Un caso limite di PMA omologa trasformata in eterologa attraverso un consenso simulato: la Procura Generale della Cassazione rimette ordine.

La Procura Generale della Corte di Cassazione ha concluso su un caso del tutto peculiare in cui una coppia composta da due donne, dopo vari tentativi di PMA all’estero, decideva di utilizzare la fecondazione assistita di tipo omologo praticata da una delle due donne con il nipote dell’altra.

La bambina nasceva nel 2016 e nell’atto di nascita veniva indicata la sola madre biologica e non il padre; successivamente, nello stesso anno, la coppia formalizzava l’unione civile e circa due anni dopo la nascita della bambina, l’allora compagna della madre biologica (la zia del padre), con il consenso di quest’ultima, veniva iscritta nell’atto di nascita.

La coppia, dopo litigi ed incomprensioni, coltivava un lungo contenzioso incardinato originariamente dalla nonna della bambina (ovvero dalla madre della madre biologica) che impugnava per difetto di veridicità il riconoscimento effettuato dalla madre intenzionale-zia con l’esigenza di acclarare la verità biologica ed il diritto all’identità personale della bambina.

Il Tribunale accertava il difetto di veridicità del riconoscimento effettuato dalla madre intenzionale (la pro zia della bambina) mentre la Corte di Appello legittimava una inedita “presunzione” di PMA di tipo eterologo, considerando il padre come un “donatore di gameti” che avrebbe prestato un consenso del tutto simulato e finalizzato a consentire la realizzazione del progetto delle due donne.

La Corte di Appello affermava, sul punto che la coppia (ovvero la madre biologica e la c.d. madre intenzionale) avrebbe “di fatto posto in essere una procedura di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”, seppure mediante la commissione di un illecito penale.

Proseguendo su questo iter logico, la Corte di Appello riteneva di dovere applicare la sentenza n. 68 della Corte Costituzionale per consentire il riconoscimento della maternità intenzionale nonostante si fosse trattato di un caso di PMA omologa.

La Procura Generale della Corte di Cassazione effettua una serie di considerazioni di carattere giuridico per evidenziare il travisamento della fattispecie e la erronea affermazione di una possibile presunzione di PMA di tipo eterologo in presenza di una simulazione del consenso alla PMA da parte del padre della bambina.

Il caso si presta ad una lunga serie di riflessioni approfondite laddove vengano posti in essere schemi fraudolenti pur di ottenere ciò che si desidera: la tecnica di procreazione medicalmente assistita omologa assumerebbe così la forma di un pericoloso pretesto per simulare la genitorialità all’interno dello schema tipico regolato dal legislatore, senza alcuna garanzia per il minore, salvo poi decidere di rinunciare alla genitorialità a proprio piacimento e divenire strumento per altri (una sorta di surrogazione di paternità: nella specie, donatore di seme per la propria zia) con l’intento di realizzare “progetti di nascita” non tutelati dalla legge.

Occorre poi chiedersi se, in queste evenienze, vi sia lo spazio per una simulazione del consenso.

Non si tratta, infatti, di un consenso negoziale di autonomia privata o di tipo mercatorio ma di una libera esplicazione di responsabilità consensuale che costituisce il presupposto indispensabile per avviare il programma di PMA. Il consenso, una volta espresso, non è suscettibile di revoca e/o di attenuazione.

Come rimarcato dalla Procura Generale della Corte di Cassazione, si tratta di principi che meritano di “essere evidenziati con molta chiarezza perché, diversamente ragionando, la legge 40 sarebbe svuotata di qualsiasi contenuto precettivo e verrebbe consentito alle parti, anche attraverso l’utilizzazione di modalità illecite e fraudolente, di decidere lo status del nato ex post ed in assenza di qualsiasi tutela per il bambino”.

La Procura Generale della Corte di Cassazione, infine, evidenzia che la decisione impugnata si presenta gravemente carente per non avere effettuato alcuna valutazione in concreto sull’interesse della minore a mantenere uno status falso e persino in contrasto con lo status acquisito per legge (art. 8 della legge 40/2004).

Il quadro che emerge da questa vicenda è quello di un irragionevole tentativo di mantenere inalterato, sempre e comunque, uno status acquisito contra legem, utilizzando lo schermo di un consenso simulato e di una volontà non manifestata in modo autentico.

L’assunzione (consapevole) del ruolo di terzo donatore di gameti, secondo la decisione impugnata, costituisce il reale intento (poi disvelato) che può consentire alla PMA omologa di mutare pelle e di divenire una PMA eterologa.

Non più alcuna regola di legge ma uno spazio libero ed indefinito per l’attuazione di qualsivoglia progetto genitoriale sia pure simulato ed illecito.

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