RSF (Reporters sans frontières) punta l’Italia ma sbaglia la mira.

                                                                                                     Pietro Dubolino

1.  Il 4 maggio scorso il papa Leone XIV, nella consueta allocuzione domenicale ai fedeli radunatisi in piazza San Pietro, traendo spunto dalla ricorrenza, in quello stesso giorno, della giornata mondiale della libertà di stampa, ha affermato che: “Purtroppo questo diritto è spesso violato in modo a volte flagrante a volte nascosto”. A suggerire tale affermazione potrebbe aver contribuito la pubblicazione, avvenuta pochi giorni prima, dell’annuale rapporto della ONG francese “Reporters sans frontières” (RSF) che, nel fornire la consueta graduatoria fra tutti i paesi del mondo circa lo stato, in ciascuno di essi, della libertà di stampa, giunge alla conclusione che la situazione, a livello planetario, sarebbe in costante e drammatico peggioramento. E ciò varrebbe – si afferma – anche per l’Italia, che risulta pertanto declassata dal già non entusiasmante 49° posto al 56°.

   Qualcuno potrebbe forse malignamente osservare che il papa, quale capo della Chiesa cattolica, nel cui passato si ritrova, tra l’altro, l’indice dei libri proibiti, abolito soltanto dopo il Concilio Vaticano II, avrebbe scarso titolo ad ergersi a paladino della libertà di stampa. Al che può, però, rispondersi che la passata opposizione della Chiesa alla libertà di stampa trovava giustificazione, almeno sul piano della coerenza logica, con il fatto che, per la Chiesa, il bene supremo da salvaguardare era (ed è ancora) la salvezza delle anime, alla quale ben poteva nuocere la pubblicazione di scritti contrari alla religione. Di qui non tanto il diritto quanto il dovere, dal suo punto di vista, per quanto possibile, di impedirla. Proprio la coerenza logica, invece, è quella che manca quando la libertà di stampa viene indebitamente coartata, ad opera dello Stato o di organi parastatali, in paesi nei quali essa, nel quadro più generale della libertà di pensiero e di espressione, è invece posta, formalmente, al sommo della scala dei valori che lo stesso Stato intende garantire.

   Impossibile dire se anche a tale incoerenza logica il papa abbia inteso alludere nell’esprimere la sua preoccupazione circa lo stato della libertà di stampa. Quel che appare certo, però, è che trattasi di una preoccupazione pienamente fondata anche se, almeno per quanto riguarda l’Italia, è da ritenere che il suo fondamento riposi su ragioni alquanto diverse da quelle indicate nel rapporto di RSF, a partire da quella, presentata invece come una delle principali, costituita dall’avvenuta introduzione, nel nostro ordinamento, di quella che (con scarsa fantasia) viene definita “legge bavaglio”. Si tratta, in realtà, dell’art. 2 del decreto legislativo n. 198 del 2024, con il quale è stato stabilito che: “è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare”. Nel definirla nel modo anzidetto, però, RSF ha del tutto trascurato di considerare che essa costituisce soltanto puntuale (e, peraltro, tardiva) attuazione della Direttiva europea 2016/343 avente, come suo primario e dichiarato obiettivo, quello del “rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza”. E, per quanto è dato sapere, la presunzione di innocenza costituisce un principio di civiltà giuridica di rango non certo inferiore a quello della libertà di stampa.

