Nelle rare occasioni pubbliche in cui ancora si discute della figura del testimone di giustizia, si sarebbe tentati di pervenire frettolosamente alla conclusione di essere al cospetto di una figura ancillare rispetto alla complessità del fenomeno giudiziario.
L’idea di un soggetto estraneo a dinamiche di stampo delinquenziale, che avendo assistito a fatti costituenti reato decide di offrire un contributo testimoniale esponendosi a rischi personali non indifferenti, pare in effetti non destare più di tanto quell’attenzione e quello spazio solitamente riservati, nei convegni di settore, ad altre figure del processo penale.
Non c’è dubbio che tale credenza sia stata a lungo incoraggiata da un’ambiguità in punto di disciplina che se n’è portata dietro un’altra, ancora più grave, di natura concettuale che ha indotto, specie i non addetti ai lavori, a giustapporre inopinatamente la posizione del testimone di giustizia a quella del collaboratore di giustizia.
Eppure, a dispetto di considerazioni oltremodo sommarie e ingannevoli, proprio il testimone di giustizia, tra i protagonisti che trovano spazio nell’intelaiatura del processo penale, ricopre, invero, una posizione di assoluto rilievo.
Questa centralità si coglie d’acchito prendendo anzitutto in esame il dato storico-fattuale, attraverso cui si può apprezzare l’apporto determinante fornito dai testimoni di giustizia in tutti quei processi legati all’accertamento di gravi fatti delittuosi, specie se collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
A questo proposito, valga per tutti la testimonianza cruciale di Piero Ivano Nava resa nel corso del processo sull’assassinio del giudice e beato Rosario Livatino, il quale permise l’individuazione e la condanna degli esecutori materiali del suo efferato omicidio.
La pregnanza del ruolo rivestito dal testimone di giustizia è inoltre evincibile dal corpus normativo che ha riconosciuto a questo peculiare soggetto processuale quella dignità negata per decenni: il riferimento è alla legge n. 6 del 2018 (in G.U. del 6 febbraio 2018, n. 30), recante le “disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”, frutto di un lungo e complesso lavoro di composizione compiuto dalla Commissione Parlamentare antimafia tra i disegni pendenti nei due rami del Parlamento.
Tale intervento legislativo segna, infatti, un radicale capovolgimento dell’originale paradigma di relazione tra lo Stato e il testimone di giustizia; accantonata la concezione di tipo rigidamente sinallagmatico, ma sostanzialmente asimmetrico tra testimone e l’apparato statale, il nuovo rapporto si staglia adesso in termini di “debito di gratitudine” dello Stato nei confronti del testimone, in ragione della sua scelta coraggiosa di contribuire alla ricostruzione giudiziale dei fatti di reato.
Dunque, il merito principale di siffatto ordito normativo è stato, in definitiva, quello di aver sganciato la posizione giuridica del testimone di giustizia da quella del collaboratore, conferendogli autonomia nell’ambito delle fonti di prova.
Ciò, spiega anche il favor mostrato dai commentatori della riforma, sì da ritenere questo peculiare soggetto del processo penale “non più figlio di un Dio minore”[1].
Tuttavia, non potendo in questa sede dipanare funditus lo statuto giuridico-processuale del testimone di giustizia, pare comunque opportuno evidenziare talune criticità di sistema che, se non opportunamente risolte, rischiano in buona sostanza di depotenziare la portata innovativa della l. n. 6/2018.
Si fa riferimento, in primo luogo, alla c.d. clausola di invarianza finanziaria disciplinata dall’art. 28 collocata in chiusura del citato provvedimento legislativo. La disposizione in esame, invero, stabilisce al suo primo comma che “dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Dal tenore letterale della previsione in discorso, si ricava il principio secondo cui la tutela del testimone di giustizia non può comportare oneri economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal bilancio di competenza.
Orbene, se per un verso la disposizione citata si spiega alla luce di un ragionevole contenimento della spesa secondo un’ottica di efficienza allocativa delle risorse finanziarie, la questione assume contorni potenzialmente patologici nell’ipotesi in cui il testimone sia bisognoso, al lume di stringenti e ineludibili motivi di sicurezza, di ulteriori misure a sostegno o di protezione con conseguente superamento dei vincoli di bilancio.
Quid iuris in questi casi? È, cioè, possibile allargare le maglie della spesa pubblica implementando le tutele previste o si rischiano di frustrare le esigenze di vita del soggetto che necessita di un ulteriore rafforzamento delle misure poste a salvaguardia della sua incolumità e di quella dei suoi familiari?
Altro aspetto di non secondaria importanza concerne invece il trattamento pensionistico riservato a questa figura. In particolare, la corresponsione del trattamento indennitario previsto in conto capitalizzazione dalla l. n. 6/2018 ha una durata prestabilita di 10 anni, scaduti i quali il testimone di giustizia rischia in concreto di vivere la restante parte della propria vita in guise non affatto confacenti all’enorme sacrificio fatto per assolvere con scrupolo il proprio dovere civico.
