- Il diritto alla vita nell’ordinamento italiano
Il diritto alla vita costituisce il primo dei diritti fondamentali, in quanto presupposto per il godimento di tutti gli altri. Esso appartiene all’insieme dei diritti inviolabili della persona “che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l’espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – «all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana»”, che “non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali” (Corte cost., sent. n. 35 del 1997). Il diritto alla vita non è solo inviolabile, ma presenta anche i caratteri della indisponibilità e della irrinunciabilità.
Ogni iniziativa legislativa in materia di fine vita non può prescindere da questa premessa.
2. Le ragioni che portano a qualificare un diritto come indisponibile
Ci sono situazioni in cui un determinato diritto non è solo inviolabile da parte di terzi, ma è anche qualificato dall’ordinamento come indisponibile da parte del suo titolare. Quando ciò accade l’ordinamento formula un giudizio di valore secondo cui il titolare di tale diritto non può rinunciarvi senza rinunciare contestualmente a una prerogativa propria della sua persona. Rinunciare a un diritto indisponibile, sacrificandolo, comporta compiere un atto contrario all’essere o alla dignità dell’uomo. Per questo motivo qualificare un diritto come diritto indisponibile significa proteggere la persona anche quando questa non è consapevole del valore del bene che le spetta e del legame indissolubile fra quel bene e la propria dignità. Qualificare certi diritti come indisponibili significa prendersi cura delle persone deboli e vulnerabili perché sono proprio queste che vi rinunciano più facilmente, a volte in vista di un beneficio immediato e apparente. Quando l’ordinamento qualifica un certo bene come indisponibile ricorre allo strumento della legge penale non per punire chi di tale bene dispone, ma per punire il terzo che aiuta il titolare a distruggere il suo bene, oppure che, approfittando della debolezza altrui, ottiene un vantaggio dall’atto dispositivo. È questo il caso, ad es., della persona maggiore di età che compie atti sessuali con l’infraquattordicenne consenziente.
3. Cosa comporta qualificare la vita come diritto indisponibile?
Il diritto alla vita è il diritto indisponibile per eccellenza. Come ha affermato, infatti, la stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Pretty c. Regno Unito del 29 aprile 2002, il diritto alla vita non può ricomprendere il diritto a morire, che è il suo contrario. Coerentemente con tale impostazione, in Italia sono oggi puniti l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) e l’istigazione e l’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.).
Affermare che la vita è un bene indisponibile significa formulare un giudizio incondizionato di valore secondo cui ogni vita umana merita di essere conservata perché è portatrice di un valore a prescindere dalle condizioni in concreto della persona; un simile giudizio non comporta obbligare a vivere chi si tolga la vita né punire chi tenti di suicidarsi, ma implica che la scelta del soggetto di darsi la morte non sia accompagnata da un giudizio adesivo né di indifferenza da parte dell’ordinamento, ma piuttosto da un giudizio di disvalore e di contrarietà al diritto. Siffatto giudizio è l’espressione più alta e al tempo stesso più elementare con cui i consociati esprimono reciprocamente un dovere di solidarietà: è la base dell’ordinamento giuridico che si fonda, appunto, sul riconoscimento del valore incondizionato e irrevocabile della vita propria e altrui.
Se, al contrario, il diritto alla vita fosse disciplinato in modo da renderlo disponibile da parte del suo titolare, s’intaccherebbe uno dei tratti essenziali dell’ordine giuridico, con ricadute di sistema epocali. Infatti, se si può rinunciare al diritto alla vita, sia pure in presenza di condizioni eccezionali, perché non si può farlo per qualsiasi altro diritto, ad es. donando un proprio organo anche se non doppio o riproducibile? Perché non si può mettere, da vivo, il proprio corpo al servizio della scienza? Se il diritto alla vita è rinunciabile, perché in una prospettiva più ampia non si può rinunciare alla libertà personale? Si tratta, infatti, di diritti che si fondano tutti sul diritto alla vita. Se quest’ultimo è disponibile, perché essi non possono esserlo?
