Separazione dei poteri, correntismo e riforma della magistratura: il sorteggio come strumento per spezzare il controllo politico delle correnti sull’ordine giudiziario.
«E’ una esperienza eterna che ogni uomo, il quale ha in mano il potere, è portato ad abusarne»:[1] così ha precisato il “padre” della teoria della separazione dei poteri, cioè Charles-Louis de Montesquieu mettendo in luce le tentazioni insite nell’esercizio del potere, qualunque potere.
In questa direzione la logica della condivisione del potere e della separazione dei poteri, al fine di evitare la concentrazione e l’assolutizzazione del potere in se stesso considerato, appare come il cuore pulsante non soltanto del pensiero di Montesquieu, ma anche e soprattutto dello Stato di diritto odierno, il quale non può realmente venire in essere laddove il potere non sia controllato e quando il potere tenti di esondare dai propri stessi limiti.
In tale direzione, da almeno mezzo secolo, in Italia si vive una condizione quanto meno patologica per un duplice motivo: la magistratura ha assunto un potere politico sempre maggiore; il potere politico – indifferentemente dalla colorazione partitica – si è trovato sempre più spesso sotto una vera e propria forma di “tutela giudiziaria”, fino al punto che la magistratura ha cominciato ad ipotizzare e realizzare la cosiddetta “funzione supplente”,[2] pur in assenza di qualsivoglia legittimazione costituzionale in tale senso.
Il correntismo che da sei decenni occupa e dirige l’ordine giudiziario è l’espressione più paradigmatica della politicizzazione della magistratura la quale ha cominciato a pensarsi sempre più a causa delle correnti come organo di gestione politica della giustizia e, in definitiva, anche della stessa società nel suo complesso.
La ricezione, la promozione o la formalizzazione delle istanze sociale storicamente determinate è così divenuta la triplice linea d’azione del correntismo che ha filtrato l’interpretazione dell’ordinamento giuridico italiano attraverso la militanza nell’alveo del progressismo culturale dando vita al cosiddetto “attivismo giudiziario”, fenomeno contorsivo e corrosivo della separazione dei poteri già da tempo autorevolmente denunciato – anche a livello internazionale – da Robert Bork.[3]
L’attivismo giudiziario in congiunzione con la funzione supplente hanno condotto alla contrapposizione sempre più diretta, da taluni elogiata come vera e propria di “resistenza costituzionale”,[4] tra l’ordine giudiziario politicamente controllato dalle correnti e i poteri rappresentativi, cioè Governo e Parlamento.
Esattamente in tale scenario la magistratura politicamente orientata si è arrogata il ruolo di interlocutrice diretta del potere politico vero e proprio, cioè quello rappresentativo di Governo e Parlamento, suggerendo o criticando le leggi da approvare e, perfino, inibendo le proposte di riforma del processo penale e dello stesso ordinamento giudiziario che nel corso dei decenni sono state avanzate.
Di tutto ciò è stato testimone autorevole proprio il “padre” del nuovo rito accusatorio introdotto con l’apposita riforma della fine degli anni ’80, cioè Giuliano Vassalli, come già anticipato da Errico Novi su “Il Dubbio” dello scorso 2 marzo 2026.
Vassalli, infatti, ha precisato, in una intervista al “Financial Times” del 1987, almeno tre aspetti: 1) che il Ministero della Giustizia è sostanzialmente controllato – anche nei suoi aspetti più prosaici come l’edilizia giudiziaria – dai numerosissimi magistrati che attorniano ogni Ministro della Giustizia lavorando nei dipartimenti ministeriali; 2) che la magistratura ha invaso compiti e ruoli che non le spettano a tal punto da limitare illegittimamente la sovranità legislativa del Parlamento; 3) l’ordinamento giudiziario è da decenni bisognoso di un radicale ripensamento a quale si è sempre opposta la magistratura per motivi ideologici e di difesa degli interessi politici di cui è divenuta portatrice.
Oltre a tutto ciò, Vassalli ha così riassunto – al giornalista Dick Erickson – il reale e preoccupante problema della magistratura italiana:«Perché non sarà possibile cambiare l’ordinamento giudiziario attuale? Non sarà possibile perché oramai, quello che la magistratura ha conquistato, non lo molla più, non lo abbandona più. La magistratura ha un potere enorme… ma non solo enorme in linea di fatto, lo ha sul potere legislativo[…]. E’ il più grande gruppo di pressione, è il più forte gruppo di pressione che abbiamo conosciuto, almeno nelle questioni di giustizia. In quaranta anni non c’è stata una legge in materia di giustizia che non sia stata ispirata e voluta dalla magistratura, la quale è diventata sempre più un corpo veramente corporativo[…]. C’è il Partito Comunista che, siccome è all’opposizione, ed è riuscito a legarsi, attraverso una lunga opera sottile, a legarsi gran parte della magistratura; è molto legato a quello che chiama il concetto della indipendenza della magistratura, nella quale indipendenza della magistratura fa entrare anche la piena indipendenza del pubblico ministero, e in cui non vuole che esista nessuna gerarchia, nessuna responsabilità, che ognuno sia libero di fare quello che vuole».
Il sorteggio dunque costituisce l’unico metodo razionale e affidabile per spezzare l’incantesimo e il sortilegio che le correnti politicizzate esercitano sulla gestione della macchina giudiziaria.
