In caso di separazione genitoriale, con riferimento al pernotto del figlio presso il genitore non collocatario, non vi è alcuna disposizione di legge che prescriva dei limiti in ragione della tenera età del bambino. La giurisprudenza ha individuato l’età dei tre anni quale tendenziale riferimento, fermo restando che qualsiasi decisione deve sempre tener conto del superiore interesse del singolo minore coinvolto e, pertanto, in concreto, il pernotto presso il genitore non collocatario può essere disposto anche laddove il bambino abbia un’età inferiore ai tre anni.

Una delle questioni su cui non di rado si discute nelle aule giudiziarie, nei casi di separazione o regolamentazione dei rapporti genitoriali con bambini molto piccoli, riguarda la possibilità per i genitori non collocatari di ricomprendere nella calendarizzazione delle visite anche alcuni giorni di pernotto. La richiesta ha da sempre interessato soprattutto i padri, in quanto in genere il collocamento prevalente è stato (ed è) disposto presso la madre. La questione, in sintesi, attiene alla capacità della figura paterna  − al pari di quella materna − di soddisfare le specifiche esigenze di accudimento del figlio di tenera età.

La prassi giurisprudenziale che si è formata negli anni è stata in genere quella di ritenere preferibile escludere il pernotto presso il padre al di sotto del terzo anno di età del bambino e di modularne gradualmente l’introduzione nel regime delle visite. Secondo il Tribunale di Roma (decreto 5 maggio 2017), ad esempio, «nei primi anni di vita del bambino, l’universo conoscitivo si identifica prevalentemente con un referente, in genere costituito con la figura materna o comunque dall’adulto di riferimento […] questo esclude che le figure genitoriali possano avere nei primi anni di vita del bambino pari rilevanza. A partire dal compimento del terzo anno di vita del minore si potrà introdurre il pernottamento consecutivo». Vi sono state tuttavia anche pronunce di segno diverso, sia nel senso di disporre il pernotto presso il padre di bambini di età inferiore ai tre anni, sia nel senso di prevedere un limite più ampio.

Lo stesso Tribunale di Roma (decreto 11 marzo 2016), ad esempio, ha disposto le visite del padre con la figlia di un anno e mezzo prevedendo da subito il pernotto e stabilendo un graduale aumento dello stesso al compimento del secondo e del terzo anno di età. Diversamente, la Corte di Appello di Perugia (decreto del 25 marzo 2010, confermato da Cass., sentenza n. 19594 del 26/09/2011), ha ritenuto rispondente all’interesse del minore prevedere l’introduzione del pernotto soltanto dal compimento del quarto anno di età.

La Corte di Cassazione è tornata di recente sull’argomento, confermando, con l’ordinanza n. 19069 dell’11/07/2024, la decisione della Corte d’Appello di Ancona di escludere il pernotto presso il padre fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Come osservato dalla Suprema Corte, «i giudici di merito, con motivazione chiara, comprensibile e congrua hanno ritenuto che i tempi di bigenitorialità “paritetici” e l’estensione dei pernotti presso l’abitazione del padre non fossero conciliabili con la tenera età del figlio, che al momento della presentazione del ricorso in primo grado aveva appena mesi 16 di vita ed era ancora allattato al seno dalla madre».

Il riferimento all’età del bambino non deve però trarre in inganno. Anche se a livello di prassi giudiziaria, tendenzialmente, il terzo anno di età del bambino è stato preso come riferimento per l’introduzione del pernotto nel calendario delle visite genitoriali, tuttavia, il mero dato anagrafico (ossia l’età inferiore ai tre anni) non è di per sé ostativo alla previsione del pernotto presso il padre. Fra le pronunce “restrittive” e quelle più “aperte” non vi è alcun contrasto giurisprudenziale, fondandosi tutte sul medesimo principio che impone al giudice di valutare caso per caso la corrispondenza di una determinata soluzione alle effettive esigenze del minore coinvolto.