Come si coglie dagli esempi precedenti, la categoria della indisponibilità è essa stessa irrinunciabile per un ordinamento realmente orientato alla centralità della persona.
4. In che senso la sentenza n. 242 del 2019 ha introdotto una deroga al principio di indisponibilità del diritto alla vita?
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 242 del 2019, ha demandato al giudice il compito di non punire l’assistenza al suicidio in presenza di condizioni eccezionali. Trattasi delle note condizioni della patologia irreversibile, della sofferenza intollerabile fisica o psicologica, della tenuta in vita del paziente tramite trattamento di sostegno vitale, della piena capacità del paziente di assumere decisioni libere e consapevoli. Ad esse si aggiungono le condizioni procedurali previste dal dispositivo della sentenza n. 242. A tale decisione la Corte è giunta sulla base di un giudizio di analogia tra la situazione del malato che, in applicazione della disciplina di cui alla L. n. 219 del 2017, desiderando morire, chiede l’interruzione del trattamento di sostegno vitale e la sedazione profonda e quella del malato che chiede di essere aiutato a suicidarsi con un atto positivo. La sentenza del 2019 ha in effetti introdotto nel nostro ordinamento, sulla base di tale equiparazione, una deroga inedita al principio di indisponibilità della vita umana.
5. L’equiparazione, fatta dalla Corte costituzionale, tra rifiuto/interruzione della cura, in vista della morte, e atto di aiuto al suicidio è condivisibile?
Il giudizio di equiparazione tra rifiuto/interruzione della cura, in vista della morte, e atto di aiuto al suicidio – equiparazione su cui la Corte costituzionale ha fondato il giudizio di parziale illegittimità dell’art. 580 c.p. nel 2019, introducendo un’ipotesi di suicidio assistito non punibile – ha incontrato forti critiche da parte di giuristi, bioeticisti e operatori sanitari. La situazione, infatti, di chi rifiuta o interrompe la cura di sostegno vitale, seppur in vista della morte, è irriducibilmente diversa da quella di chi chiede di essere aiutato a darsi la morte con un atto positivo. La differenza è tanto evidente che, a fronte di siffatta equiparazione già operata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 207 del 2018, il Comitato nazionale per la Bioetica, il 18 luglio 2019, è intervenuto con il parere Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito, criticando con fermezza l’“accostamento tra il rifiuto al trattamento in forza della L. 219/2017 e l’assistenza al suicidio medicalizzato, al fine di giustificare per alcuni casi la legittimità di quest’ultima” (Parere, p. 12) e affermando, in senso contrario, che “[…] permane netta una differenza di fatto, con effetti sul piano etico e giuridico, tra il paziente libero di rifiutare o di accettare un trattamento terapeutico e il paziente che chiede di farsi aiutare a morire (aiuto al suicidio). Una cosa è sospendere o rifiutare trattamenti terapeutici per lasciare che la malattia faccia il proprio corso; altra cosa è chiedere ad un terzo, per esempio ad un medico, un intervento finalizzato all’aiuto nel suicidio” (ibidem). Ancora si legge nel Parere: “Si tratta di affrontare due situazioni giuridicamente diverse: l’una ammessa in forza dell’art. 32, comma 2 della Carta costituzionale e della L. 219/2017; l’altra, vietata sulla scorta del principio ‘non uccidere’, posto a fondamento del vivere sociale le cui eventuali eccezioni non possono essere invocate per analogia, ma in merito alla loro possibile liceità, essere semmai oggetto di una decisione specifica da parte della Corte costituzionale o del legislatore” (ibidem).
Si deve osservare come il giudizio sopra riportato sia particolarmente autorevole perché è l’esito di una riflessione che prescinde dalle opzioni finali degli allora componenti il Comitato, al cui interno erano maturate distinte posizioni: una, contraria alla legittimazione etica e giuridica del suicidio medicalmente assistito; un’altra, favorevole; la terza, volta a sostenere l’inappropriatezza, dinnanzi alle situazioni considerate nell’ordinanza n. 207, del concetto di suicidio, posto che l’atto del malato sarebbe stato volto non a uccidersi, bensì a liberarsi dal corpo.