Le questioni sul tappeto, a ben vedere, non sono di poco conto.
Il pericolo che si annida dietro la svalutazione di questi nodi problematici potrebbe essere quello di disincentivare futuri e potenziali “testimoni” a offrire il proprio apporto, magari decisivo, nella ricostruzione di quei fatti oggetto di vaglio in sede processuale.
D’altra parte, le criticità poc’anzi riscontrate sono riemerse con allarmante evidenza nel corso di un convegno patrocinato da questo Centro Studi e tenutosi a Mazzarino, cittadina dell’entroterra siciliano in provincia di Caltanissetta, il 28 marzo del 2025.
A questo evento, primo del suo genere in Italia, hanno preso parte in collegamento da remoto, tra gli altri, Giuseppe Carini e Piero Ivano Nava che, come già detto, assistette all’omicidio del giudice Rosario Livatino il 21 settembre del 1990.
In particolare, quest’ultimo ha posto l’accento sul rischio concreto tra qualche anno di non vedersi riconosciuto un trattamento pensionistico adeguato, a fronte delle pressanti restrizioni in termini di vita personale e professionale subite per aver compiuto soltanto il suo dovere di cittadino.
Le accorate sollecitazioni di Piero Ivano Nava, cui hanno fatto eco le riflessioni dell’altro testimone Giuseppe Carini, rappresentano il fosco grido di allarme di una categoria che conta, allo stato, circa un centinaio di persone, familiari compresi.
Su questo terreno sono stati prospettati diversi correttivi, a cominciare dal versamento dei contributi sin dall’applicazione del c.d. “provvedimento d’urgenza”. Il provvedimento in questione viene adottato allorquando, allo scopo di tutelare l’incolumità del testimone di giustizia e dei suoi familiari, il Ministero degli Interni adotta il trasferimento in una località protetta dell’intero nucleo familiare in attesa che la Commissione Centrale, al lume di quanto statuito dall’art. 10 della l. n. 82/1991, dopo aver valutato la richiesta dell’autorità giudiziaria competente, decida ufficialmente l’inserimento all’interno del programma di protezione.
In questo senso, lo Stato, facendosi carico di versare tutti i contributi pensionistici, scongiurerebbe il rischio tangibile che il testimone arrivi alla pensione in condizioni di povertà. Peraltro, tale meccanismo rimediale dovrebbe trovare applicazione sia nel caso di testimoni situati in località protetta sia a quelli che si trovano nelle località di origine.
Anche per questi ultimi, infatti, dovrebbero valere le stesse garanzie, anche economiche, in quanto la l. n. 6/2018 trova applicazione anche per coloro che si trovano nelle località di origine e versano in difficoltà per via del calo delle commesse pubbliche, anche per via del clima di diffidenza della società civile nei confronti di questi discreti servitori dello Stato. Senza dimenticare che tali rimedi indennitari dovrebbero essere estesi anche ai familiari dei testimoni che hanno perso il lavoro a causa della scelta di civiltà compiuta dai loro congiunti.
Un possibile correttivo a queste disfunzioni sistemiche potrebbe venire da una rimodulazione delle risorse messe a disposizione dal FUG, il fondo unico giustizia, che già viene impiegato per molteplici attività come l’installazione di sistemi di videosorveglianza, del disagio giovanile o progetti di impegno civico. Si tratta, per vero, di soluzioni già proposte in sede di audizione presso la Commissione Parlamentare antimafia e, tuttavia, rimaste sostanzialmente inascoltate.
Alle battute finali di queste stringate e per nulla esaurienti riflessioni sul valore del testimone di giustizia nell’ambito del processo penale, occorre domandarsi se, alla luce della normativa vigente, questo soggetto fondamentale riceva effettivamente quella tutela a tutto campo che gli consenta di dispiegare efficacemente il proprio contributo processuale.
A distanza di sette anni dall’introduzione della l. n. 6/2018 è possibile tracciare un bilancio tutto sommato incoraggiante, ma la strada per un pieno e definitivo riconoscimento del testimone di giustizia, anche alla luce delle problematiche passate in rassegna, non può dirsi ancora compiuto.
Non dimentichiamo che, se lo Stato italiano può vantarsi di portare alto il vessillo della legalità, lo si deve non soltanto all’opera meritoria della magistratura e delle forze dell’ordine, ma anche a persone come Piero Ivano Nava e Giuseppe Carini, che hanno rinunciato alla propria identità, alla propria dimensione personale, familiare e professionale, per riaffermare con forza i principi supremi di verità e giustizia.
Avvocato Giuseppe Paci
[1] N. Russo, La legge sui testimoni di giustizia: non più figli di un Dio minore, in Proc. pen. e giust., fasc. 1, 2019, p. 189 ss.