Pubblichiamo la sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale in tema di prostituzione e un primo interessante commento della dott.ssa Francesca Piergentili
- Con la sentenza n. 141 del 7 giugno 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Bari con riferimento alla l. 20 febbraio 1958, n. 75, sulla prostituzione.
In particolare, nel corso del giudizio d’appello contro la sentenza del Tribunale di Bari che aveva dichiarato quattro imputati colpevoli dei delitti di reclutamento di persone ai fini della prostituzione e di favoreggiamento della stessa, il dubbio di costituzionalità era stato posto, con l’ord. 6 febbraio 2018, sull’art. 3, comma 1 (n. 4, prima parte, e n. 8) della legge n. 75 del 1958, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 Cost., nella parte in cui configurano “come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata».
Per il giudice che ha sollevato l’eccezione “il fenomeno sociale della prostituzione professionale delle escort” costituirebbe un elemento di novità non prevedibile all’epoca di scrittura della legge. Accanto alla prostituzione “per bisogno” e a quella “coattiva”, vi sarebbe oggi una prostituzione scelta liberamente e volontariamente ed è alla luce di questa nuova realtà sociale che andrebbe verificata la legittimità delle soluzioni normative adottate in precedenza.
La libertà di esercitare la prostituzione, concepita dal legislatore del 1958 come esigenza di tutelare la donna dallo sfruttamento altrui, avrebbe oggi bisogno di una “connotazione ben più positiva e piena”: la scelta di prostituirsi sarebbe una “modalità autoaffermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità” verso la dazione di diverse utilità.
La scelta di offrire prestazioni sessuali verso corrispettivo costituirebbe per la Corte remittente una forma di manifestazione della libertà di autodeterminazione sessuale, garantita dall’art. 2 Cost. come diritto inviolabile dell’uomo, ma anche una espressione della libertà di iniziativa economica privata tutelata dall’art. 41 Cost.
Non solo. Le norme censurate sarebbero in contrasto con il principio di offensività, desumibile dagli artt. 13, 25, secondo comma, e 27 Cost.: dal momento che il bene protetto dalla legge n. 75 del 1958 non sarebbe più la morale pubblica e il buon costume, ma la libera autodeterminazione della persona, a dire del Giudice di Bari, le condotte di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, liberamente esercitata, risulterebbero inoffensive: esse sarebbero produttive di un vantaggio (e non di un danno) per lo stesso interesse tutelato.
La sola fattispecie del favoreggiamento sarebbe poi lesiva anche dei principi di tassatività e determinatezza dell’illecito penale, ex art. 25, comma 2, Cost., dal momento che la formula descrittiva utilizzata – “chiunque, in qualsiasi modo, favorisca…” – risulterebbe eccessivamente generica.
- La Corte costituzionale prima di decidere nel merito le questioni di legittimità ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ricordando come il fenomeno della prostituzione volontaria rappresenta “un tema fra i più problematici per il legislatore penale”, vista “l’amplissima gamma di risposte differenziate circa l’an e il quomodo dell’impiego della sanzione penale”.
Alla base delle diverse soluzioni normative la Corte rileva una preliminare opzione tra due visioni alternative. In base alla prima, la prostituzione sarebbe da considerare “una scelta attinente all’autodeterminazione in materia sessuale dell’individuo” (visione, tra l’altro, fatta propria dalla Corte remittente): tale scelta darebbe luogo ad un’attività economica legale e lo Stato dovrebbe limitarsi a regolare l’esercizio dell’attività per far fronte ai possibili pericoli.
L’altra visione alla quale fa riferimento la Corte costituzionale considera la prostituzione come un fenomeno da contrastare per una pluralità di ragioni: la tutela dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili; la protezione della dignità umana “intesa in una accezione oggettiva, ossia come principio che si impone a prescindere dalla volontà e dalle convinzioni del singolo individuo”; la difesa della salute, individuale e collettiva; motivi di ordine pubblico. Lo Stato, in questa prospettiva, dovrebbe prevedere una disciplina di sfavore e stabilire diverse ipotesi punitive.
- Dopo l’excursus, anche storico, della legislazione in materia, la Corte costituzionale entra nel merito del giudizio di legittimità costituzionale.
In relazione alla presunta violazione dell’art. 2 Cost. e, pertanto, del presunto diritto inviolabile alla libertà di autodeterminazione sessuale, la Corte dichiara la questione infondata giacché l’art. 2 Cost. costituisce “un parametro non conferente rispetto all’(intromissione di terzi nell’) esercizio dell’attività di prostituzione”.
La volontaria e libera scelta di offrire prestazioni sessuali verso corrispettivo “non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana”, contemplato dall’art. 2 Cost., “ma costituisce – molto più semplicemente – una particolare forma di attività economica”. Tanto più che l’incidente di costituzionalità mirava a tutelare non tanto la persona che si prostituisce, “ma, in prima battuta – e soprattutto – i terzi che si intromettono nell’attività o che cooperano con essa”.
Pertinente è, invece, per la Corte il riferimento all’art. 41 Cost, ma anche in questo caso la questione risulta infondata: la libertà di iniziativa economica è tutelata dalla Carta ma “a condizione che non comprometta altri valori che la Costituzione considera preminenti”, tra i quali la dignità umana.
