono ad esso essere delegate nella misura in cui attengono a quei principi supremi della Costituzione sui quali gli ordinamenti sovranazionali non possono intervenire a costituzione vigente.