Ad orientare il giudice nella modulazione della presenza del genitore non collocatario nella vita del figlio è infatti sempre il superiore interesse del minore, sancito dall’art. 3 comma 1 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in base al quale «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

Come osservato dalla Corte di Cassazione (Cass., ordinanza n. 16125 del 28/07/2020), «i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore giustappunto del minore e nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori». Ne consegue che non vi è alcuna ragione di limitare i pernotti di un bambino al di sotto dei tre anni, laddove detta limitazione non sia giustificata da un potenziale pregiudizio per il minore, che deve però essere provato (cfr. Cass., ordinanza n. 9764 dell’8/04/2019). Si pensi, ad esempio, al caso della separazione genitoriale con figlio di un anno di età: se il padre è sempre stato presente nella vita del figlio, occupandosi attivamente delle diverse attività di cura, non sussistono ragioni per limitare il pernotto del bambino presso il padre, anzi, si potrebbe aggiungere che una tale limitazione priverebbe il bambino della sua routine. A soluzione diametralmente opposta si dovrebbe tuttavia arrivare laddove, sempre nell’ipotesi di separazione con figlio di un anno, e sempre in presenza di un padre capace di prendersi cura del figlio, il bambino fosse ancora allattato al seno: in questo caso, infatti, il pernotto presso il padre priverebbe il minore del fondamentale ed insostituibile allattamento materno. Ne consegue che, nel bilanciamento degli interessi, in questo caso, l’introduzione del pernotto presso il padre andrebbe posticipata.

Per comprendere meglio l’evoluzione della giurisprudenza in materia, è necessario dunque tener conto del cambiamento culturale, che ha portato ad un sempre maggiore coinvolgimento dei padri nell’accudimento dei figli fin dalla nascita. Se un tempo l’accudimento del neonato o comunque del bambino molto piccolo era un pressoché esclusivo appannaggio delle madri, attualmente sono sempre più numerosi i padri che collaborano alla cura del figlio, fin dai suoi primissimi giorni di vita, provvedendo a tutte le necessità, comprese quelle relative all’igiene, alla somministrazione del cibo e alla messa a letto serale. Occorre dunque abbandonare gli stereotipi e valutare i diversi elementi costitutivi delle fattispecie concrete, al fine di individuare la soluzione più adeguata non per un minore astratto ma per quel singolo minore nel cui interesse deve essere pronunciato il provvedimento.

Il Tribunale di Milano (decreto del 14/01/2015), ha giustamente rilevato che «la genitorialità si apprende facendo i genitori e, dunque, solo esercitando il ruolo genitoriale una figura matura e affina le proprie competenze genitoriali; il fatto che al cospetto di una bimba di due anni, un padre non sarebbe in grado di occuparsene è una conclusionale fondata su un pregiudizio che confina alla diversità (e alla mancanza di eguaglianza) il rapporto che sussiste tra i genitori».

A sostegno di un approccio che valorizzi il superiore interesse del minore e che non sia ancorato a modelli stereotipati è anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Secondo la Corte di Strasburgo, l’autorità giudiziaria, nelle decisioni che riguardano l’affidamento dei minori, deve osservare un rigoroso controllo  sulle “restrizioni supplementari” (ossia sulle limitazioni al diritto di visita dei genitori) e sulle garanzie giuridiche necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 CEDU: «per un genitore e suo figlio» − osserva la Corte EDU − «stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare» (Cfr. Kutzner c. Germania, n. 46544/1999) e pertanto eventuali misure interne che lo impediscano «costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 CEDU».

Nel riprendere la giurisprudenza europea in materia, la Cassazione (sentenza n. 9442 del 9/4/2024) ha di recente sottolineato che il diritto di visita deve essere inteso come una modalità di concreto esercizio del diritto alla relazione familiare, con la conseguenza che il tempo della visita deve essere qualificato perché – spiega la Suprema Corte − «deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l’accudimento e l’educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso». La Cassazione ha altresì osservato che «lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente – salvo che quest’ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione – non può essere eccessivamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa».

Si deve pertanto ritenere che il limite dei tre anni per l’introduzione del pernotto nel regime delle visite sia un mero indicatore, suscettibile di valutazione caso per caso, come dimostrano le numerose pronunce a favore del pernotto anche prima del compimento dei tre anni.

Daniela Bianchini

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