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Dopo l’intervento dei giorni scorsi della d.ssa Perinu, in servizio alla Procura della Repubblica di Milano, e dell’avv. Fragasso, penalista del Foro di Padova, concludiamo oggi la riflessione critica sul c.d. processo “da remoto”, introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 18/2020 c.d. Cura Italia, con l’intervento dal lato del giudicante di Alfredo Mantovano.

  1. Da quando il Covid19 è entrato nella nostra vita quotidiana – poco più di due mesi fa -, esso non fa fatto emergere problemi nuovi: ha piuttosto radicalizzato ed enfatizzato questioni che si trascinano da anni, e ha mostrato il conto da pagare a causa della loro omessa, o inadeguata, trattazione. Al retaggio di soluzioni mai adottate il periodo dell’emergenza il Governo aggiunge una spolverata di ideologia, che accentua ulteriormente il peso dei singoli problemi.
    Limito il discorso esclusivamente alle vicende di giustizia, e di giustizia penale. È certamente frutto di pregiudizio ideologico ritenere – come è stato detto, anche da posizioni istituzionali – che, a fronte dell’esplosione dell’epidemia, la prevenzione sanitaria nelle carceri riesca meglio mantenendovi dentro tutti i detenuti, e se mai rendendo più complicati i contatti con i familiari; quando buon senso e realismo avrebbero imposto fin dall’inizio un alleggerimento, se pur transitorio, delle presenze, sospendendo l’esecuzione della pena per i reclusi responsabili dei delitti meno gravi o con minore entità di sanzione da espiare. Il risultato è che, in carenza di decisioni da parte del Governo, magari da sottoporre al Parlamento, la politica di necessaria deflazione penitenziaria è stata delegata ai giudici: i quali l’hanno esercitata in modo frammentato, contraddittorio e controverso, come è inevitabile quando si sommano singole pronunce su molteplici casi concreti.

 

  1. Una dinamica simile riguarda l’uso dell’informatica. Da anni si sprecano convegni, seminari e “tavoli di lavoro” per ridurre la quantità di carte nei vari gradi del giudizio, e per sostituire l’atto scritto col file, trasmesso e ricevuto con garanzia di autenticità: gli intenti esposti e le parole sprecate sono inversamente proporzionati agli esiti concreti raggiunti, se è vero che perfino nel giudizio di cassazione – il più idoneo alla formazione del c.d. fascicolo telematico – esso è un miraggio. Gli scaffali sono ancora pieni dei faldoni inviati nella loro interezza dal merito, e a essi si aggiungono le cinque copie – una per ciascun componente del collegio – del “fascicoletto del consigliere” con il ricorso, i motivi aggiunti e le memorie eventuali, l’ordinanza o la sentenza impugnate, la requisitoria scritta del procuratore generale. Se qualcuno avesse dubbi, percorra i corridoi del Palazzaccio nell’ora antecedente l’inizio delle udienze: che l’informatica, nonostante tutto, non sia di casa, lo attesta la quantità di magistrati che attraversano quegli ambienti con trolley al seguito, trascinati non per atteggiarsi a viaggiatori, ma perché è il modo più comodo per trasportare le carte necessarie per le camere di consiglio.
    Resta un mistero, per fare un ulteriore esempio, perché il ricorso debba continuare a essere depositato in più copie in cancelleria, e non sia trasmissibile per pec, informando l’ufficio il cui provvedimento si impugna. Ancora più misterioso è che per alcune procedure, come il ricorso contro il riesame in tema di libertà, il deposito dell’atto di impugnazione conosca ulteriori complicazioni, dovendo avvenire – sempre in forma cartacea – solo nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisone, e sia invece precluso pure nella cancelleria del tribunale nel quale si trovano le parti, come dispone la regola generale dell’art. 582 co. 2 cod. proc. penale. Prima della data fatidica del 9 marzo 2020 – giorno di inizio dell’emergenza giudiziaria a seguito dell’emergenza Covid19 – la presenza dell’informatica nel pianeta giustizia si è manifestata a macchia di leopardo, senza un filo conduttore logico, passando dai cumuli di carte del penale a un sistema più razionale nel civile, e quindi alle partecipazioni a distanza nei giudizi penali: avviate nel 1998, ma sempre circoscritte a gravi delitti o collegate a situazioni di particolare sicurezza, e restando salva la possibilità per il giudice di disporre la presenza di persona dell’imputato detenuto, motivandone la ragione (cf. art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen.).

