La 1^ sezione civile della Corte di Cassazione ha depositato il 9 febbraio la sentenza n. 2400/2015, con la quale, rigettando il ricorso proposta da una coppia di persone dello stesso sesso che intendeva contrarre il matrimonio al Comune di Roma, ha spiegato che né le disposizioni dei trattati europei né l’esegesi della Costituzione pongono unobbligo a carico del Parlamento di estendere il vincolo del matrimonio alle persone dello stesso sesso. Costoro hanno invece diritto ad uno “statuto protettivo”, con diritti e doveri per i componenti delle coppie di fatto.
Secondo la Cassazione, “la legittimità costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario, in ordine alle forme ed ai modelli all’interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni, conduce ad escludere” che la mancata previsione normativa delle nozze fra persone dello stesso sessa produca “violazione del canone antidiscriminatorio“.
Pubblicheremo al più presto il testo della pronuncia della Corte, e quindi un commento alla stessa. Da queste anticipazioni emerge la correttezza anche giuridica dell’iniziativa di Sì alla Famiglia, di elaborare un testo unico di raccolta delle numerose disposizioni di tutela dei componenti di una convivenza e di porlo a disposizione dei parlamentari