Sono passati quasi sette anni dalla prima decisione con la quale la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 580 c.p., ha individuato una circoscritta area di non punibilità dell’assistenza al suicidio. Si tratta, come poi chiarito nella sent. 242 del 2019, dell’ipotesi in cui il personale sanitario “agevoli l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico competente”. Com’è noto, la Corte è intervenuta dopo aver constatato l’inerzia del legislatore, ma non ha mancato comunque di sollecitare il Parlamento a farsi carico del problema.

Durante questo lungo periodo di tempo, nell’ambito di due legislature distinte, si sono succedute quattro maggioranze parlamentari profondamente diverse. Eppure, si è ancora ben lontani dal capire quali iniziative legislative debbano essere messe in atto al fine di dar seguito alle indicazioni della Corte. È diffuso il convincimento che questa situazione di stallo sia imputabile ad un legislatore nazionale che cerca in ogni modo di eludere le proprie responsabilità. In realtà, a nostro avviso, la tanto deplorata inerzia del legislatore è piuttosto il prodotto di una non corretta prospettazione del problema del fine vita, che ha finito per condurre il dibattito in un vicolo cieco. E ciò soprattutto a causa di alcuni malintesi che hanno però assunto le sembianze di veri e propri dogmi.

Il dibattito sul fine vita è innanzitutto viziato da talune ambiguità sul corretto modo di intendere l’autodeterminazione terapeutica che caratterizzano le stesse decisioni della Corte costituzionale a partire già dal 2018. In effetti, è convincimento diffuso che la Corte, pur avendo riconosciuto il rilievo costituzionale e, anzi, la primazia del principio di indisponibilità della vita, avrebbe anche individuato un ambito ristretto in cui, in via del tutto eccezionale, quel principio dovrebbe cedere all’autodeterminazione del singolo. E ciò in virtù del sicuro riconoscimento del diritto di non curarsi e di lasciarsi morire. Da questo diritto la giurisprudenza prima e poi anche la legge n. 219 del 2017 avevano desunto il diritto all’interruzione di trattamenti proporzionati di sostegno vitale, e dunque la pretesa ad una condotta dei sanitari che finisce per causare la morte del paziente. Da qui le pronunce della Corte costituzionale hanno poi ulteriormente dedotto il diritto all’assistenza medica al suicidio nell’ipotesi indicata.

Un ragionamento di questo tipo non è solo manifestamente contraddittorio e gravemente lesivo della dignità dei malati, ma è anche – e soprattutto – difficilmente governabile. Infatti, se si ritiene che l’autodeterminazione terapeutica possa essere il veicolo del riconoscimento di un vero e proprio diritto di lasciarsi morire e finanche di farsi aiutare a morire, allora diviene oltremodo problematico circoscrivere l’ambito dell’assistenza al suicidio non punibile sia quanto ai soggetti sia quanto ai modi. Di qui l’impasse in cui si è venuto a trovare il legislatore: un vortice inarrestabile in cui i malati finiscono per essere sempre più gravemente discriminati rispetto ai sani, in nome di una presunta eguaglianza di ciascuno per ottenere la morte.

In realtà, c’è un passaggio argomentativo decisivo nelle pronunce della Corte da cui prendere spunto per superare le contraddizioni insite in quest’approccio e intravedere così una possibile via d’uscita. Forse l’unica. Beninteso, è certa l’individuazione, da parte della Corte, di un’area circoscritta in cui, come si è detto, è esclusa la punibilità dell’assistenza medica al suicidio. La stessa Corte, tuttavia, nell’affrontare il tema della possibilità per il personale sanitario di sollevare obiezione di coscienza di fronte a una richiesta di assistenza al suicidio non punibile, chiarisce che la propria decisione “si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici”. E aggiunge: “resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato”. Il medico non ha dunque bisogno di opporre obiezione di coscienza. Non è infatti obbligato a prestare l’assistenza al suicidio richiesta dal paziente anche se ricorrano i presupposti per la non punibilità. Ma se non c’è un obbligo, non c’è neppure il diritto correlativo. Il paziente non è dunque titolare di una pretesa esigibile all’assistenza al suicidio nei confronti dei sanitari.

