Francesco Mario Agnoli, già presidente di sezione alla Corte di appello di Bologna e componente del CSM, chiosa a margine della recente legge costituzionale di modifica degli art.9 e 41 Cost.
1. Un coro di approvazioni, “finalmente l’ambiente in Costituzione!”, ha accompagnato il varo della legge costituzionale di modifica degli art. 9 e 41 della Carta costituzionale. Due norme pesanti. La prima perché inserita fra i principi fondamentali, la seconda per l’importanza che rivestono in un’economia di mercato l’iniziativa economica privata, i limiti che deve osservare, i fini cui deve essere orientata (il nuovo testo dell’art. 41 aggiunge ai “sociali” gli “ambientali”).
In realtà l’ambiente (pur figurando, assieme all’ “ecosistema”, solo nel nuovo testo dell’art. 117, riguardante attribuzione e ripartizione dell’esercizio della potestà legislativa fra Stato e Regioni) era già presente nella Costituzione attraverso la tutela del “paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione” di cui al testo originario dell’art. 9. Beni all’epoca recuperati dalla legge sulla protezione delle bellezze naturali, la n. 1497 del 1939, che definiva di “interesse pubblico” e degni di protezione una serie di beni immobili caratterizzati da particolare bellezza naturale o da un caratteristico aspetto di “valore estetico e tradizionale”.
2. Tuttavia, se l’Assemblea costituente si era su per giù limitata a recepire un’idea di paesaggio non molto lontana da quella turistica del “belvedere” e da quella pittorica del “paesaggio con ruderi”, nei decenni successivi la Corte costituzionale ha lavorato sul concetto di “paesaggio”, fino a trasformarlo in qualcosa di prossimo all’idea che si ha oggi dell’ambiente: ciò che ci circonda, l’Umwelt, l’envirronement, lo spazio naturale nel quale nascono, vivono e muoiono gli uomini e tutti gli esseri viventi: animali e vegetali.
A iniziare dalla n. 151/1986 sono state molte, pur con diversi approcci e motivazioni, le sentenze in argomento. Fra queste merita menzione la n. 67/1992, che distingue la protezione assicurata dalla legge del 1939 ad alcuni beni singolarmente individuati, da quella derivante dalla norma costituzionale, che invece realizza la tutela del paesaggio attraverso l’integrità ambientale, “bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e va pertanto salvaguardato nella sua interezza”. Dopo le sentenze n. 391/1989 e n. 430/1990, che configurano il paesaggio come meritevole di tutela ecologica, il percorso trova compimento con la decisione n. 367/2007, per la quale il concetto di paesaggio “indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo” ela sua tutela è sancita dalla Costituzione senza ulteriori specificazioni, perché “lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, è di per sé un valore costituzionale”. Anzi “un valore primario e assoluto”.
3. Non per questo risulta superfluo l’espresso inserimento fra i beni oggetto della tutela di cui all’articolo 9, “anche nell’interesse delle future generazioni”, di “ambiente, biodiversità, ecosistemi”, che attribuisce, anche formalmente,la natura di bene di primario e assoluto “valore costituzionale” all’ambiente, preso in considerazione dall’attuale legislatore costituzionale sia nella sua unitarietà sia nelle sue, strettamente connesse ed interagenti, componenti (per la scienza biodiversità è la varietà di organismi viventi, nelle loro diverse forme, nei rispettivi ecosistemi, a loro volta definibili come unità ecologiche costituite da organismi viventi – piante ed animali – in grado di interagire tra loro e di adattarsi all’ambiente in cui vivono, che non per caso sono ritenuti “fragili o poco resilienti” se hanno un basso livello di biodiversità). Allo stesso modo, anche il “paesaggio”, caduta la necessità di identificarlo in toto con l’ambiente, pur conservando una propria individualità, viene restituito al ruolo di “suo aspetto visivo”.
Ovviamente il legislatore ha lasciato in Costituzione il “paesaggio” e vi ha inserito la “biodiversità” e gli “ecosistemi” non quali sinonimi di “ambiente” (si tratterebbe di una inutile quadruplicazione), ma quali componenti del bene unitario “ambiente”, di tale importanza da meritare anche una propria diretta tutela costituzionale. Di qui la loro specifica menzione.
4. Se “biodiversità” ed “ecosistemi” sono al loro esordio costituzionale, il “paesaggio” ha invece alle spalle una lunga storia, fatta anche di sentenze e provvedimenti giudiziari. Tuttavia la sua collocazione nel nuovo testo dell’art. 9, che lo propone come valore costituzionale protetto sia ex se sia quale componente (“aspetto visivo”) del bene “ambiente”, potrà comportare la necessità di una rinnovata valutazione da parte, soprattutto, diquella giurisprudenza amministrativa forse eccessivamente propensa a sacrificarlo alle esigenze energetiche, col ritenere non più applicabili le “categorie estetiche tradizionali” ai fini della valutazione dell’impatto “visivo ambientale” di pannelli fotovoltaici e pale eoliche. O forse anche di un intervento legislativo diretto a regolamentare, in modo costituzionalmente corretto, questo al momento difficile rapporto.
Infine, il nuovo testo dell’art. 9 demanda allo Stato la “disciplina di modi e forme di tutela degli animali”, evidentemente con legge ordinaria. Ci si può chiedere perché, mentre non si dice nulla per il “paesaggio”, si sia ritenuto necessario un espresso rinvio per gli animali. La spiegazione potrebbe trovarsi nel fatto che mentre il “paesaggio” rappresenta in ogni caso un valore costituzionale ambientale, lo stesso non avverrebbe per la fauna, non sempre qualificabile quale componente essenziale degli “ecosistemi” e della “biodiversità”, oggetto, quindi, anche indipendentemente da un espresso richiamo, della tutela costituzionale. Componente essenziale è certamente la fauna selvatica, potrebbero non esserlo, o non esserlo sempre (il condizionale è d’obbligo) gli animali domestici (da lavoro, da carne, di affezione) pur comunque meritevoli, in quanto esseri viventi e senzienti, di tutela giuridica, anche se non a livello costituzionale.
Francesco Mario Agnoli