- Sono due i passaggi importanti nella riflessione che fa il giudice delle leggi: l’impossibilità di tracciare una “linea di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono” – essendo questa linea fluida già sul piano teorico (e ancor di più su quello di verifica processuale) visti i “fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali” (fattori di ordine economico, di disagio sul piano affettivo o sociale) – e il riferimento alla tutela della dignità umana, intesa nella cornice dell’art. 41 Cost., comma 2, in senso oggettivo.
Per la Corte, infatti, non si può far riferimento alla “dignità soggettiva”, “quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore” e la discrezionalità del Parlamento in materia a tutela del “soggetto debole” è piena (e dunque legittima la scelta di non intervenire penalmente nei confronti di quest’ultimo ma solo nei confronti dei terzi che “interagiscono con la prostituzione”).
È il legislatore che ravvisa nella prostituzione anche volontaria “una attività che degrada e svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente”.
Proprio rispetto alla discrezionalità del Parlamento in materia viene dichiarata infondata anche la questione di legittimità rispetto al principio di offensività del reato: “l’individuazione dei fatti punibili, così come la determinatezza della pena per ciascuno di essi, costituisce materia affidata alla discrezionalità del legislatore”, giacché “gli apprezzamenti in ordine alla ‘meritevolezza’ e al ‘bisogno di pena’ ..sono … per loro natura tipicamente politici”.
- Mentre la Corte d’appello di Bari affermava la legittimità del reclutamento delle libere prostitute professionali all’interno “del libero incontro sul mercato del sesso tra domanda e offerta”, la Corte ribadisce un principio antichissimo – anche se oggi non più così scontato (si pensi, ad esempio, alla possibilità in ordinamenti diversi da quello italiano di “offrire” a pagamento gli ovociti a fini riproduttivi) – quello della non commerciabilità del corpo umano, in virtù della tutela della dignità umana.
Nella sentenza la dignità umana viene tutelata pienamente dalla Corte costituzionale, attraverso il riconoscimento del carattere oggettivo della stessa, non dipendente dalla percezione individuale o dagli interessi del singolo: una dignità non relegata esclusivamente sul piano soggettivo, ma in grado di proteggere valori superiori rispetto agli interessi economici e che arriva a porsi come limite, in questa sua accezione oggettiva, anche all’autodeterminazione personale.
In questo caso, pertanto, la Corte non soltanto riconosce la distinzione tra dignità e autodeterminazione – che sempre più spesso oggi sembrano confondersi l’una con l’altra – ma afferma anche la necessità di non limitarsi ad una concezione assoluta, fredda e tirannica dell’autodeterminazione, ma di riconoscere il suo carattere “fluido”, condizionabile da molteplici fattori (economici, famigliari, affettivi, sociali…) che vanno a ridurre, “drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali”.
Non ogni volontà espressa sotto forma di diritto all’autodeterminazione personale può essere garantita come diritto inviolabile ex art. 2 Cost.
Il giudice delle leggi ricorda come i diritti inviolabili riconosciuti e garantiti ex art. 2 Cost. sono sempre in connessione a quanto previsto dal successivo art. 3 Cost., comma 2, “che al fine di rendere effettivi tali diritti, impegna altresì la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il ‘pieno sviluppo della persona umana’”.
L’art. 2 Cost. “collega, dunque, i diritti inviolabili al valore della persona e al principio di solidarietà”: “tale valore fa riferimento non all’individuo isolato, ma a una persona titolare di diritti e doveri e, come tale, inserita in relazioni sociali”.
Per la Corte “è il collegamento con lo sviluppo della persona a qualificare la garanzia apprestata dall’art. 2 Cost.”, con la conseguenza che non tutte le espressioni di volontà partecipano alla natura di diritto inviolabile.
- I principi affermati nella sent. n.141 del 2019 costituiscono le basi a fondamento del principio personalistico nell’ordinamento italiano.
Stupisce come possano essere diametralmente opposti, a quelli contenuti nell’ordinanza n. 207 del 2018 della stessa Corte in tema di fine vita, nel caso Dj Fabo. E ciò in riferimento al riconoscimento di un’accezione (anche) oggettiva insita nella tutela della dignità umana; all’individuazione di limiti (anche impliciti!) all’autodeterminazione personale; alla lettura data all’art. 2 Cost. sia per quanto riguarda i diritti inviolabili che i doveri di solidarietà (lettura che non abbandona l’individuo, ma ne tutela il valore all’interno di relazioni umane); alla discrezionalità piena lasciata al Parlamento in ambito d’individuazione dei fatti punibili e di determinazione della pena (in quanto scelte politiche).
È vero, la materia è differente. Nella sentenza n. 141 si parla di autodeterminazione nella sfera sessuale, di prostituzione (più o meno) volontaria, e si discute sulla legittimità costituzionale delle norme di legge che puniscono le attività che ne favoriscono l’esercizio; nell’ord. 207 si affronta il tema delicato della morte, del suicidio assistito, e si discute sulla legittimità costituzionale delle norme del codice penale che puniscono chi aiuta o agevola il suicidio di persone che si sono autodeterminate in tal senso. Il soggetto debole nella prima questione è la prostituta, nella seconda il malato che ritiene la sua vita non più degna di essere vissuta.
Tuttavia, non è possibile che la dignità umana possa avere una tutela diversa in relazione alla materia trattata; che in Costituzione siano contemplate varie dignità a seconda degli interessi e beni regolati dai singoli articoli; che, a seconda della fattispecie concreta, l’autodeterminazione incontri o meno il limite della dignità della persona.
Francesca Piergentili, dottore di ricerca in Categorie giuridiche e tecnologia nell’Università Europea di Roma