Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente contributo del direttore del CESNUR (Centro Studi Nuove Religioni), Massimo Introvigne.
Un disegno di legge mira a introdurre nel Codice Penale un nuovo articolo 613-quarter così formulato: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell’ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare una condizione di dipendenza psicologica o fisica dei partecipanti, induce taluno in un perdurante stato di soggezione tale da escludere, o da limitare in modo rilevante, la libertà di autodeterminazione o la capacità di discernimento, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione”.
I promotori, facendo riferimento a non meglio identificati “esperti”, affermano che l’innovazione legislativa si rende necessaria a causa del proliferare delle “sette e psicosette” che reclutano adepti tramite il “lavaggio del cervello”. Tuttavia, gli studiosi accademici di sociologia e storia delle religioni, specialisti in nuovi movimenti religiosi (termine che preferiscono a quello meno neutrale di “sette”), esprimono da anni in modo pressoché unanime la loro contrarietà a queste proposte di legge e ritengono pseudo-scientifica la teoria del lavaggio del cervello che le “psicosette” (un’espressione rigettata dalla letteratura accademica) sarebbero in grado di praticare. A simili conclusioni è pervenuta la giurisprudenza americana, fin dalla sentenza Fishman del 1990 della Corte Federale del Distretto Nord della California – citata da innumerevoli sentenze successive e che definisce la teoria del “lavaggio del cervello” praticato dalle “sette” come generalmente non accettata dalla comunità scientifica – e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale ha affermato nel caso Testimoni di Geova di Mosca e altri c/ Russia del 10 giugno 2010 che “non esiste una definizione comunente accettata e scientifica di che cosa costituisca ‘controllo mentale’” (par. 129).
Beninteso, gli studiosi non negano affatto che movimenti o leader religiosi o ispirati all’esoterismo e alla magia si siano resi responsabili di gravi reati. Tuttavia questi reati – violenza carnale, percosse, abuso di minori, truffa – sono già previsti da norme del diritto comune. Per punire gli omicidi commessi dalle Bestie di Satana non c’è stato bisogno di una norma sulla manipolazione mentale. L’Italia – senza necessità di una legge sulla manipolazione mentale – ha inflitto condanne definitive, riconosciute come esemplari nella letteratura specializzata internazionale a Wanna Marchi (nove anni e sei mesi) e Mamma Ebe (sei anni) sulla base delle norme esistenti sulla truffa e l’associazione a delinquere. Anzi, se anziché riferita a reati comuni, in questi casi l’imputazione fosse stata quella più difficile da dimostrare di “attività finalizzate a creare dipendenza psicologica”, forse le imputate sarebbero sfuggite alla condanna.
Benché di difficile applicazione, la norma che si vuole introdurre è tuttavia pericolosa. Come dimostra il caso della Francia, dove una norma simile esiste, rischia di essere forte con i deboli e debole con i forti. Mentre chi può assumere buoni avvocati e consulenti riuscirà a mettere in dubbio l’esistenza dell’elusiva “creazione di dipendenza psicologica”, saranno facilmente colpiti gruppi più piccoli, privi di risorse, oppure impopolari per i loro valori e idee. Le accuse di manipolazione psicologica rivolte all’Opus Dei da pubblici ministeri in Argentina (dove un procedimento penale è stato da poco avviato) e altrove dimostrano che neppure realtà ufficialmente riconosciute dalle religioni maggioritarie sono al sicuro.
La proposta solleva anche problemi di legittimità costituzionale, posto che la sentenza 96/1981 della Corte Costituzionale, che dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’articolo 603 del codice penale sul plagio, non ha – come sostengono i promotori della proposta di legge – lasciato un vuoto legislativo ma ha affermato che fissare un chiaro punto di discrimine fra un’intensa ma lecita persuasione – all’opera, per esempio, nei conventi e monasteri e nei corpi speciali dell’esercito – e il “plagio” o “manipolazione mentale” è impossibile. Giova ricordare che la sentenza riguardava Padre Emilio Grasso, lodato da diversi Pontefici per le sue opere umanitarie. I genitori di suoi discepoli che avevano lasciato gli agi di famiglie borghesi per dedicarsi al servizio dei poveri più poveri ritenevano che la scelta dei loro figli fosse inspiegabile senza ipotizzare che Padre Grasso avesse utilizzato sofisticate tecniche di manipolazione mentale.
In verità – come quella sentenza riconosceva – a meno che si usino violenze o droghe (ricadendo così in reati già previsti da altre norme) non è possibile separare una tecnica di persuasione dal contenuto cui si intende persuadere. Chi considera un determinato contenuto inaccettabile sosterrà che solo tramite il “lavaggio del cervello”è stato possibile persuadere qualcuno ad accettarlo.
Fra le numerose organizzazioni chiamate “sette” dai loro oppositori – molte delle quali hanno credenze che la maggioranza di noi considera bizzarre, ma non commettono reati – ci sono gruppi responsabili di crimini, dalla truffa alla violenza carnale? Certamente sì. Ma questi reati sono già puniti dalle norme penali in vigore, mentre incriminare la “manipolazione mentale” rischia di creare pericoli per molte organizzazioni religiose il cui solo crimine è essere, agli occhi di qualcuno, impopolari.
Massimo Introvigne,
sociologo, direttore del CESNUR (Centro Studi Nuove Religioni)