Pubblichiamo di seguito la risoluzione n. 1/11/2026 del Collegio della Corte Suprema (l’ufficio giudiziario corrispondente alla nostra Corte Suprema di cassazione), approvata il 3 novembre 2026, con cui i giudici di legittimità polacchi – attraverso il loro Presidente, Zbigniew Kapiński – hanno seccamente escluso che il richiamo alla necessità di ripristinare lo stato di diritto possa in alcun modo giustificare azioni volte a minare gli organi costituzionali dello Stato («Invoking the need to restore the rule of law or a state of emergency in no circumstances may justify actions that undermine the constitutional organs of the state»).

Il riferimento è, evidentemente, alle dichiarazioni rese nei giorni scorsi dal Premier Tusk: ad avviso del Collegio della Corte Suprema il rispetto del principio di legalità («The principle of legality») non consente la rimozione di una persona dalla carica che ella ricopre, se non attraverso il ricorso alle procedure previste dalla legge.

Il rispetto del principio di legalità è, per la Corte Suprema, requisito di particolare importanza per la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura («This requirement is of particular importance for safeguarding of the independence of the judiciary»).

La necessità di salvaguardare l’ordine costituzionale della Repubblica di Polonia non consente in nessun caso di aggirare le procedure di legge; sostenere il contrario significa rinunciare al principio della separazione dei poteri e accettare il controllo del potere esecutivo sul potere giudiziario («Neither the organs of the executive nor other entities may, by circumventing statutory procedures, interfere with the appointment of persons to office in other constitutional organs of the state, nor may they arbitrarily decide to deprive their office holders of the powers to which they are entitled. Adopting a different position would lead to dependence of the functioning of the judiciary on the factual actions and political approval of the executive, and ultimately undermine the principle of the separation and balance of powers and infringe upon the independence of the judiciary»).

RISOLUZIONE N. 1/11/2026 del Collegio della Corte Suprema del 3 novembre 2026 sulle minacce all’ordine costituzionale della Repubblica di Polonia

In conformità con l’articolo 22, paragrafo 1, della legge dell’8 dicembre 2017 sulla Corte Suprema (Gazzetta Ufficiale del 2024, voce 622, e del 2026, voci 26 e 1123), in combinato disposto con il paragrafo 34 del Regolamento del Presidente della Repubblica di Polonia del 14 luglio 2022 – Regolamento interno della Corte Suprema (Gazzetta Ufficiale del 2024, voce 806), tenuto conto della necessità di salvaguardare l’ordine costituzionale della Repubblica di Polonia, in relazione agli eventi verificatisi il 30 ottobre 2026 presso il Tribunale Costituzionale, viene adottato quanto segue:

§ 1. Il Collegio della Corte Suprema esprime la sua ferma opposizione alle azioni che minano i principi costituzionali che regolano il funzionamento del potere giudiziario, consistenti in particolare nella rimozione dall’esercizio dei propri poteri di persone che ricoprono cariche all’interno dei suoi organi, avvenuta senza la base giuridica richiesta e in violazione delle procedure di legge. Il principio di legalità, sancito dall’articolo 7 della Costituzione della Repubblica di Polonia, impone agli organi di pubblica autorità di funzionare sulla base e nei limiti della legge, precludendo la possibilità di creazione autonoma, estensione arbitraria o appropriazione di poteri. Tale requisito è di particolare importanza per la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura, che costituisce uno dei fondamenti di uno Stato di diritto democratico. Il richiamo alla necessità di ripristinare lo stato di diritto o lo stato di emergenza non può in alcun modo giustificare azioni che minino gli organi costituzionali dello Stato.

§ 2. Il Collegio della Corte Suprema sottolinea che il Presidente e il Vicepresidente del Tribunale Costituzionale, nominati ai sensi dell’articolo 194, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia, esercitano i propri poteri in conformità con i principi previsti dalla legge, e la privazione o la limitazione della capacità di esercitare tali poteri richiede una chiara base giuridica e il rispetto della procedura appropriata.

Gli articoli 11, paragrafo 2, e 12, paragrafo 4, della legge del 30 novembre 2016 sull’organizzazione e sul procedimento dinanzi al Tribunale Costituzionale sono volti a salvaguardare la continuità del funzionamento del Tribunale Costituzionale e non possono costituire motivo per rimuovere il Presidente in carica del Tribunale Costituzionale dall’adempimento delle sue funzioni o per l’appropriazione dei suoi poteri da parte di persone non autorizzate.

