Il caso di Torino spiegato: misure cautelari per violenza sessuale, presunzione di adeguatezza del carcere e onere di motivazione del giudice.
Giuseppe Marra
La vicenda di Torino, ossia la scarcerazione del presunto autore di violenza sessuale nei confronti di una ragazza minorenne, ha occupato per alcuni giorni gli onori della cronaca. L’indagato, accusato di aver palpeggiato più volte il seno di una tredicenne (da cui la contestazione dell’aggravante prevista dall’art. 609- ter ultimo comma cod. pen. nei casi di vittima di età inferiore ai quattordici anni) è stato scarcerato e gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria, malgrado la richiesta di applicazione della custodia in carcere da parte del P.M., il quale ha, successivamente, proposto appello davanti al Tribunale del Riesame di Torino.
Non si intende svolgere alcun commento sul caso specifico che, come detto, sarà a breve oggetto di valutazione dei giudici del Riesame.
Tuttavia, la vicenda offre l’occasione per fare in estrema sintesi il punto, soprattutto per chi non è un giurista, della disciplina riguardante l’applicazione delle misure cautelari nei casi di violenza sessuale ex art. 609 – bis cod. pen. (tra cui rientrano anche i cosiddetti palpeggiamenti), nonché degli orientamenti più recenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, soprattutto sull’onere di motivazione del giudice, che è apparsa, da un punto di vista giuridico, la parte più controversa dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Torino.
Si evidenzia che le norme di riferimento sono in primis i commi 3 e 3-bis dell’art. 275 cod. proc. pen. (Criteri di scelta delle misure cautelari), le quali prevedono, anche a seguito delle ultime modifiche restrittive introdotte dalla legge n.181 del 2 dicembre 2025, le seguenti disposizioni:
“3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’ articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e al delitto di cui all’articolo 577- bis del codice penale, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter,terzo, quarto e quinto comma del codice penale, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari.
3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275-bis, comma 1”.
Tornando al caso specifico, per il quale vi è stata la contestazione del delitto di cui all’art. 609 – bis cod. pen., aggravato dall’età della vittima, il codice di rito prevede espressamente, perciò, che è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Non vi è, quindi, alcun automatismo nella scelta della misura cautelare da applicare (ove sussistano gravi indizi di colpevolezza, come nella vicenda de quo), ma vi è una cosiddetta “presunzione” relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in ragione della gravità delle condotte illecite, che il giudice della cautela, in relazione al caso concreto, può però anche disattendere.
Sul punto di cui sopra, è intervenuta molto di recente la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.28821/2026, depositata il 29 luglio scorso, in cui ha affermato i seguenti principi: “Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, la disciplina di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati – tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all’art. 609-bis cod.pen. – una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa). In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari (e l’adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traduce nell’onere di dar semplicemente atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l’indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l’obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. Va, quindi, ribadito il consolidato principio di diritto, in base al quale, qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l’obbligo di dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l’obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell’ipotesi in cui l’indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l’esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.271576)”. Come si vede chiaramente si tratta di principi già più volte affermati dalla Cassazione, in particolare, per quanto qui di interesse, si ribadisce che la disciplina di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati – tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all’art. 609-bis cod.pen. – una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa), ossia la custodia cautelare in carcere.
La citata sentenza della Corte di Cassazione decideva in ordine al ricorso dell’indagato a cui il Tribunale del Riesame aveva applicato la custodia cautelare in carcere, a seguito dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Tra i vari motivi di ricorso, l’indagato aveva eccepito la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo che il Tribunale si fosse limitato “…a richiamare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere senza valutare se, nel caso concreto, altre misure potessero ritenersi adeguate a fronteggiare il periculum libertatis finendo per trattare la presunzione come assoluta, in spregio all’interpretazione costituzionalmente orientata espressa dalla sentenza della Corte cost. n. 265 del 2010.” Si può affermare, perciò, che oggetto dell’esame dei giudici di legittimità fosse, anche, il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in ragione dei limiti che la legge pone alla valutazione della Corte di Cassazione sul merito delle decisioni assunte dal giudice, ove non sia contestata una specifica violazione di legge. In questo caso il vizio della motivazione eccepito dalla difesa riguardava il provvedimento del Tribunale del riesame che applicava la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo di non poter superare la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura.
Si può ritenere che tali principi trovino applicazione a contrario anche nell’ipotesi che si può considerare opposta, ossia quando il giudice ritiene di non disporre la custodia in carceraria valutando idonea una misura meno afflittiva, come avvenuto nel caso del G.I.P. di Torino? A parere di chi scrive la risposta non può che essere positiva, nel senso che il giudice in tale ipotesi deve motivare specificatamente sulle ragioni in base alle quali ritiene, nel caso concreto, di poter superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere. Ove ciò non avvenga, si può ragionevolmente ritenere che il provvedimento sia viziato, sia sotto il profilo della violazione di legge (ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) sia, eventualmente, sotto il profilo della mancanza della motivazione (secondo il parametro previsto dalla legge che stabilisce la presunzione di adeguatezza), profilo che è sindacabile anche in sede di legittimità.
Infine, appare opportuno segnalare alcune decisioni della Corte di Cassazione relative all’onere di motivazione del giudice sull’applicazione o meno del comma 3 – bis dell’art. 275 cod. proc. pen. (nei casi in cui vi è la presunzione di adeguatezza), norma che, come indicato sopra, stabilisce che “Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275-bis, comma 1”.
Sul punto, si richiama la sentenza Sez.2, n.4951 del 12/01/2016, Rv. 266152-01, che ha affermato in massima il seguente principio: “La regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del terzo comma del predetto art. 275” (conforme Sez.2, n.3899/2016, Rv. 265598-01).
Più di recente, appare di interesse la sentenza Sez.4, n.15939 del 14/03/2024, Rv.286343-01 secondo cui “In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguatala la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell’indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione del braccialetto”.
In conclusione, si può affermare che le norme e l’interpretazione delle stesse offerte dalla Suprema Corte, impone oneri di motivazione più stringenti per il giudice che intende superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per coloro che sono gravati da gravi indizi di colpevolezza relativamente ai delitti indicati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tra cui quello di violenza sessuale previsto dall’art. 609 – bis cod. proc. pen.