Come si definisce il profitto criminale? Confisca, autoriciclaggio e garanzie costituzionali in una ricostruzione rigorosa del diritto penale.
Mauro Ronco
Il libro Profitti Ciminali di Manuel Bianchi, edito da Aracne, affronta uno dei nodi più delicati del diritto penale contemporaneo: la definizione, la delimitazione e il trattamento giuridico del profitto derivante da reato.
L’idea di fondo è che la nozione tradizionale di profitto sia oggi sottoposta a una forte pressione espansiva, soprattutto per effetto delle politiche internazionali ed europee di contrasto alla criminalità economica, al riciclaggio, alla corruzione e alla criminalità organizzata. Tali politiche tendono a ricomprendere nel raggio d’azione delle misure patrimoniali ogni bene anche indirettamente collegato a un illecito, secondo una logica di aggressione ampia e talvolta indiscriminata delle ricchezze sospette. L’Autore prende posizione contro questa tendenza, sostenendo la necessità di recuperare una nozione rigorosa, nazionale e garantistica di profitto, coerente con i principi dello Stato costituzionale di diritto.
La premessa metodologica del volume è che non ogni guadagno illecito o irregolare può essere qualificato come profitto criminale. L’economia reale è infatti attraversata da vaste zone grigie: attività informali, irregolari, fiscalmente opache o solo amministrativamente illecite, che non sempre superano la soglia del disvalore penale. Il primo capitolo insiste proprio su questa distinzione. L’Autore separa i profitti meramente irregolari, quelli illegali ma non criminali e i profitti criminali in senso stretto. Solo questi ultimi, in quanto direttamente derivanti da un fatto di reato, possono giustificare l’intervento del diritto penale e delle misure ablatorie. Da qui deriva l’esigenza di una ricostruzione “chirurgica” del nesso tra reato e arricchimento, per evitare che la lotta ai patrimoni illeciti degeneri in un’aggressione generalizzata alla ricchezza sospetta.
In questa prospettiva viene analizzato criticamente il principio follow the money, ricondotto alla lezione investigativa di Giovanni Falcone. L’Autore riconosce il valore originario di quel metodo, nato per ricostruire attraverso i flussi finanziari la struttura e le responsabilità delle organizzazioni mafiose. Tuttavia, denuncia la sua successiva traslazione dal piano probatorio a quello sostanziale, con effetti distorsivi. Il rischio è che il profitto divenga non più una traccia per provare il reato, ma l’oggetto principale della repressione, quasi una res contagiosa capace di contaminare chiunque vi entri in contatto. Da qui derivano l’espansione delle confische allargate, l’inasprimento delle pene per reati come riciclaggio e autoriciclaggio, la responsabilità “da contatto” di familiari, prestanome o soggetti vicini all’Autore del reato, nonché il sacrificio dei diritti dei terzi in buona fede.
Il capitolo I mostra quindi come la moderna politica criminale patrimoniale sia spesso attraversata da eccessi: l’applicazione di strumenti nati per il contrasto alla mafia a forme di criminalità non organizzata; il livellamento verso l’alto delle cornici edittali; la tendenza a criminalizzare la mera disponibilità o prossimità rispetto al denaro illecito; l’indebolimento delle garanzie processuali dei terzi titolari di diritti sui beni sequestrati. In tutti questi casi, secondo l’Autore, il punto critico è l’allontanamento dal diritto penale del fatto e il riemergere di logiche di sospetto, prevenzione e pericolosità soggettiva. Il profitto, invece, deve restare saldamente ancorato a un reato determinato, a una condotta tipica e a una responsabilità personale.
Il capitolo II sviluppa l’impianto dogmatico generale del volume. Il profitto viene presentato come un concetto ormai centrale nel sistema penale, non più confinato ai reati contro il patrimonio, ma rilevante in materia di confisca, responsabilità degli enti, criminalità economica, reati tributari, corruzione, riciclaggio e reati d’impresa. Esso svolge una funzione “imputativa”: consente di collegare una determinata conseguenza patrimoniale a un determinato fatto di reato e a un determinato soggetto. In questo senso, il profitto è per le sanzioni patrimoniali ciò che l’evento è per molte fattispecie penali: il punto di raccordo tra fatto, responsabilità e conseguenza giuridica.
L’Autore insiste sul fatto che il profitto deve essere distinto da nozioni più ampie o diverse. “Vantaggio” e “utilità” indicano benefici anche non patrimoniali, mentre il profitto conserva una matrice necessariamente economico-patrimoniale. A sua volta, il profitto si distingue dal “lucro”, che è il guadagno liquido e immediatamente quantificabile: il profitto è più ampio del lucro, ma non al punto da comprendere mere soddisfazioni morali o spirituali. Analogamente, vengono distinti strumento, prezzo, prodotto e profitto del reato. Lo strumento è ciò che serve a commettere il reato; il prezzo è il compenso dato o promesso per determinarlo; il prodotto è il risultato materiale dell’attività illecita; il profitto è il vantaggio economico ricavato dal reato. Tuttavia, queste categorie non sono statiche: uno stesso bene può mutare qualificazione a seconda della fase dell’iter criminis. Una somma può essere strumento prima dell’accordo illecito, prezzo al momento del patto, profitto dopo la dazione e prodotto di un successivo riciclaggio.