6. Il sistema di tutela dei diritti umani disciplinato dalla C.E.D.U. impone agli Stati di introdurre il suicidio assistito?
No, al contrario la Corte Edu nel caso Karsai c. Ungheria nel giugno 2024 ha affermato, in continuità con i precedenti pronunciamenti, che dall’art. 8 C.E.D.U., cioè dal diritto alla vita privata e familiare, non deriva un obbligo per gli Stati di introdurre nella legislazione interna una disciplina sul suicidio assistito, rientrando tale materia nel margine di apprezzamento dello Stato. Senza poter ripercorrere in questa sede i passaggi della sentenza Karsai – la quale, tra l’altro, insiste sulle cure palliative come strumento per garantire una morte dignitosa – si deve ricordare che la Corte EDU ha rammentato che la maggioranza degli Stati aderenti al Consiglio d’Europa puniscano l’aiuto al suicidio e che non vi siano nelle fonti internazionali e nella Convenzione di Oviedo norme che impongano agli Stati di introdurre il suicidio assistito. La sentenza europea ribadisce, pertanto, che un’opzione normativa interna sul fine vita che non contempli la morte medicalmente assistita non contrasta con la tutela sovranazionale dei diritti fondamentali che fa capo al Consiglio d’Europa e alla Corte EDU.
7. Quali interventi si potrebbero operare sul piano penale con un intervento legislativo?
a. Un intervento sul piano penale coerente con la conservazione del principio di indisponibilità della vita umana può consistere in un’eventuale modifica della disciplina sanzionatoria che preveda, così come fa il D.D.L. n. 1083 (Paroli, Zanettin, Gasparri, Damiani, De Rosa, Galliani, Occhiuto, Rosso, Silvestro e Ternullo), un’attenuazione della pena quando la condotta di aiuto al suicidio è commessa in situazioni eccezionali, connesse alla sofferenza del malato e al turbamento che tale stato di sofferenza causa ai conviventi. L’intervento costituirebbe una legittima scelta del legislatore, volta a porre rimedio all’assenza di tutela ingenerata dalla sentenza n. 242 del 2019 che ha introdotto – sulla base di una premessa di fatto assai dubbia e controversa (per non dire fallace), vale a dire l’equiparazione tra interruzione della cura e richiesta di aiuto a darsi la morte – un’ipotesi di non punibilità del suicidio assistito, da cui è derivata nell’ordinamento penale italiano una inevitabile e inaccettabile variazione di tutela penale del bene vita, a seconda delle condizioni in concreto del suo titolare.
b. Questa prima modifica si potrebbe accompagnare con l’introduzione di una norma restrittiva della punibilità che aggiunga un 2° per. all’art. 580, comma 1, c.p. del seguente tenore: “Agevola in qualsiasi modo l’esecuzione dell’altrui suicidio esclusivamente colui che supporta materialmente il suicida nel compimento dell’atto di procurarsi la morte, anche fornendo mezzi utilizzati a tal fine”.
8. Quali eventuali interventi sono possibili sulla L. n. 219 del 2017?
Ancorché l’equiparazione tra interruzione del trattamento salvavita e richiesta di aiuto al suicidio non sia condivisibile sul piano etico e giuridico, l’introduzione di un’ipotesi di non punibilità del suicidio assistito è stata resa possibile a causa dall’ambiguità latente della L. n. 219 del 2017, il cui art. 1, comma 5, assegna al malato un diritto soggettivo alla rinuncia o al rifiuto del trattamento necessario alla sopravvivenza. È pur vero che il successivo comma 6 prevede che il paziente non possa esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; tuttavia, l’attuale formulazione del menzionato comma 5, non facendo alcun richiamo neppure indiretto al principio di beneficialità come limite all’esercizio del diritto di autodeterminazione terapeutica, apre (ed effettivamente ha aperto) ad una possibile applicazione della disciplina in chiave eutanasica.
