Nonostante 145 Stati abbiano abolito o sospeso la pena capitale, nel 2025 si registra il numero più alto di esecuzioni dal 1981 e Israele la reintroduce.

Avv. Lorenzo Jesurum

In un volume dedicato al significato della sanzione, pubblicato alla fine del secolo scorso, un noto giurista e filosofo del diritto aveva affermato che “la pena di morte sembra oramai avviata a perdere qualsiasi legittimità giuridica”[1].

La previsione sembra corretta, prendendo in considerazione il numero degli Stati che dall’anno 2000 in poi hanno abolito la pena capitale o che comunque l’hanno disapplicata.

A riguardo va infatti ricordato che a partire dal 2007 in avanti l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato ben dieci Risoluzioni per una moratoria universale sulla pena di morte con una crescente adesione da parte degli Stati (ad oggi siamo arrivati a 145 Stati, considerando sia quelli che l’anno abolita formalmente, sia quelli che di fatto non eseguono più condanne a morte, mentre 54 Stati la prevedono ancora).

Purtroppo l’attualità dice anche dell’altro. In base ai dati forniti da Amnesty International nel 2025 si è registrato il numero più alto di esecuzioni dal 1981, con picchi in Arabia Saudita, Iran, Yemen e Stati Uniti[2].

Di recente vi è stata una nuova brusca battuta di arresto. Lo scorso 30 marzo il Parlamento israeliano ha approvato una legge con cui introduce la pena di morte per “chiunque conduca attacchi mortali volti a negare l’esistenza dello Stato di Israele”[3]. Vano è stato l’appello di alcuni Stati Europei, tra cui l’Italia, che avevano invitato la Knesset a non approvare il testo in quanto preoccupati per il carattere discriminatorio del disegno di legge.

Anche l’ONU ha chiesto ad Israele di abrogare la legge denunciandone il carattere discriminatorio e la contrarietà allo Stato di diritto ed in particolare alle garanzie all’equo processo e alla presunzione di innocenza[4]. Si tratta di un indubbio arretramento nel rispetto della vita umana, effettuato da uno Stato che nel 2024 aveva votato in Assemblea Generale dell’ONU la decima Risoluzione per una moratoria universale sulla pena di morte[5].

Lo scorso 12 maggio il Parlamento israeliano ha approvato una legge che ha istituito un tribunale militare speciale per processare i responsabili dei crimini del 7 ottobre 2023 con cui sarà possibile contestare anche il reato di genocidio e quindi applicare la pena di morte in via retroattiva. Anche in questo caso l’Alto Commissionario delle Nazioni Unite ha chiesto l’abrogazione della legge denunciando la violazione delle garanzie del diritto ad un equo processo e il mancato rispetto del diritto internazionale[6].

Contro la pena di morte ci sono argomenti fattuali, come ad esempio l’irreparabilità della sanzione (si pensi al caso di errori giudiziari) e la sua inconciliabilità con il carattere rieducativo della pena. Ma ci sono anche argomenti di principio che attengono alla liceità giuridica, etica e religiosa della pena capitale.

Sul piano delle ragioni di principio contro la pena capitale, mi preme ricordare come Leonardo Sciascia nel libro Porte Aperte metta bene in evidenza quale sia la motivazione che spinge l’anonimo “piccolo giudice”, protagonista della vicenda processuale, ad opporsi all’applicazione della condanna a morte di un pluriomicida sulla cui colpevolezza non c’erano dubbi. Il racconto è ambientato nel 1937 dopo la reintroduzione nel codice penale della pena di morte da parte del Fascismo.

La motivazione del “piccolo giudice” non è di tipo fattuale, ma si fonda su un principio di tale forza “che si può essere certi di essere nel giusto anche se si resta soli a sostenerlo”, e che afferisce “a quella che i teologi chiamano la Grazia e quelli senza teologia chiamano la Ragione”[7].

Anche l’insegnamento del magistero ha invitato frequentemente gli Stati ad abolire la pena di morte. In un recente discorso Papa Leone XIV ha sottolineato che la pena di morte non è necessaria per la salvaguardia dei requisiti della giustizia”[8].

In un periodo di profonda crisi del diritto internazionale e del diritto umanitario v’è il concreto rischio che anche la pena di morte contribuisca ad abbattere il rispetto del diritto alla vita e della dignità umana.


[1] Francesco D’Agostino, La sanzione nell’esperienza giuridica, Giappichelli, 1999 p.179

[2] https://www.amnesty.it/pena-di-morte-nel-2025-il-piu-alto-numero-di-esecuzioni-dal-1981/

[3] https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2026-03/israele-penadimorte-terrorismo-condanne-palestinesi-onu-diritti.html  

[4] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/04/israels-death-penalty-law-constitutes-discriminatory-regime-capital

[5] https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2024/12/adozione-della-decima-risoluzione-per-una-moratoria-universale-sulla-pena-di-morte-tajani-successo-della-diplomazia-italiana/

[6] https://tg24.sky.it/mondo/2026/05/13/legge-tribunale-militare-israele-richiesta-abrogazione-onu

[7] Francesco D’Agostino, opera già cit., p. 207 e ss.

[8] https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2026-04/leone-sostegno-contro-pena-capitale.html

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