L’articolo 11, paragrafo 2, della suddetta legge conferisce specifici poteri di direzione dei lavori del Tribunale al giudice con la maggiore anzianità di servizio complessiva solo nel caso in cui si verifichi una vacanza nella carica di Presidente del Tribunale Costituzionale. L’ordine di sospensione dei doveri d’ufficio di un giudice, indipendentemente dalla valutazione dell’ammissibilità e dell’efficacia di tale ordine, non comporta la cessazione del mandato del Presidente del Tribunale Costituzionale né la creazione di una vacanza in tale carica. Pertanto, la condizione per l’applicazione della suddetta disposizione non è stata soddisfatta. Di conseguenza, non vi sono nemmeno i fondamenti per applicare la disposizione che disciplina la sostituzione del Presidente in caso di impossibilità di autorizzare il Vicepresidente o un altro giudice all’esercizio di poteri specifici (articolo 12, paragrafo 4, della suddetta legge).

§ 3. Il Collegio della Corte Suprema ritiene che qualsiasi tentativo di rimuovere il Presidente in carica del Tribunale Costituzionale dall’esercizio dei suoi poteri, senza una chiara base legislativa e senza osservare la procedura richiesta dalla legge, sia in palese contraddizione con il principio di legalità sancito dall’articolo 7 della Costituzione della Repubblica di Polonia.

L’efficace esecuzione di atti rientranti nei poteri del Presidente del Tribunale Costituzionale da parte di una persona non autorizzata, così come l’approvazione, l’accettazione o il supporto organizzativo di tali azioni da parte di organi del potere esecutivo o di altre entità, non possono sostituire la base giuridica richiesta. La valutazione della validità e dell’efficacia dei singoli atti deve basarsi sulle disposizioni di legge applicabili all’atto specifico e può essere effettuata esclusivamente dagli organi preposti a tale scopo.

Né gli organi dell’esecutivo né altre entità possono, aggirando le procedure di legge, interferire con la nomina di persone a cariche in altri organi costituzionali dello Stato, né possono decidere arbitrariamente di privare i titolari di tali cariche dei poteri ad essi spettanti. Adottare una posizione diversa comporterebbe la dipendenza del funzionamento del potere giudiziario dalle azioni di fatto e dall’approvazione politica dell’esecutivo, e minerebbe in ultima analisi il principio della separazione e dell’equilibrio dei poteri, violando l’indipendenza della magistratura.

§ 4. Il Tribunale Costituzionale tutela la supremazia della Costituzione della Repubblica di Polonia, e il controllo di costituzionalità delle leggi effettuato da tale organo serve a proteggere i singoli individui e l’ordinamento giuridico. Nel parere del Collegio della Corte Suprema, l’eventuale emanazione di sentenze con la partecipazione di persone elette dal Sejm della Repubblica di Polonia alla carica di giudice del Tribunale Costituzionale, che non hanno prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica di Polonia ricevente tale giuramento, e il cui status giuridico non è stato sufficientemente chiarito, comporta il grave rischio che tali azioni non vengano riconosciute come sentenze del Tribunale Costituzionale. Di conseguenza, esse non produrranno gli effetti specificati all’articolo 190, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia, anche qualora vengano pubblicate per decisione dell’esecutivo nella Gazzetta Ufficiale. Ciò condurrà a un caos giuridico e costituzionale difficile da immaginare, le cui vittime finali saranno i cittadini della Repubblica di Polonia.

§ 5. Il Collegio della Corte Suprema invita tutti gli organi della pubblica autorità a rispettare la Costituzione della Repubblica di Polonia e le leggi, a osservare i limiti delle proprie attribuzioni e ad astenersi da azioni che possano esacerbare la crisi costituzionale e turbare il funzionamento del potere giudiziario. Il rispetto di questi principi costituisce condizione essenziale per la continuità di funzionamento delle istituzioni statali, per la tutela dell’ordine giuridico costituzionale e per la fiducia dei cittadini nello Stato e nel diritto da esso emanato.

Il Presidente del Collegio della Corte Suprema Zbigniew Kapiński

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