2.   A fronte, poi, del rilievo dato alla suddetta norma, il rapporto di RSF passa del tutto sotto silenzio altri fatti che dovrebbero, invece, essere considerati ben più allarmanti ma dei quali, in omaggio alle regole del “politically correct”, è stato evidentemente ritenuto che era bene non occuparsi. Tra essi, uno dei più eclatanti appare quello costituito dall’applicazione palesemente liberticida di talune norme sulle pubbliche affissioni, pretestuosamente strumentalizzate a sostegno della sistematica censura che, ad opera dei comuni e con l’avallo degli organi della giustizia amministrativa, subiscono i manifesti periodicamente diffusi in tutta Italia da un cospicuo movimento di opinione per scoraggiare il ricorso all’aborto e per protestare contro la subdola introduzione nelle scuole, sotto le mentite spoglie della lotta al bullismo e all’intolleranza, della propaganda a favore dell’ideologia “gender”. Manifesti, quelli anzidetti, il cui contenuto e la cui finalità possono essere, ovviamente, non condivisi ma nei quali neppure con la lente d’ingrandimento sarebbe possibile riscontrare la benchè minima presenza di istigazione alla violenza, all’odio o alla discriminazione. Il che, però, non impedisce che essi vengano, come si è detto, sistematicamente tolti, d’autorità, dalla circolazione con assai criticabili motivazioni quali, ad esempio, quella che lederebbero, non si capisce come, i diritti costituzionali “alla salute ed all’autodeterminazione” (Cons. di Stato nn. 5930/2024 e 362/2025) ovvero sarebbero idonei a “generare turbamento e a colpevolizzare” chi non condivida il messaggio in essi contenuto (Tar Calabria n. 78/2026).

3.   Altra rilevante e sospetta lacuna riscontrabile nel rapporto di RSF è quella costituita dall’assenza, in esso,  di ogni e qualsiasi accenno ai ripetuti tentativi di ostracismo, a volte coronati da successo e a volte no, che si susseguono in Italia – con il vibrante sostegno, ogni volta, di numerosi esponenti dell’“establishment” culturale – contro la partecipazione di talune case editrici ritenute, a ragione o a torto, di estrema destra e, perciò stesso, “fasciste”, a fiere ed esposizioni di opere librarie. E’ il caso, ad esempio, della editrice Altafonte, esclusa, nel 2019, dal Salone del Libro di Torino, e della editrice “Passaggio al bosco”, riuscita con molta difficoltà a superare l’opposizione alla sua partecipazione alla fiera “Più libri più liberi” tenutasi a Roma nel dicembre del 2025. E neppure si accenna, da parte di RFS, al fatto che, come si apprende da non mai contraddette notizie di cronaca, la presentazione in pubblico di libri ritenuti, dallo stesso “establishment” culturale, “politicamente scorretti” incontra molto frequentemente l’opposizione rumorosa e, talvolta, anche violenta, di gruppi e gruppuscoli che, con la solita e logora scusa dell’ “antifascismo” e della lotta all’omofobia, al sessismo, al razzismo etc., tentano, non di rado riuscendovi, di impedirla. Fenomeni, questi, certamente non meno deprecabili di quello – al quale, però, si dà largo rilievo nel rapporto di RFS – costituito dal condizionamento che, su giornalisti e scrittori, sarebbe esercitato, specie in alcune regioni d’Italia, da organizzazioni malavitose radicate sul territorio, tanto da costringere alcuni di essi a vivere sotto scorta della polizia.

4.  Alquanto singolare si presenta, poi, la lamentela, pure contenuta nel rapporto di RSF, circa il fatto che – si afferma – “I professionisti dei media ricorrono talvolta all’autocensura, sia per via della linea editoriale della propria testata sia per timore di potenziali azioni legali come le cause perdiffamazione”, quasi che analoghe condizioni non costituiscano – e non possano non costituire – la regola in tutti i paesi nei quali pur vige la libertà di manifestazione del pensiero; libertà in nome della quale non può certo pretendersi che ogni singolo giornalista abbia il diritto di esprimere idee contrarie alla linea d’indirizzo della testata di cui fa parte e dalla quale è retribuito;  così come non può pretendersi che abbia il diritto di ledere impunemente, a sua totale discrezione, il diritto di ciascuno alla salvaguardia della propria reputazione,  a tutela della quale è previsto, in pressoché tutti gli ordinamenti giuridici, il reato di diffamazione. Semmai, per quanto riguarda in particolare l’Italia, si sarebbero potute citare, come indicative di un pericolo per la libertà di manifestazione del pensiero, talune pronunce giudiziarie che, in materia di diffamazione, mostrano, specie quando si tocchino argomenti soggetti alle regole del “politicamente corretto”, una preoccupante disponibilità a far prevalere tali regole sulla norma costituzionale che di quella libertà è posta a presidio.