Particolare rilievo assume la distinzione tra “profitto” e “provento” (proceeds). Le fonti sovranazionali, a partire dalla Convenzione di Vienna del 1988, tendono a utilizzare la nozione di provento in senso molto ampio, includendo beni trasformati, convertiti, reinvestiti, mescolati con risorse lecite e persino i frutti derivanti da tali operazioni. L’Autore contesta l’importazione acritica di questa categoria nell’ordinamento italiano. A suo avviso, il nostro sistema non conosce, se non nei limiti della confisca per equivalente o di autonomi reati successivi, una confisca diretta dei profitti indiretti. Estendere il profitto fino a ricomprendere surrogati, utilità e reinvestimenti significherebbe scardinare il principio di legalità, il diritto penale del fatto e il principio di responsabilità personale.
Il capitolo II dedica poi ampio spazio alla natura del profitto come risultato tipizzato. Anche quando il profitto non è evento in senso tecnico della fattispecie, ma oggetto di dolo specifico o di confisca, esso resta collegato alla tipicità del fatto. Il profitto deve cioè recare le tracce del reato che lo ha generato. Per questo l’Autore propone una teoria dell’imputazione causale del profitto: non basta un generico nesso condizionalistico, ma occorre un rapporto immediato, diretto e giuridicamente significativo tra illecito e arricchimento. Il profitto deve essere criminale in senso proprio, non semplicemente irregolare o mediato da ulteriori passaggi autonomi.
Questa impostazione viene applicata anche al tema del dolo specifico, in particolare nel furto. L’Autore sottopone a critica la recente soluzione delle Sezioni Unite secondo cui il fine di profitto nel furto potrebbe consistere in qualunque vantaggio, anche non patrimoniale. A suo giudizio, il fine di profitto nel furto resta necessariamente patrimoniale, perché coincide con la volontà di appropriarsi stabilmente della cosa altrui e di introdurla nella propria sfera di dominio. I motivi ulteriori dell’azione — vendetta, curiosità, dispetto, finalità morali — sono irrilevanti: ciò che conta è il fine immediato di impossessamento definitivo. Se manca questo fine appropriativo e la sottrazione serve solo a costringere, disturbare o danneggiare la vittima, potranno configurarsi altri reati, come violenza privata o danneggiamento, ma non il furto.
Un altro grande tema del capitolo II riguarda la misura del profitto confiscabile, cioè il rapporto tra principio del lordo e principio del netto. L’Autore mostra come l’alternativa, spesso presentata in modo rigido, sia in realtà un falso problema. Non è accettabile confiscare anche costi leciti sostenuti nell’ambito di un’attività economica sostanzialmente legittima; ma non è neppure ammissibile lasciare al reo le spese illecite sostenute per commettere il reato. La soluzione dipende dall’analisi concreta della fattispecie: nei contesti integralmente illeciti la confisca tenderà al lordo; nei rapporti di base leciti contaminati da un illecito dovrà invece distinguersi il vantaggio criminale dalle componenti sane dell’attività economica.
Il principio di proporzionalità assume quindi un ruolo decisivo. L’Autore richiama la giurisprudenza nordamericana sull’Excessive fines clause e quella della Corte EDU, evidenziando come le misure patrimoniali possano essere punitive senza per questo essere automaticamente illegittime, ma diventino costituzionalmente problematiche quando risultano sproporzionate rispetto all’offesa, alla colpevolezza o al coinvolgimento del soggetto colpito. La confisca deve dunque essere selettiva, proporzionata e rispettosa dei diritti dei terzi in buona fede. Lo stesso vale per il sequestro preventivo, che deve mantenere coerenza con i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità non solo al momento dell’applicazione, ma per tutta la sua durata.
Il capitolo affronta inoltre il tema della pluralità di concorrenti nel reato. In caso di confisca definitiva, l’Autore valorizza l’esigenza di evitare forme di solidarietà passiva automatica: ciascun concorrente dovrebbe essere colpito soltanto nei limiti del profitto effettivamente conseguito, salvo ripartizione in quote uguali quando non sia possibile accertare la distribuzione interna. Diversa è la fase cautelare del sequestro, nella quale può residuare una logica di garanzia patrimoniale più ampia, purché non si arrivi a duplicazioni o sproporzioni.
Infine, si esamina l’ampiezza della nozione di profitto con riferimento a denaro, crediti, beni futuri, risparmi di spesa, surrogati e utilità. La linea di fondo resta costante: il profitto confiscabile deve essere effettivo, attuale e direttamente riconducibile al reato. La confisca di crediti o vantaggi futuri è problematica se tali utilità non si sono ancora concretizzate; quella del denaro solleva questioni peculiari per la natura fungibile del bene; i risparmi di spesa possono costituire profitto quando rappresentano un mancato decremento patrimoniale direttamente prodotto dalla violazione della legge penale.
Nel complesso, il libro propone una ricostruzione fortemente garantistica del profitto criminale. La sua tesi centrale è che la confisca del profitto, proprio perché incide sul patrimonio in funzione repressiva e dissuasiva, appartiene alla materia penale e deve quindi rispettarne i principi fondamentali: legalità, determinatezza, personalità della responsabilità, proporzionalità, offensività e tutela dei terzi. Il profitto non è qualunque ricchezza sospetta, né qualunque vantaggio comunque collegato a un reato. È soltanto il risultato patrimoniale diretto, immediato, tipico e personalmente imputabile di una condotta criminosa. Solo mantenendo questa definizione rigorosa è possibile evitare che la giusta esigenza di rendere improduttivo il crimine si trasformi in una deriva illiberale di aggressione indiscriminata ai patrimoni.