 

  1. Da un Governo, in particolare da un ministro della Giustizia, uso a fare scelte importanti consultando piattaforme on line ci si sarebbe atteso nelle settimane trascorse qualche passo in avanti. Invece, restando inalterata la paleoliticità di passaggi come quelli appena ricordati e senza porre mano a essi, l’Esecutivo ha pensato bene di introdurre in nome dell’emergenza il “da remoto” nel procedimento penale: in sede di conversione del decreto legge n. 18/2020 al Senato, ramo del Parlamento nel quale i relativi emendamenti sono stati presentati, e senza alcun confronto vero né lì né alla Camera, se è vero che quel D.L. è stato approvato con voto di fiducia. Nonostante la ferma opposizione dell’avvocatura e di una parte della magistratura, e senza consultare – quel che sorprende più di tutto – nemmeno una delle decine delle task force incaricate dei focus più vari, talune delle quali istituite anche delle parti di via Arenula.
    Che cosa è accaduto al Senato? L’art. 83 del D.L. n. 18/2020 è stato dilatato al momento della conversione rispetto alla versione originaria, con la riscrittura per la fase di emergenza, fra l’altro, della procedure penale: i nuovi co. 12 bis e ss. di tale articolo consentono – dal 9 marzo al 30 giugno – che si tengano, con collegamenti “da remoto”, le udienze penali con la presenza di PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria; e quindi, l’udienza di convalida, l’interrogatorio di garanzia, l’incidente probatorio e tutti gli atti di indagine (interrogatori, assunzione di sommarie informazioni, accertamenti tecnici non ripetibili), senza che sia necessaria l’urgenza degli atti stessi. L’ausiliario del giudice è il solo soggetto che ha l’obbligo di trovarsi nell’ufficio giudiziario; il detenuto si collega dall’istituto di pena; chi è agli arresti domiciliari o è arrestato dall’ufficio di polizia giudiziaria; gli altri soggetti processuali da dove meglio ritengono.
    Il “remoto” irrompe anche in Cassazione, pur se solo in questa sede il difensore – a differenza del merito – è legittimato a chiedere di discutere di persona; e perfino nelle camere di consiglio, poiché ai componenti del collegio è consentito di “riunirsi” per decidere sui ricorsi stando ciascuno in una sede diversa. La prima applicazione di questo regime ha determinato disservizi in tutta Italia, col ricorso a rimedi fai-da-te (per es. precari collegamenti whatsapp), in sostituzione del sistema indicato dal ministero della Giustizia, che a sua volta non brilla di straordinaria efficienza neanche in via ordinaria, come hanno avuto e hanno modo di constatare coloro che con esso hanno a che fare.

 

