Il Tribunale di Firenze con ordinanza del 30 aprile 2025 ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 579 c.p. “nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2, L. 219/2017, attui materialmente la volontà suicidiaria autonomamente e liberamente formatasi di persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona per impossibilità fisica e per l’assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di auto somministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 Cost.”.
La richiesta rivolta alla Consulta attiene al riconoscimento di un presunto, ma invero inesistente, “diritto fondamentale di autodeterminarsi nelle scelte terapeutiche in materia di fine vita, nella sua declinazione del diritto di scegliere, in modo libero, consapevole e informato, di procedere alla somministrazione del farmaco letale in modalità eteronoma e dunque da parte del personale sanitario”[1].
Il Tribunale toscano ha ritenuto sussistente una disparità di trattamento tra pazienti che conservano facoltà motorie, che consentono l’autosomministrazione del farmaco letale, e pazienti che non possono procedervi autonomamente, per via orale o venosa, i quali sarebbero ingiustamente privati del diritto all’autodeterminazione, irragionevolmente ristretto dalla punibilità, senza eccezioni, ex art. 579 c.p. della condotta del soggetto somministratore.
La censura del giudice a quo si basa sulla presunta esistenza di un vero e proprio diritto a morire, peraltro non solo con un atto di suicidio assistito, ma anche con un atto eutanasico, oggi precluso dalla norma che punisce l’omicidio del consenziente. Va, tuttavia, sottolineata, in senso contrario, l’assenza di un diritto a morire sia sotto forma di suicidio assistito che di accesso all’eutanasia. La Carta costituzionale italiana è, piuttosto, volta a garantire la salvaguardia della vita umana in ogni sua fase e prevede strumenti specifici per la tutela dei soggetti che si ritrovano in condizione di fragilità fisica e morale. Anche la giurisprudenza costituzionale più recente sul fine vita ha affermato il dovere dello Stato di proteggere la vita di ciascun individuo nel rispetto dell’art. 2 della Costituzione e dell’art. 2 CEDU[2].
A riprova di quanto finora detto, la stessa Consulta, nella sentenza n. 135 del 2024, non ha solo escluso l’estensione dei casi di suicidio assistito non punibile, ma ha anche evidenziato la necessità anzitutto di prevenirlo mediante il ricorso a strumenti di cura e di sostegno sociale e sanitario al malato e alla sua famiglia. Un simile approccio si rinviene nella successiva sentenza n. 66 del 2025.
L’accoglimento della pendente questione di costituzionalità comporterebbe la compressione della soglia minima di tutela della vita umana, che si impone al legislatore. Tale prospettiva non appare condivisibile perché comporta una visione totalmente individualistica, intesa come diritto ad essere lasciati soli, contrastante con la Costituzione italiana, la quale presenta una forte impronta solidaristica.
La vita della persona umana viene tutelata dal legislatore rispetto ad atti anticonservativi non solo nell’interesse del singolo, ma anche nell’interesse della comunità cui il soggetto appartiene, perché essa, come ben spiega Antonio Ruggeri, è arricchita dall’esistenza dei suoi singoli componenti[3]. Tale tutela è approntata mediante la previsione di due distinte norme: l’omicidio del consenziente, punito dall’art. 579 c.p., e l’aiuto o istigazione al suicidio ex art. 580 c.p.
Ancorché le due norme siano entrambe espressione del principio di indisponibilità della vita umana, non può rinunciarsi a chiarire i loro aspetti differenziali: l’art. 579 c.p. assolve una funzione sistematica volta all’enunciazione non solo dell’indisponibilità della vita da parte del singolo, ma anche della inviolabilità del bene da parte di terzi, pur a fronte di una volontà contraria del suo titolare. La ratio sottesa alla scelta operata dal legislatore consiste nella fondamentale tutela della vita di soggetti deboli, ma, in fondo, anche della loro autodeterminazione che rischia di subire condizionamenti o pressioni da parte di una società che potrebbe incentivare, anche indirettamente, scelte anticonservative per disfarsi dei costi e delle problematiche degli individui sofferenti. L’art. 579 c.p. punisce, pertanto, anche l’attività del medico che cagiona la morte con un farmaco letale, realizzando una condotta di causazione diretta ed esclusiva della morte, al contrario di quanto accade nel caso della attività istigativa o agevolatrice di cui all’art. 580 c.p. In quest’ultimo caso, la condotta consiste nella partecipazione morale o materiale all’altrui suicidio; la partecipazione morale a sua volta può assumere due forme: la determinazione, nel caso in cui il soggetto agente fa sorgere nel soggetto il proposito suicida, oppure il rafforzamento di un proposito già presente. La partecipazione è, poi, materiale quando l’agente agevola in qualsiasi modo l’esecuzione di un proposito criminoso altrui. Al fine di integrare la fattispecie incriminatrice in esame, non è sufficiente la realizzazione di una delle condotte partecipative ora descritte, ma deve necessariamente derivarne il suicidio o perlomeno il tentativo di suicidio con relative lesioni gravi o gravissime.
