Dal 18 giugno scorso è entrata definitivamente in vigore la riforma dell’azione di restituzione. La novella interviene sulle norme codicistiche in materia di legittimari, spostandone la tutela dal precedente profilo reale/restitutorio a quello obbligatorio/risarcitorio/compensativo, superando la rigida retroattività reale delle azioni di riduzione e restituzione che da sempre caratterizzavano il sistema. L’impatto della riforma è di eccezionale importanza affrontando e risolvendo finalmente la problematica della sicurezza e certezza dei traffici giuridici con riferimento alla circolazione dei beni di provenienza donativa o in conseguenza di successione mortis causa.

Angelo S. Vianello – notaio

1. Nell’ambito del più ampio intervento legislativo disposto con la legge di semplificazione 2025 (legge 2 dicembre 2025 n. 182), una riforma che non è stata adeguatamente posta in risalto, forse perchè ritenuta di nicchia e per addetti ai lavori, è quella di cui all’art. 44 della legge medesima. Si tratta una disposizione che non interviene su argomenti oggetto di discussione sui social network o nei talk show ma riveste una fondamentale importanza in tema di sicurezza dei traffici giuridici e di circolazione immobiliare, attesa da decenni dagli operatori.

La disciplina in oggetto interviene sulle norme in materia di legittimari (modificando gli articoli 651, 653 e 2652 del codice civile), spostandone la tutela dal precedente profilo reale/restitutorio a quello obbligatorio/risarcitorio/compensativo, superando la rigida retroattività reale delle azioni di riduzione e restituzione che da sempre caratterizzavano il sistema e che erano state soltanto parzialmente scalfite dalla riforma del 2005.

La tutela della legittima permane ma in una forma diversa, più aderente allo spirito generale del sistema codicistico, della tutela del diritto di proprietà ed alle esigenze di certezza del diritto.

2. La riforma non è soltanto interessante dal punto di visto accademico e scientifico, ma compo importanti conseguenze in relazione alla problematica della sicurezza e certezza dei traffici giuridici con riferimento alla circolazione dei beni di provenienza donativa o in conseguenza di successione mortis causa; la nuova disciplina dell’azione di riduzione dei beni donati, inoltre, viene testualmente estesa, oltre che ai beni immobili, anche ai beni mobili, registrati e non.

Come evidenziato testualmente dal comma 1 del disposto legislativo, il fine che la riforma si propone è quello di “stimolare la concorrenza del mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia.” La relazione introduttiva aggiunge che la medesima riforma viene predisposta “al fine di agevolare la circolazione dei beni di provenienza donativa, attualmente gravemente penalizzata in ragione del rischio di instaurazione di un giudizio avente a oggetto la domanda restitutoria proposta dopo la morte del donante da parte dei suoi legittimari, destinato ad avere durata incerta e incompatibile con le esigenze di rapida circolazione dei beni in oggetto” facilitandone la possibilità di “costituirli in garanzia, tipicamente con accensione di ipoteca, così semplificando l’accesso al credito, particolarmente gravoso per i giovani, soggetti con redditi intermittenti alla prese con le conseguenze della crisi provocata dall’emergenza epidemiologica”.

3. Al fine di evidenziare gli aspetti salienti della riforma, fermo restando che l’azione di riduzione permane ed è sempre consentito al legittimario di agire nei confronti della disposizione lesiva del suo diritto, e ferme anche le disposizioni in materia di priorità di trascrizione nei registri immobiliari per i beni immobili – alcune delle quali sono state opportunamente adeguate ai principi della riforma – è possibile in questa sede così sintetizzare:

– azione di restituzione contro l’erede o il legatario ed i loro aventi causa: ottenuta la riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima, l’azione di restituzione:

. è esercitabile nei confronti dell’erede o del legatario secondo le norme generali;

. è opponibile agli acquirenti di diritti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario per tre anni dall’apertura della successione, decorsi i quali opera il principio generale della priorità della trascrizione della domanda di riduzione o dell’acquisto del terzo avente causa.

