Articolo di Angelo Sergio Vianello pubblicato il 24 novembre 2016 su La nuova Bussola Quotidiana.
Uno dei cavalli di battaglia dei sostenitori del SI al referendum costituzionale è rappresentato dai presunti vantaggi in tema di celerità e semplificazione del procedimento legislativo che deriverebbero dalla riforma in conseguenza del superamento del bicameralismo paritario. È davvero così? Per rispondere è pregiudiziale un’altra domanda: l’attuale sistema è davvero così lento e farraginoso, anche confrontandolo con quelli degli altri paesi europei? L’Italia produce un numero di leggi insufficienti a regolamentare i vari aspetti della realtà sociale e della vita dei cittadini? I documenti ufficiali del Parlamento ed i numerosi report pubblicati dalla stampa nell’ultimo periodo dimostrano come, in termini di produzione legislativa, l’Italia non navighi certo nelle retrovie rispetto agli altri paesi UE. E’ un dato evidente a tutti, operatori del diritto ma anche semplici cittadini.
Anche quanto a tempistica il Parlamento italiano, soprattutto per i provvedimenti di iniziativa governativa, non ha nulla da invidiare ad altri ordinamenti; in alcuni casi ha conseguito dei record incredibili, come confermano le poche decine di giorni sufficienti ad approvare provvedimenti come la “legge Fornero”, il “bail in” e il “salva banche” (Etruria e co.): altra questione è ovviamente se rapidità vada d’accordo con equità e ragionevolezza…
Il sistema oggi in vigore, oltre a garanzie in termini di riflessione e di confronto sui contenuti, ha finora dato vita a una produzione legislativa probabilmente superiore alle effettive necessità della Nazione: tanto per la normativa “interna” quanto in tema di recepimento nel nostro ordinamento di normative comunitarie (sempre più numerose ed invasive). L’attuale sistema prevede un unico procedimento legislativo in base al quale un progetto, per diventare legge, deve essere approvato nello stesso identico testo dai due rami del parlamento.
La riforma in itinere, che dovrebbe semplificare, moltiplica i procedimenti, che sono diventati almeno otto: 1) procedimento bicamerale paritario nei 16 casi previsti dall’art. 70 comma 1; 2) procedimento tendenzialmente monocamerale ma con possibilità di intervento eventuale del Senato nelle ipotesi diverse di cui al punto 1); 3) procedimento di conversione dei decreti legge con intervento eventuale del Senato; 4) procedimento relativo alla clausola che permette l’intervento dello Stato in materie di competenza regionale, tendenzialmente monocamerale, ma con possibilità di intervento del Senato; 5) procedimento monocamerale per le leggi di bilancio e rendiconto, ma con esame obbligatorio e possibilità di proposte di modifica da parte del Senato; 6) procedimento monocamerale per determinati disegni di legge con approvazione a “data certa”; 7) procedimento monocamerale in materia di “leggi elettorali” con possibilità di controllo preventivo da parte della Corte Costituzionale; 8) procedimento monocamerale attivato dal Senato con il quale viene chiesto alla Camera di procedere all’esame di un disegno di legge.
Un prodigio di semplificazione, aggravato dal fatto che non viene compiutamente disciplinato il come risolvere gli eventuali conflitti procedurali che necessariamente sorgeranno in conseguenza della complessità delle fattispecie sopra descritte. Il progetto di riforma prevede semplicemente che la decisione spetterà ai presidenti delle Camere. E se non fosse raggiunto un accordo? La soluzione sarà il ricorso ogni volta alla Corte Costituzionale, il che va nella direzione esattamente opposta alla rapidità, alla efficienza e alla semplificazione!