Audizione innanzi alla VI Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana della dott.ssa Nunzia Decembrino (Network “Ditelo sui tetti”) – 25 giugno 2025.
Il tema che oggi ci riunisce – il Disegno Di Legge Regionale n.553-713 sul suicidio medicalmente assistito – è profondo e delicato e richiede un confronto adeguato, fondato, rispettoso, non viziato da urgenze ideologiche. In esso, infatti, si cela il cuore della “questione antropologica” di cui è intrisa questa epoca, e questo Parlamento Regionale sta discutendo se la libertà di autodeterminazione, come valore, debba prevalere sulla difesa della vita come diritto fondamentale, inalienabile e indisponibile, da cui derivano tutti gli altri diritti civili e la cui integrità e dignità non viene meno in caso di malattia.
Cercherò di trattare qui brevemente, sotto i profili giuridico, medico ed etico, le criticità del DDL in esame, e avanza alcune proposte alternative concrete, rispettose della Costituzione, della dignità umana e della missione del Servizio Sanitario Regionale.
Primo. Il quadro normativo nazionale sul fine vita è incompleto, non assente.
La sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, cui la proposta di legge in discussone fa riferimento, ha escluso la punibilità dell’aiuto al suicidio, punita sec. l’art 580 Codice Penale, solo in casi eccezionali e ben delimitati, ma non ha istituito un diritto al suicidio assistito, né ha obbligato lo Stato – tantomeno le Regioni – a fornirlo. Nella sentenza, infatti si legge: “la declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici”. La Corte quindi ha inteso definire l’area di non punibilità dell’aiuto “al suicidio autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente». Nel farlo, ha rivolto un appello al Parlamento a legiferare, cosa che non è ancora avvenuta.
In questo vuoto normativo, si stanno inserendo iniziative regionali che scavalcano la competenza statale e rischiano di creare disomogeneità nei diritti fondamentali. Ma perché il legislatore non è intervenuto? Per ignavia? O forse perché è ben consapevole che tentare di definire per legge quale condizione di vita sia insostenibile equivale ad individuare i parametri per cui una vita non è degna di essere vissuta? Forse non è intervenuto perché consapevole che le leggi attuali in materia di consenso informato e sospensione volontaria delle cure, incluse nutrizione e idratazione, consentono già oggi di interrompere, nell’ambito del rapporto medico-paziente, cure ritenute futili o sproporzionate ed evitare l’accanimento terapeutico? Forse il legislatore nazionale non è intervenuto perché consapevole che dietro la richiesta di legalizzare il suicidio assistito si cela il desiderio di introdurre in Italia leggi eutanasiche, come ampiamente dimostrato dai casi più recenti di individui accompagnati al suicidio in Svizzera, quando non si trovavano ancora in condizione di essere supportati da mezzi di sostegno vitale, che rappresenta un requisito indispensabile secondo la sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale. Questa deriva non è per nulla sottovalutare e basta guardare ai vicini Paesi Bassi per sapere quanto facilmente si allarghino le maglie di certe leggi. Nei Paesi Bassi l’eutanasia è legale dal 2002 e con un incremento costante di richieste oggi è autorizzata anche per i minori, per i depressi, per coloro che sono affetti da malattie mentali e anche da “stanchezza di vivere”.
Secondo. Il Disegno di Legge 553-713 presenta gravi profili di incostituzionalità.
Invade le competenze statali in materia penale e di determinazione dei LEA, e trasforma surrettiziamente un’area di non punibilità in un diritto positivo, da garantire entro scadenze vincolanti. Non prevede l’obiezione di coscienza per i medici, violando la libertà personale e professionale garantita dalla Costituzione; crea un danno erariale, dovendo garantire prestazioni extra-LEA, e crea una concorrenza tra percorsi di cura e prevenzione e percorsi suicidiari che aggraverebbe ulteriormente i tempi di attesa per prestazioni previste dai LEA. Si arriverebbe cioè al paradosso di poter accedere al suicidio assistito, a carico del sistema sanitario regionale, entro 42 giorni al massimo dalla richiesta, quando i tempi per effettuare una procedura diagnostica o di follow-up possono essere dilazionati di 6 mesi o più.
Terzo. L’esperienza di altre Regioni ci mette in guardia.
La legge toscana, simile a quella oggi in discussione, è già stata impugnata dal Governo per incostituzionalità. In molte altre Regioni, proposte analoghe sono state respinte o bloccate, anche da giunte favorevoli sul piano ideologico, proprio per le criticità tecniche e sanitarie e in virtù del parere dell’avvocatura dello stato al Friuli-Venezia-Giulia del 15-11-2023. Procedere in Sicilia su questa strada significherebbe ripetere un errore già censurato, esponendo la Regione a un conflitto istituzionale certo, oltre che a una perdita di credibilità.
Quarto. Sul piano medico ed etico, la proposta è culturalmente e professionalmente inaccettabile.
Innanzitutto, i criteri previsti per l’accesso al suicidio assistito sono vaghi, non oggettivi, e difficilmente valutabili in tempi brevi. Cosa è da ritenere sostegno vitale?