5.  Di un qualche interesse avrebbe, infine, dovuto essere, agli occhi di imparziali difensori della libertà di stampa, quali dovrebbero ritenersi gli autori del rapporto di RSF, anche la perdurante presenza, nell’ordinamento italiano, dei reati di “apologia del fascismo” e di “manifestazioni usuali del disciolto partito fascista”, tuttora previsti, a distanza di oltre ottant’anni dalla fine del regime fascista, rispettivamente dagli art. 4 e 5 della legge n. 645 del 1952 (c.d. “legge Scelba”). La presenza di tali reati, indubbiamente di pura opinione, non trova giustificazione – a differenza di quanto può dirsi, ad esempio, con riguardo al reato (anch’esso, in larga parte, di pura opinione), ora previsto dall’art. 604 bis del codice penale –nell’adempimento di obblighi derivanti da convenzioni internazionali. La loro compatibilità con il diritto di libera manifestazione del pensiero tutelato dall’art. 21 della Costituzione è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, con le sentenze nn. 1/1957 e 74/1958 (cui hanno poi fatto costante riferimento le successive pronunce della magistratura ordinaria) soltanto grazie ad un vero e proprio artifizio dialettico; quello, cioè, costituito dal porre come condizione, per la loro effettiva configurabilità, che essi assumano caratteristiche tali da dar luogo al concreto pericolo di una riorganizzazione del partito fascista, prevista come reato a sé stante dall’art. 2 della citata legge n. 645/1952. Al che sarebbe facile opporre che, in presenza di un tale pericolo, il fatto sarebbe già più gravemente punibile a titolo di tentativo di detto ultimo reato, a proposito del quale va, in aggiunta, osservato che solo esso appare dotato di un solido fondamento costituzionale, quale ravvisabile nell’espresso divieto di riorganizzazione (e non altro) del disciolto partito fascista, contenuto nella XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione. E la sopravvivenza degli altri reati di cui si è detto appare, poi, tanto più grave in quanto la condotta in essi descritta non presenta – come invece dovrebbe – quei caratteri di determinatezza sulla base dei quali ciascuno possa sapere se quello che ha in animo di fare (ad esempio, il c.d. “saluto romano”) lo esporrà o meno a sanzione penale, potendo, in realtà, quasi sempre prospettarsi soltanto il mero “rischio” di una tale eventualità, più o meno elevato a seconda di quelle che potranno essere le personali inclinazioni del giudice. Cosa, questa, di cui si trova conferma nella riscontrabile difformità tra le numerose decisioni giudiziarie che, in situazioni sostanzialmente simili tra loro, sono state, in materia, nel corso degli anni, pronunciate, prima e anche dopo la sentenza delle sez. un. penali della Cassazione n. 16153/2024, con la quale si è tentato di dettare criteri stabili e sicuri per la definizione delle fattispecie di reato in questione.

6.  In conclusione, sembra, quindi, potersi dire che dal rapporto di RSF emerge una visione quanto meno incompleta e, a tratti, strabica dei fattori che incidono, almeno nel nostro paese, sulla libertà di stampa, trascurandosi, in particolare, quelli che più appaiono lesivi del diritto in questione quando, a subirne le conseguenze, sono determinati soggetti piuttosto che altri. Con il che si dimentica che la libertà in tutte le sue forme, ivi compresa, quindi, la libertà di stampa, se non è garantita per tutti, a 360 gradi – salvi i limiti strettamente necessari alla salvaguardia delle condizioni minime per una ordinata e pacifica convivenza sociale – si trasforma in un privilegio, per sua natura odioso, riservato a coloro, pochi o molti che siano, ai quali è consentito di esercitarla.

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