Ma così è quanto meno messa in discussione anche l’idea diffusa, accolta invero dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui la legge n. 219 del 2017 avrebbe legittimamente riconosciuto al paziente un diritto all’interruzione di trattamenti proporzionati di sostegno vitale. Certo, il dato testuale depone chiaramentenel senso indicato dalla Corte. Se però la vita è un bene indisponibile, allora neppure dovrebbe essere esigibile dai sanitari l’interruzione di un trattamento proporzionato di sostegno vitale che determini la morte del paziente. Ciò non vuol dire che il malato debba senz’altro rimanere prigioniero di un trattamento intollerabile. La proporzionalità della cura, infatti, non è il prodotto di valutazioni sanitarie astratte e standardizzate, ma è pur sempre un giudizio concreto e individualizzato, che, pur avendo una componente obiettiva, radicata nella scienza medica, non può non tener conto anche di quanto emerga nel dialogo tra il paziente e i medici che lo hanno in cura. Una pretesa interruttiva deve certamente riconoscersi in presenza di trattamenti non proporzionati. Ciò perché il rispetto dovuto alla dignità della persona impone il divieto rigoroso di ogni forma di accanimento terapeutico. D’altra parte, neppure si può mettere in discussione, sul piano del diritto positivo, la possibilità per il paziente di rifiutare qualsiasi proposta terapeutica. E ciò anche laddove si tratti di una proposta del tutto proporzionata, la cui mancata attuazione conduca alla morte del paziente. Qui però la condotta di astensione cui il personale sanitario è indubbiamente tenuto non è volta ad assecondare l’intento del paziente di sottrarsi, con la morte, a un’esperienza di sofferenza ritenuta intollerabile. Il medico non soggiace a un diritto del paziente di lasciarsi morire. La sua condotta di astensione trova piuttosto fondamento nel rispetto dovuto alla libertà della persona. Il rifiuto delle cure fa venire meno la posizione di garanzia dei sanitari nei confronti del paziente con il connesso dovere di intervenire sul corpo a fini di cura.

Ora, però, se, come si è chiarito, il riconoscimento del primato dell’indisponibilità della vita da parte della Corte e della conseguente insussistenza di un obbligo dei sanitari di prestare assistenza al suicidio dovrebbe indurre a riconsiderare la stessa configurabilità di un diritto del paziente all’interruzione di un trattamento proporzionato di sostegno vitale, è chiaro anche quale sia l’unico compito di cui il Parlamento può – e deve – farsi carico nel rispetto della legalità costituzionale. Quel che il legislatore può – e deve – fare è depurare il testo della legge n. 219 del 2017 da certe formulazioni ambigue che ne hanno consentito una lettura eutanasica e che sono perciò manifestamente incompatibili col primato dell’indisponibilità della vita. Ciò, beninteso, ferma restando la possibilità per il paziente di rifiutare le cure.

Un intervento siffatto sarebbe peraltro pienamente rispettoso anche di un altro principio di fondo affermato dalla stessa legge n. 219 del 2017: l’idea, anch’essa costituzionalmente necessaria, secondo cui “la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico (…) si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”. Si tratta in sostanza di recuperare la piena coerenza di quel testo normativo non solo col principio di indisponibilità della vita, ma anche con lo stesso principio dell’alleanza terapeutica. Una nozione, questa, manifestamente incompatibile col riconoscimento della pretesa del paziente d’imporre al medico la sua volontà, annientandone così l’autonomia professionale. Il medico non può dunque imporre al paziente un progetto di cura, ma neppure il paziente può imporre al medico condotte che esulino dai compiti propri della professione sanitaria. Solo così c’è vera alleanza terapeutica. E solo nell’alleanza terapeutica è davvero garantito il primato dell’indisponibilità della vita. E con ciò l’eguale dignità dei malati e dei sani.

Ad un simile intervento del legislatore non varrebbe neppure opporre il rispetto del vincolo del giudicato costituzionale. Bisogna infatti riconoscere che l’impasse in cui il legislatore nazionale si è venuto a trovare è stata favorita non solo dai fraintendimenti indicati sul concetto di autodeterminazione terapeutica, ma anche da una valutazione non sempre perspicua di quel vincolo. Detto in altri termini: tutti i partiti politici, magari talora solo per convenienza, continuano a riconoscere un valore assoluto alle decisioni della Corte costituzionale sul fine vita. In realtà, come è stato evidenziato in termini generali dalla migliore dottrina, l’efficacia del giudicato costituzionale è relativa a una determinata “situazione normativa”, e cioè a quell’ insieme di diritto e di fatto che sussiste nel momento in cui la Consulta assume una certa decisione.

Ne consegue che, ove la “situazione normativa” dovesse mutare, sempre, beninteso, nel rispetto dei dati costituzionali, anche l’efficacia precettiva del giudicato costituzionale dovrebbe essere riconsiderata. È chiaro, insomma, che, laddove il Parlamento dovesse effettivamente procedere a depurare la legge n. 219 del 2017 da ogni scoria eutanasica, verrebbero meno quelle incongruenze sistematiche alle quali la Corte costituzionale si è trovata a “rimediare” con le decisioni in materia. Si volterebbe pagina. E sul fine vita si comincerebbe finalmente a scrivere una storia nuova: una storia di autentica promozione umana dei malati attraverso il riconoscimento dei principi dell’indisponibilità della vita e dell’alleanza terapeutica e il recupero della piena coerenza con la legge che, dal 2010, garantisce ai malati l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

a cura di:
Emanuele Bilotti, Professore ordinario di Diritto privato nell’Università Europea di Roma
Filippo Vari, Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università Europea di Roma

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