Movendo da tali rilievi, in sede di intervento normativo, è auspicabile che si escluda, pertanto, il rischio di una lettura eutanasica della L. n. 219 del 2017, laddove sembra imporre al personale sanitario non il semplice rispetto della volontà del paziente di non curarsi (che certo non può essere messo in discussione), ma anche l’interruzione di trattamenti di sostegno vitale proporzionati, richiesta dallo stesso paziente, e dunque una condotta idonea a cagionare la morte di un uomo. La stessa Corte costituzionale, del resto, pur deducendo la non punibilità dell’assistenza medica al suicidio da questa previsione normativa, esclude che il personale sanitario possa essere obbligato a una tale condotta.
Alla luce di quanto detto, la novella potrebbe avere ad oggetto il comma 6, 2° per., dell’art. 1, sostituendolo con la seguente formulazione: “Il paziente non può esigere trattamenti sanitari né l’interruzione del trattamento quando i trattamenti o l’interruzione siano contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali”. Una simile modifica pare idonea a riequilibrare il bilanciamento tra autodeterminazione e diritto alla salute, dando maggior rilievo al principio di beneficialità nella scelta di cura.
9. L’assenza di un vincolo per il legislatore alla depenalizzazione e alla legalizzazione del suicidio assistito anche dopo la sentenza n. 242 del 2019
L’intervento nei termini anzidetti sulla L. n. 219 del 2017 avrebbe altresì il pregio di superare ogni incertezza sui vincoli eventualmente posti dalla Corte costituzionale all’intervento del legislatore.
È vero che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 242 del 2019, ha consentito al giudice di non punire l’assistenza al suicidio in presenza di condizioni eccezionali. Tuttavia, il giudicato costituzionale riguarda la “situazione normativa” (Ruggeri-Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, VII ed., 107), cioè quel congiunto di norme e fatti che si pone alla base della questione di legittimità costituzionale. Una normativa in materia di fine vita non potrà, dunque, riproporre la “situazione normativa” dichiarata illegittima nella suddetta sentenza. Ove, però, intervenendo nei termini anzidetti sulla L. n. 219, si riassegnasse maggiore rilievo al principio di beneficialità della cura, si infrangerebbe uno dei pilastri della motivazione della sentenza n. 242 nella parte in cui equipara rifiuto della cura e richiesta di morte assistita. Sarebbe così mutata la situazione normativa, da cui il venir meno del giudicato costituzionale.
Aldilà di quanto ora osservato, si deve segnalare che, fermo restando un obbligo di reciproca cooperazione tra legislatore e giudice delle leggi, è comunque assai discussa, su di un piano generale, la configurabilità in capo al legislatore di moniti insuperabili imposti dalla Corte costituzionale con le proprie decisioni. Ciò è vero anche per i moniti “costituzionali” che si sostanziano, come è stato detto dalla dottrina costituzionalistica, “nell’affermazione e nella esplicitazione di obblighi derivanti dalla Costituzione (moniti, dunque di legittimità costituzionale)” (Zagrebelsky-Marcenò, Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni2, Bologna, 2018, 255). Se, infatti, i moniti formulati dal giudice delle leggi fossero vincolanti per il Parlamento, verrebbe a modificarsi il ruolo stesso della Corte e, di conseguenza, l’equilibrio tra i poteri dello Stato; il suo ruolo diventerebbe, infatti, consultivo, preventivo e astratto, “l’esatto contrario del sistema positivamente sancito dalla Costituzione e dalle leggi successive, le quali hanno voluto un ruolo successivo, repressivo e concreto” (ibidem).
