Intervista di Francesco Amicone a Daniela Bianchini, pubblicata su Tempi il 2 febbraio 2026.
“La separazione delle carriere è necessaria per portare a compimento un percorso iniziato con la riforma Vassalli del 1989 e per attuare pienamente il principio del giusto processo sancito dall’art. 111 della Costituzione”. Daniela Bianchini, avvocato familiarista e componente laica del CSM, si dice “pienamente favorevole” alla riforma voluta dal ministro della giustizia Carlo Nordio.
La riforma Nordio sarebbe il passaggio conclusivo del percorso iniziato con le modifiche al processo penale del 1989. Che cosa intende?
Prima del 1989 in Italia era previsto il rito inquisitorio, con un giudice che gestiva l’indagine e decideva sulla base degli accertamenti investigativi da lui disposti. La riforma Vassalli ha introdotto il rito accusatorio, in cui la funzione investigativa e di promozione dell’azione penale spetta al pubblico ministero, mentre la funzione di giudicare e decidere spetta al giudice, che si pone quale arbitro imparziale tra le parti. Con la riforma Vassalli furono dunque separate le funzioni tra la magistratura requirente e quella giudicante e lo stesso Giuliano Vassalli auspicava un successivo intervento sull’ordinamento giudiziario volto a separare anche le carriere dei magistrati, separazione considerata necessaria per portare a compimento la riforma.
Con la successiva modifica dell’articolo 111 della Costituzione, avvenuta con legge costituzionale n. 2/1999, è stato affermato il principio del giusto processo: il processo si basa sul contraddittorio delle parti (il pm e la difesa, nel processo penale) davanti a un giudice terzo e imparziale. Il giudice non deve soltanto “essere” imparziale, ma deve anche “apparire” tale. La riforma Vassalli e quella del “giusto processo” sono incomplete senza la separazione delle carriere fra chi giudica e chi accusa.
Nel nostro ordinamento giudici e pm sono “colleghi”. Con quali differenze?
Oggi i magistrati diventano tali partecipando a un concorso unico. Giudice e pm hanno però funzioni e ruoli diversi, così come diversi devono essere i rispettivi modelli di organizzazione. Entrambi concorrono al buon andamento della giustizia, ma il giudice valuta i fatti e giudica, è chiamato ad emanare provvedimenti di condanna o di assoluzione con imparzialità e per questo deve essere e apparire equidistante tanto dal pm quanto dall’imputato. Il pm, invece, fa indagini e promuove l’azione penale. A funzioni diverse è giusto che corrispondano percorsi professionali diversi. Non può rimanere l’attuale ambiguità di fondo.
Cosa prevede la separazione delle carriere?
La riforma, muovendo dal presupposto che le funzioni di giudice e pm sono diverse, opera una distinzione fra la carriera della magistratura “giudicante” e la carriera della magistratura “requirente”. Alla distinzione delle funzioni e delle carriere, corrisponde poi la separazione del Consiglio Superiore della Magistratura (uno per i giudici e uno per i pm). Una volta separati i percorsi professionali, infatti, sarebbe irragionevole mantenere la compresenza delle due diverse figure di magistrato all’interno di uno stesso organo di governo autonomo.
Perché la riforma prevede anche l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare?
Attualmente il CSM svolge sia attività amministrativa (si occupa di trasferimenti, conferimenti di incarichi direttivi negli uffici giudiziari, valutazioni di professionalità, incompatibilità) che giurisdizionale (decide sui procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati). La commistione di queste due funzioni – amministrativa e disciplinare − non è più giustificabile alla luce della tipizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati e, pertanto, la riforma ha previsto l’attribuzione della competenza disciplinare sui magistrati ad una Corte con specifica competenza.
“Vorresti giudici che dipendono dalla politica?” recita lo slogan di una campagna pubblicitaria dell’ANM, il sindacato dei magistrati. Succederà davvero, se passasse il “sì” al referendum?
Quello slogan alimenta confusione ed è volto con tutta evidenza a suscitare il timore che la riforma possa comprimere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Si tratta di un errore perché la riforma non solo ribadisce che la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, ma addirittura costituzionalizza l’autonomia e l’indipendenza del pm, allo stato attuale garantita dall’ordinamento giudiziario ma non dalla Costituzione. I sostenitori del “no” dovrebbero quindi attenersi a un confronto serio, basato esclusivamente sul testo normativo.
In Francia e Stati Uniti, i magistrati dell’accusa rispondono al Ministero della Giustizia. Mettiamo che un governo italiano voglia mettere i pm sotto controllo. Con la riforma Nordio può accadere?
Assolutamente no. I poteri dei pubblici ministeri italiani con la riforma Nordio rimarranno inalterati. I pm resteranno autonomi e indipendenti come lo sono adesso. Per sottometterli al governo, il Parlamento dovrebbe modificare di nuovo la Costituzione. Non basterebbe la legge ordinaria.
C’è qualche altra obiezione sulla riforma che la lascia perplessa?
Ve ne sono diverse. Mi limito ad indicarne due.
La prima è quella secondo cui la separazione delle carriere sarebbe in contrasto con la Costituzione. Questa obiezione mi lascia perplessa perché in realtà la Corte costituzionale ha affermato chiaramente che non vi è alcun articolo o principio della Costituzione che vieti la separazione delle carriere.
La seconda è quella secondo cui la riforma non servirebbe ai cittadini. A mio avviso la riforma è importante per tutti perché distinguere con chiarezza il pm dal giudice attua pienamente il principio del giusto processo e garantisce quindi un assetto ordinamentale più democratico: condizioni imprescindibili per il miglioramento del servizio giustizia, a vantaggio dei cittadini.