  1. In molti hanno sottolineato come tutto ciò corrisponda a una perdita di quella oralità, immediatezza e pienezza del contraddittorio, propri del processo penale e radicati nel richiamo costituzionale alla sua ragionevole durata (art. 111 co. 2 Cost.). Torno al punto di partenza: il Covid19 non crea problemi nuovi, ma aggrava quelli esistenti. È confermato pure su questo terreno.
    Gli addetti ai lavori sperimentano da tempo quanto oralità e immediatezza siano stati aggrediti molto prima dei commi 12 bis e seguenti introdotti dai Senatori all’art. 83 D.L. n. 18/2020. Traballano da anni; nella prima applicazione del codice di procedura penale del 1989 giudizi complessi, che esigevano più udienze di trattazione, erano articolati in tempi ravvicinati, 6- 7 udienze in non più d’un mese, per consentire ai componenti nel collegio di disporre in modo chiaro e diretto del quadro probatorio maturato, e per le relative valutazioni delle parti. È da almeno un ventennio che, tranne lodevoli eccezioni, un processo da svolgere in più udienze sia scansionato a distanza di mesi fra un’udienza e l’altra: la concentrazione svanisce, e con essa la immediatezza, mentre all’oralità si supplisce con la lettura delle trascrizioni delle deposizioni, magari risalenti a due anni prima. Sempre che in questa dilatazione temporale non cambino uno o più dei componenti del collegio: il che comporta o, come nel gioco dell’oca, di ricominciare da zero, ovvero di salvare le prove raccolte col consenso delle parti, e coi correttivi di recente apportati dalla giurisprudenza di cassazione; qui non vi è nemmeno il ricordo nebuloso di quel che ha detto il testimone: vale esclusivamente quel che ha trascritto lo stenografo.
    Per anni ho svolto funzioni di giudice penale in primo grado: la valutazione del testimone, la sua attendibilità, la coerenza di quel che riferisce, esigono l’attenzione non solo alle parole che pronuncia, bensì pure a come le pronuncia, a quel che manifesta coi gesti, alle pause. È una ricchezza che si perde nel testo trascritto, privando il giudicante di una parte – talora essenziale – di quel che gli serve per decidere. È più o meno la differenza che passa fra l’ascolto di un colloquio intercettato e la lettura della trascrizione di quello che gli intercettati si sono detti: se per es. oggetto del giudizio è la partecipazione di Tizio a una associazione mafiosa e il principale elemento a suo carico è il “sì vabbé” che egli ha risposto all’invito a entrare rivoltogli dal capoclan, solo l’ascolto della conversazione fra i due permette di capire se il “sì vabbé” costituisca una perentoria adesione, ovvero se si limiti a essere una replica scettica, all’insegna del “lasciamo perdere, che cosa vuoi da me”.
    Il “da remoto” interviene su questo terreno. Lo ha rilevato la Corte costituzionale, con la sentenza n. 132/2019, allorché (§ 3.1.) sottolinea “le incongruità dell’attuale disciplina, così come interpretata dal diritto vivente”, consistenti nel fatto che “nell’impianto del vigente codice di procedura penale, il principio di immediatezza della prova è strettamente correlato al principio di oralità (…) solo a tale condizione, infatti, l’immediatezza risulta funzionale rispetto ai suoi obiettivi essenziali (…). L’esperienza maturata in trent’anni di vita del vigente codice di procedura penale restituisce, peraltro, una realtà assai lontana dal modello ideale immaginato dal legislatore. I dibattimenti che si concludono nell’arco di un’unica udienza sono l’eccezione; mentre la regola è rappresentata da dibattimenti che si dipanano attraverso più udienze, spesso intervallate da rinvii di mesi o di anni (…). In una simile situazione, il principio di immediatezza rischia di divenire un mero simulacro: anche se il giudice che decide resta il medesimo, il suo convincimento al momento della decisione finirà – in pratica – per fondarsi prevalentemente sulla lettura delle trascrizioni delle dichiarazioni rese in udienza, delle quali egli conserverà al più un pallido ricordo”. La Corte conclude rivolgendosi al Legislatore (§ 3.2.) poiché “ritiene doveroso sollecitare l’adozione di rimedi strutturali in grado di ovviare agli inconvenienti evidenziati, assicurando al contempo piena tutela al diritto di difesa dell’imputato. Il che potrebbe avvenire non solo favorendo la concentrazione temporale dei dibattimenti, sì da assicurarne idealmente la conclusione in un’unica udienza o in udienze immediatamente consecutive, come avviene di regola in molti ordinamenti stranieri”.

 

  1. Un anno dopo tale pronuncia il Legislatore “viralizzato” ha fatto un passo ancora più deciso nella direzione opposta a quelle auspicata dalla Consulta: non solo non ha introdotto alcun incentivo alla “concentrazione temporale”, ma ha “remotizzato” larga parte dell’intero procedimento penale, senza risparmiare alcuna fase. L’avv. Fragasso, nello scritto pubblicato ieri su questo sito, ha spiegato sulla scorta della sua esemplare esperienza le ragioni della lesione del diritto di difesa derivanti dal non poter essere a fianco dell’assistito al momento della convalida del suo arresto, o dell’interrogatorio di garanzia, o dal non disporre di quel pieno controllo della situazione che solo la presenza fisica consente per svolgere un adeguato esame o controesame, o dal non poter guardare negli occhi i giudici che decideranno della sua sorte. Non vi è dubbio che il costo che la difesa paga sia intollerabile; ma è un costo che grava prima ancora sulla corretta amministrazione della giustizia, finendo col ledere il ruolo stesso del magistrato. La d.ssa Perinu ha illustrato a sua volta, nel primo intervento, pubblicato martedì, le difficoltà dal lato della magistratura inquirente, in particolare a fronte di indagini delicate, per le quali la parola della persona offesa è essenziale.
    Qualche illustre collega auspica che quanto viene introdotto in emergenza divenga normativa a regime,  all’insegna della inarrestabilità del progresso, con i dovuti aggiustamenti e previa soluzione dei problemi tecnici che le prime applicazioni hanno manifestato; e si meraviglia alquanto di incontrare riserve e perplessità, non immaginando che l’area del regresso sia così estesa e resistente. Se quelle dell’Avv. Fragasso sono le sagge considerazioni di un difensore con i capelli bianchi, le mie sono osservazioni di un vecchio giudice: come fa un giudicante ad astrarsi da quell’aula che è la sede unica per l’accertamento del fatto controverso? Come può privarsi della percezione diretta dell’audizione di un testimone? Come può surrogare con la conference call quel  confronto coi colleghi a contatto di gomito in camera di consiglio, che può giungere a tratti duri al limite del deontologicamente ammissibile, come se (al netto di ogni violazione di riservatezza, non garantita finora da alcuna piattaforma) parlarsi a distanza sia lo stesso?