Del resto non è un caso che proprio la culla della democrazia, l’antica Atene del V-IV secolo a.C., vi abbia fatto ricorso come precisato da uno dei più autorevoli studiosi sull’argomento come è stato Victor Ehrenberg il quale ha chiarito come il sorteggio per i magistrati greci «era massimamente favorevole al principio di uguaglianza della democrazia escludendo tutte le eventuali influenze e i riguardi personali[…]. Sarebbe errato reputare che i Greci abbiano considerato il sorteggio una specie di male necessario. Il sorteggio era la via che si considerava del tutto normale per nominare i magistrati in democrazia».[5]
Oltre a tutto ciò si inserisce la necessità di distinguere nettamente i ruoli del pubblico ministero e del giudice proprio in virtù del passaggio dal modello inquisitorio a quello accusatorio.
Della necessità di una tale distinzione, proprio alla luce del nuovo modello processuale che in Italia è stato approvato alla fine degli anni ’80 del XX secolo, era fermamente convinto lo stesso Giovanni Falcone il quale, appunto, così ha scritto: «Timidamente, dunque, e tra molte esitazioni e preoccupazioni, comincia a farsi strada faticosamente la consapevolezza che la regolamentazione delle funzioni e della stessa carriera dei magistrati del pubblico ministero non può più essere identica a quella dei magistrati giudicanti, diverse essendo le funzioni e, quindi, le attitudini, l’habitus mentale, le capacità professionali richieste per l’espletamento di compiti così diversi: investigatore a tutti gli effetti il pubblico ministero, arbitro della controversia il giudice. Su questa direttrice bisogna muoversi, accantonando lo spauracchio della dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo e della discrezionalità dell’azione penale, che viene puntualmente sbandierato tutte le volte in cui si parla di differenziazione delle carriere. Disconoscere la specificità delle funzioni requirenti rispetto a quelle giudicanti, nell’antistorico tentativo di continuare a considerare la magistratura unitariamente, equivale paradossalmente a garantire meno la stessa indipendenza e autonomia della magistratura, costituzionalmente garantita sia per gli organi requirenti che per gli organi giudicanti. È unanimemente riconosciuto che i valori dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura non costituiscono un privilegio di casta, ma un necessario riconoscimento previsto al fine di garantire l’imparzialità del giudice e l’eguaglianza del cittadino di fronte alla legge; si tratta quindi di valori che debbono essere intesi non in senso formale, ma in funzione dei fini in vista dei quali sono stati riconosciuti. Se così è, a me sembra che, continuando a disciplinare unitariamente la carriera dei magistrati con funzioni giudicanti e quella dei magistrati requirenti, non si potranno cogliere normativamente le specificità delle funzioni requirenti e, quindi, non si potranno disciplinare adeguatamente quei passaggi centrali in cui in concreto si gioca l’autonomia e l’indipendenza del pubblico ministero; dal momento che non si può disconoscere che un giudice penale, ormai passivo e terzo rispetto all’esercizio dell’azione penale e alla attività di acquisizione delle prove, ha esigenze di indipendenza e di autonomia, identiche nella sostanza ma ben diverse nel loro concreto atteggiarsi, rispetto a un pubblico ministero che ha la responsabilità e l’onere, non solo dell’esercizio dell’azione penale, ma anche della ricerca delle notizie di reato e degli elementi che gli consentiranno di esercitare utilmente il suo magistero».[6]
Ecco, dunque, il senso, l’esigenza e l’inderogabilità della proposta riforma dell’ordinamento giudiziario, specialmente attraverso l’introduzione del meccanismo del sorteggio, su cui l’elettorato è chiamato a pronunciarsi nelle prossime date del 22 e del 23 marzo 2026.
Aldo Rocco Vitale
[1] Charles-Louis de Montesquieu, Lo spirito delle leggi, a cura di Sergio Cotta, Utet, Torino, 2005, II, IV, Vol. 1, pag. 274.
[2] In questo senso si esprimeva già nel 1982 Pier Luigi Zampetti:«La funzione della magistratura in termini di supplenza politica è dovuta alla non coincidenza del potere politico dei magistrati con il potere politico degli altri due poteri legislativo ed esecutivo. Proprio la crisi dello stato è legata alla crisi dei partiti politici che hanno perso la loro identità. Ed è proprio l’indipendenza del magistrato dagli altri poteri e quindi dai partiti politici che determina la rilevanza politica del suo potere, sia pure in termini di supplenza»: Pier Luigi Zampetti, Magistrati e partiti, in Quaderni della Giustizia, n. 11/1982, pag. 5.
[3] «L’attivismo giudiziario è il risultato dello schieramento dei giudici da un’unica parte della guerra culturale – una realtà evidente in tutte le nazioni occidentali anche se alcuni ne negano l’esistenza – combattuta tra la sinistra culturale o progressista e la grande massa dei cittadini che, se lasciata libera di agire, tende ad essere tradizionalista. In definitiva, le corti stanno applicando il programma della sinistra culturale»: Robert Bork, Il giudice sovrano, Liberilibri, Macerata, 2007, pag. 8-9.
[4] «Magistratura Democratica ebbe la percezione che tutti i problemi concernenti la giurisdizione dovevano essere inquadrati nel contesto di uno scontro in atto che riguardava direttamente il modo di governare negli anni a venire la società e, quindi, le forme istituzionali che si sarebbero dovute di conseguenza adottare»: Giovanni Palombarini, Giudici a sinistra, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000, pag. 261.
[5] Victor Ehrenberg, Lo Stato dei greci, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1967, pag. 103-104.
[6] Giovanni Falcone, La posta in gioco, Bur, Milano, 2010, pag. 186-187.