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 La Corte costituzionale ha fissato l’udienza del prossimo 9 ottobre per la discussione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Pisa, con ordinanza depositata il 15 marzo 2018, nei confronti  degli articoli 449 del codice civile, 29 co. 2, d.P.R. n. 396 del 2000, 250 del codice civile e 5 e 8, l. n. 40 del 2004 (la legge sulla fecondazione artificiale). L’insieme di queste disposizioni è contestata nella parte «in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile ex art. 33, l. n. 218/1995, per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 30 e 117 della Costituzione (in relazione agli artt. 3 e 7 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176/1991)».
 
L’ordinanza del  Tribunale di Pisa illustra le ragioni per le quali nel nostro ordinamento non è possibile ricavare una norma che consenta a due donne (nel caso concreto a una madre partoriente di nazionalità straniera e a una donna italiana che ha prestato il consenso alla fecondazione eterologa) di ottenere la formazione dell’atto di nascita del figlio concepito ricorrendo alla fecondazione eterologa, neppure invocando la legge nazionale della donna che ha dato alla luce il bambino. Sono evidenti gli effetti negativi che comporterebbe laccoglimento della questione sollevata, anche in termini di legittimazione della maternità surrogata.
 
 Come già accaduto di fronte alla questione sollevata dalla Corte di assise di Milano in ordine alla legittimità costituzionale del reato di agevolazione al suicidio, anche in questa vicenda il Centro studi Livatino ha depositato nei termini un atto di intervento nella cancelleria della Consulta. Latto di intervento è stato redatto dal prof. avv. Mauro Paladini e dal prof. avv. Maurizio Cecchetti.
 
 Pubblichiamo nuovamente il testo dell’atto di intervento.

 

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