Il rilievo ora svolto, volto a ridimensionare la vincolatività per il legislatore dei moniti contenuti nelle decisioni della Consulta, merita particolare attenzione se si considera il ruolo sempre più pervasivo della giurisprudenza costituzionale, ben descritto nel 2020 dall’allora presidente Giancarlo Coraggio, quando spiegava che “[…] l’emergere con forza di nuovi diritti fondamentali privi di tutela e l’esigenza sempre più avvertita di garantirli, hanno reso indispensabile e doveroso l’intervento della Corte, anche quando esso presuppone l’esercizio di discrezionalità” (www.cortecostituzionale.it/annuario2020/intervista-presidente.html). Se, dunque, la Corte estende il proprio sindacato, assumendo le decisioni che le spettano in virtù di un esercizio di discrezionalità, tanto più si riduce l’effetto vincolante del monito eventualmente contenuto nella decisione, perché quest’ultima è frutto di una interpretazione, per appunto, discrezionale e, come tale, non obbligata della fonte costituzionale.
La sentenza n. 242 rappresenta un esempio emblematico di decisione discrezionale, tant’è che il suo supporto motivazionale, cioè l’equiparazione tra interruzione del trattamento e richiesta di suicidio assistito, è stato messo fortemente in dubbio già a distanza di pochi mesi dall’ordinanza n. 207 del 2018 dal Comitato nazionale per la Bioetica.
10. Il politico cattolico può dare il proprio apporto a soluzioni legislative volte a legalizzare il suicidio assistito?
Il Centro Studi Livatino ritiene che la legalizzazione del suicidio assistito sia scelta contraria alla dignità dell’uomo e al rispetto del diritto alla vita. Ad un simile giudizio può giungersi muovendo da una verità di ragione, che vincola a riconoscere il rispetto della vita umana in ogni condizione, senza poter derogare al principio di indisponibilità.
Essendo il Centro Studi Livatino (pur nella propria autonomia, prevista da Statuto, da ogni istituzione religiosa) un’associazione che si ispira alla figura e all’esempio del magistrato Rosario Livatino, beatificato dalla Chiesa cattolica, ritiene di dover ricordare con fermezza che il suicidio assistito (e non solo l’eutanasia) è stato più volte giudicato contrario all’insegnamento morale della Chiesa cattolica.
Si legge, da ultimo, nella Dichiarazione Samaritanus Bonus della Congregazione per la Dottrina della Fede (oggi Dicastero) del 2020: “Quand’anche la domanda di eutanasia nasca da un’angoscia e da una disperazione, e «benché in casi del genere la responsabilità personale possa esser diminuita o perfino non sussistere, tuttavia l’errore di giudizio della coscienza – fosse pure in buona fede – non modifica la natura dell’atto omicida, che in sé rimane sempre inammissibile» [(Iura et Bona, II)]. Lo stesso dicasi per il suicidio assistito. Tali pratiche non sono mai un autentico aiuto al malato, ma un aiuto a morire”. (Samaritanus bonus, V.1; nello stesso senso v. anche Dichiarazione Dignitas Infinita, 51 ss.).
Quanto, poi, alle iniziative per la legalizzazione di tale pratica, si legge nello stesso documento: “Coloro che approvano leggi sull’eutanasia e sul suicidio assistito si rendono, pertanto, complici del grave peccato che altri eseguiranno. Costoro sono altresì colpevoli di scandalo perché tali leggi contribuiscono a deformare la coscienza, anche dei fedeli” (V.1).
Già nella Evangelium vitae, S. Giovanni Paolo II, d’altronde, insegnava: “Condividere l’intenzione suicida di un altro e aiutarlo a realizzarla mediante il cosiddetto «suicidio assistito» significa farsi collaboratori, e qualche volta attori in prima persona, di un’ingiustizia, che non può mai essere giustificata, neppure quando fosse richiesta” (EV, n. 66).
A fronte di tali chiare indicazioni del magistero, il Centro Studi, consapevole della confusione che talora si è ingenerata nei media circa la posizione della Chiesa cattolica italiana sul tema, richiama il carattere vincolante dell’insegnamento ecclesiale di condanna del suicidio assistito. Di ciò non possono non tener conto i politici che affermino la propria identità cattolica.
Fermo restando, come già detto, che il principio di indisponibilità della vita umana è verità di ragione e non di fede.
Roma, 25 ottobre 2024
Centro Studi Rosario Livatino