– azione di restituzione contro il donatario: il legittimario, vittorioso in riduzione, ottiene la restituzione del bene donato dal donatario, ma lo riceve gravato dai pesi e dalle ipoteche costituiti dal donatario medesimo; considerato il minor valore del bene così restituito, il donatario è tuttavia tenuto a compensare in denaro il legittimario, nei limiti in cui ciò risulti necessario per integrare la quota di legittima. Il legittimario ha pertanto diritto ad un valore che il donatario dovrà soddisfare in denaro, in adempimento di un obbligo risarcitorio ex lege. Emerge quindi come la novella metta al riparo dall’azione di restituzione non solo i creditori ereditari e gli acquirenti di diritti di godimento, ma anche gli acquirenti del bene donato; viene quindi meno la garanzia ex lege del bene donato per soddisfare la quota di legittima e la compensazione avviene in denaro.

L’azione di riduzione inoltre – e questa è la portata più significativa della riforma – non pregiudica più il successivo acquirente dell’immobile, con la differenza che:

. in caso di terzo avente causa a titolo gratuito, questi sarà obbligato (in caso di insolvenza del donatario e fermo il suo diritto di proprietà sul bene ricevuto) a compensare in denaro il legittimario nei limiti del vantaggio da lui conseguito;

. in caso di terzo avente causa a titolo oneroso, questi vedrà salvo il proprio acquisto secondo le norme generali in materia di trasferimenti immobiliari, salva sempre l’applicazione delle norme di tutela previste dall’ordinamento in caso di trasferimenti “fraudolenti” (revocatoria ordinaria) e salve sempre le norme in materia di priorità della trascrizione (dell’acquisto o della domanda giudiziale di riduzione).

Per evidenti ragioni di equità nel rapporto tra coeredi, è infine previsto che, in caso di insolvenza del donatario che non sia in grado di compensare in denaro il legittimario, il valore della donazione che non si può recuperare va detratto dalla massa ereditaria, impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

4. L’impatto concreto della riforma operata dall’art. 44 della legge n. 182/2025, rispetto alla quale forte è stato il contributo del notariato, è evidente: si facilita la circolazione degli immobili di provenienza donativa in quanto, in un caso, l’immobile restituito dal donatario rimane gravato dai pesi e gravami di cui lo stesso lo avesse gravato e, nell’altro, in caso di ulteriore trasferimento, l’eventuale terzo acquirente non è più soggetto al rischio di dover restituire il bene. Ne deriva altresì l’ulteriore conseguenza che detti beni potranno circolare senza le riserve che prima caratterizzavano i trasferimenti di beni di provenienza donativa, i quali finalmente formare oggetto di garanzia ipotecaria facilitando l’accesso al credito, non essendovi più alcun timore da parte degli istituti di credito di perdere la garanzia come nel sistema previgente.

La tutela del legittimario, come detto, permane, spostandosi però sul piano obbligatorio/risarcitorio, al pari di qualunque altro creditore.

5. La norma in oggetto aveva altresì previsto una disciplina transitoria per le successioni apertesi prima della sua entrata in vigore, concedendo al legittimario il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della riforma per esercitare e trascrivere la domanda di azione in riduzione o dell’atto di opposizione alla donazione. Detto termine è decorso lo scorso 18 giugno, data dalla quale diventa applicabile in toto e senza più alcuna limitazione la nuova normativa in materia.

L’auspicio è che di essa venga data adeguata informazione, trattandosi di una novità di eccezionale rilevanza che potrà rivelarsi davvero utile favorendo la circolazione degli immobili in regime di sicurezza, nonché ai fini di pianificazione successoria e di accesso al credito, eliminando definitivamente criticità che, da decenni, gli operatori del diritto ed economici lamentavano.

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