Ma soprattutto, il suicidio assistito non è un atto medico, e ridurlo a procedura sanitaria significa snaturare la medicina, trasformando i medici da curanti in meri esecutori di una volontà mortifera non necessariamente libera. Si ricorda che la finalità del Servizio Sanitario Nazionale, come stabilita nella sua legge istitutiva n. 833/78, è chiara e profonda: garantire la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, in attuazione dell’art. 32 della Costituzione italiana. Il rischio più grande è che persone fragili, anziane, sole o depresse arrivino a percepire la morte come un dovere, e non come una libera scelta.
Madame Cicely Saunders, fondatrice del primo Hospice moderno, il St. Christopher e del movimento dell’Hospice Care, che ha gettato le basi della moderna terapia del dolore, la pensava così: «Se uno parlasse della necessità di introdurre per legge l’eutanasia, soprattutto toglierebbe la terra sotto i piedi a un gran numero di persone vulnerabili, che molto facilmente penserebbero: “Ho il diritto di abbreviare la mia vita, e dunque ora ho il dovere di farlo, perché sono un peso per gli altri, e la mia vita come parte della società è ormai priva di valore”».
Questo è il motivo per cui, la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 66/25 raccomanda allo Stato di “contrastare derive sociali o culturali che inducano le persone malate a scelte suicide, quando invece ben potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche nel loro complesso”.
Quinto. Esistono alternative concrete, percorribili e doverose.
Il sistema sanitario ed il legislatore che voglia intervenire in riforma, ha quindi il dovere di chiedersi: cosa richiede un paziente con patologia inguaribile? Richiede che gli venga curato il dolore, chiede di avere una buona qualità di vita, chiede di non essere lasciato solo. La risposta a questi bisogni c’è ed è data dalle Cure Palliative (CP).
Perché siano efficaci però, le CP devono essere precoci (non sono le cure del fine vita), simultanee, erogate in un modello di rete che preveda la presa in carico globale e multidisciplinare della persona malata in vari setting assistenziali: domicilio, territorio, ospedale, hospice. Quando le cure palliative sono efficaci, la domanda di morire cala drasticamente, addirittura si può azzerare. Questo è un dato clinico e di esperti, avvalorato dal parere del Comitato Nazionale di Bioetica del dicembre 2023. Per questo le cure palliative fanno parte, queste si, dei LEA e devono essere garantite, sec. legge 219/2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), anche a chi volontariamente rifiuti o revochi un trattamento sanitario, costituendo un prerequisito indispensabile per avanzare richiesta di suicidio assistito sec. la sentenza 242/19. Per questo motivo il Network si è molto speso in questi anni per il potenziamento delle CP avendo ottenuto che nella Legge di Bilancio 2023, n. 197 del 29.12.2022, art. 1, comma 83 fosse inserito l’obbligo in capo alle Regioni di presentare progetti annuali di potenziamento delle cure palliative, per arrivare alla copertura del 90% del fabbisogno entro il 2028, come adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN a carico dello Stato.
Nell’anno 2023 è stato costituito presso AGENAS un Osservatorio nazionale sulle Cure Palliative. L’ultimo rapporto AGENAS sui dati siciliani ci dice che c’è ancora molto da fare per raggiungere l’obiettivo e garantire cure palliative a tutti coloro che ne hanno bisogno, considerato che circa il 60% è costituito da pazienti non oncologici, la cui presa in carico oggi copre solo il 30% circa degli aventi diritto. Si rilevano carenze di personale e di poste letto in Hospice (circa 300 sono stimati i posti letto carenti). In ambito pediatrico resta de definire il o i centri di coordinamento regionale, definire le reti di cure palliative pediatriche, completare la creazione dell’hospice previsto a Palermo dal piano di potenziamento. Allora vi domando: come può un malato affetto da patologia inguaribile, non adeguatamente preso in carico in un percorso palliativo, operare una scelta libera e ponderata sul fine vita?
Per quanto sinora esposto, noi proponiamo:
- La sospensione dell’iter del DDL regionale in attesa di una legge nazionale organica;
- Il rafforzamento delle reti di cure palliative, come previsto dalla legge 38/2010 e dalla Legge di bilancio 2023;
- L’avvio di una campagna regionale di informazione sui diritti nel fine vita per la popolazione;
- Il finanziamento di una grande campagna di formazione di personale specializzato in cure palliative;
- L’istituzione di un Tavolo tecnico permanente sul tema, con esperti di bioetica, giuristi, medici e rappresentanti della società civile;
- La promozione di una politica sussidiaria a sostegno della prossimità umana e sociale, con reti domiciliari, volontariato e sostegno ai caregiver.
In conclusione,
il tema del fine vita interpella tutti noi sul piano personale, culturale, etico e istituzionale. Richiede prudenza, rispetto e senso del limite. Richiede la lungimiranza di comprendere le conseguenze a lungo termine delle scelte adottate.
La Sicilia, con il suo parlamento più antico d’Europa, ha l’occasione storica di distinguersi non per accelerare la fine, ma per difendere la dignità della vita fino all’ultimo respiro. La via della prossimità, della cura e della solidarietà non è solo più umana. È l’unica costituzionale. Chiediamo a questo parlamento di fare proprie le parole della Saunders che ad ogni malato diceva. “Tu sei importante perché sei tu, e sei importante fino all’ultimo momento della tua vita. Faremo ogni cosa possibile non solo per permetterti di morire in pace, ma anche per farti vivere fino al momento della tua morte”.