La distinzione tra l’art. 579 e l’art. 580 c.p. attiene quindi al modo col quale l’evento viene realizzato: nell’art. 580 c.p. è la stessa vittima a provocarlo, mentre nel caso dell’omicidio del consenziente esso è opera di un terzo, il quale si sostituisce al paziente.
L’esistenza nell’ordinamento dell’art.579 c.p. è il frutto di un delicato equilibrio che se da un lato intende garantire la tutela della vita, sancendone la inviolabilità anche a fronte di una volontà di segno contrario del suo titolare, dall’altro consente un significativo alleggerimento della reazione sanzionatoria, per le ragioni di pietà (implicite nella fattispecie) che muovono il soggetto agente ad uccidere[4].
A tal proposito, essendovi il rischio di una utilizzazione strumentale in senso fortemente opportunistico dell’art. 579 c.p., allo scopo di beneficiare illegittimamente di un trattamento punitivo più mite rispetto a quello previsto per l’omicidio comune, la giurisprudenza esige un accertamento rigoroso dell’effettivo consenso della vittima che deve essere serio, esplicito e non equivoco, nonché perdurante fino alla commissione del fatto. Data la delicatezza degli interessi in gioco il legislatore richiede che il consenso abbia particolari caratteristiche: deve provenire dal titolare del bene, il quale deve essere altresì in grado di manifestarlo come frutto di una scelta consapevole e libera.
I rispettivi ambiti applicativi degli artt. 579 e 580 c.p. sono dunque chiari: nel secondo, come detto, il decorso della vicenda resta per intero nelle mani di chi si dà la morte, nel primo l’uccisione è cagionata da un terzo. La netta distinzione tra i due reati trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che “si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all’aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l’iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima avrà conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria”[5].
A fronte di siffatto quadro, l’intervento della Corte costituzionale in termini di accoglimento della q.l.c. sollevata dal Tribunale di Firenze scardinerebbe il principio dell’indisponibilità della vita e, in termini ancor più evidenti, dell’intangibilità personale, ricavabile a livello costituzionale, dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. Un simile esito si porrebbe in contrasto con quanto disposto dalla stessa Consulta nella sentenza n. 66 del 2025, che ha ribadito a chiare lettere l’urgenza di interventi legislativi che, nell’ambito della disciplina sul fine vita, prevengano l’insorgenza di scelte suicide, deleterie non solo per il paziente stesso, ma anche per l’intera comunità umana.
Marialiberata Di Feo
Avvocato e Dottoressa di ricerca presso l’Università Europea di Roma
[1] Cfr. par. 1 della ordinanza di rimessione.
[2] Sent. n. 242 del 2019; ord. 207 del 2018.
[3] Cfr. A. Ruggeri, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine d C. Cost. n. 207/2018), in Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto, a cura di M. Ronco, Torino, 2019, pp. 1 ss.
[4] Bartoli, Pellissero, Seminara, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale,III ed., Torino, 2024, 50 evidenziano che «sul piano storico, tale reato non era previsto dal codice italiano del 1889 e la riconduzione del relativo fatto all’interno della fattispecie di omicidio (…) era stata contrastata dalla giurisprudenza con clamorose assoluzioni, fondate sull’incapacità di intendere e volere dell’imputato al momento dell’azione. Proprio per porre fine a questa prassi il codice del 1930 introdusse l’art. 579: quindi, non allo scopo di ridurre la pena, bensì per vincolare il giudice ad infliggerla».
[5] Cass. n. 26015 del 2023.