 

  1. Nel vaneggiamento degli sviluppi futuri, e col vento in poppa della magnifiche sorti e progressive, colleghi illustri ipotizzano l’informatizzazione non già di quello che oggi renderebbe più facile la vita di giudici e avvocati (e che però non si realizza), bensì delle stesse decisioni, per lo meno di quelle il cui tasso di discrezionalità è minimo, all’insegna dell’“efficientamento” del sistema. Che necessità c’è del giudice per definire, tanto per fare un es., le esecuzioni civili? Un algoritmo al posto della toga le renderebbe più celeri, e certamente dall’esito più prevedibile. E perché l’intelligenza artificiale dovrebbe poi fermarsi ad ambiti così circoscritti? Per decidere della pericolosità sociale di un soggetto, e quindi dell’applicazione a suo carico di una misura di prevenzione, sarebbe sufficiente un algoritmo che ne mixi i precedenti penali, le pendenze giudiziarie, le date e i tempi, ravvicinati o meno, degli uni e degli altri, le frequentazioni con pregiudicati e, oplà, la sorveglianza speciale è bella e decisa. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi.
    Sorprende vedere magistrati che, invocando il “remoto” a regime e auspicandone l’estensione, non colgano quanto esso finisca per negare la ragion d’essere della giurisdizione. Si può respingere con scherno il timore rappresentato, ma – pur se lasciamo da parte il futuribile – non possiamo negare che la “viralizzazione” del giudizio penale un risultato lo raggiunge, per lo meno dal lato del giudice: deprivarlo, anche visivamente, del residuo di decoro che egli ha, o dovrebbe avere, quando amministra giustizia. Ci sarà pure una ragione se da secoli l’aula d’udienza vede collocato il giudicante, singolo o collegiale, al centro, un gradino più in alto aspetto agli altri soggetti processuali, sotto una lunga lunga veste nera: non perché sia superiore agli altri e meriti più rispetto in quanto persona, ma perché svolge la sacrale funzione di jus dicere nel caso concreto, quella che incide sulla carne e sulla vita dell’accusato, quella che non per caso fa definire “rito” – mutuando un termine religioso – l’iter previsto per giungere alla pronuncia.
    Nulla accade d’improvviso, anche qui. La dignità del giudicante è stata nel corso degli anni pregiudicata, talora più da chi indossa la toga che da opinabili riforme di codici o leggi. Ma “remotizzare” il giudizio, sostituire allo scranno in legno lo schermo dello smart phone, privarsi del contatto umano con ciascuna delle parti del processo ha un costo, se possibile, ancora più grave della – pur gravissima – decisione errata che consegue a una difesa non messa nelle condizioni di bene esercitarsi, e a una istruttoria dibattimentale monca. Ha il prezzo di dimenticare che, come insegnava Calamandrei, ”il segreto della giustizia sta in una sempre maggior umanità e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore”. Di svilire l’umanità del giudice, e con essa lo spessore umano di una decisione che sostanzia la sua autorevolezza. Di espellere dalla giurisdizione quella radice antropologica che rende la giustizia la nostra patria: nostra di uomini e donne, prima ancora che di magistrati. Di esiliare, forse in modo definitivo, la nostra funzione di giudici.

Alfredo Mantovano
consigliere alla Corte Suprema di Cassazione

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