Con il presente articolo si intende approfondire il quesito in materia di sicurezza sul lavoro che sarà oggetto di referendum abrogativo l’8 e il 9 giugno 2025, concernente l’estensione della responsabilità solidale alle imprese committenti nei casi di infortunio e malattia professionale dei lavoratori che operano nelle aziende appaltatrici e subappaltatrici.
Il quesito riguardante la sicurezza sul lavoro è di grande attualità, in considerazione dell’elevato numero di infortuni e di decessi sul lavoro, circa tre morti al giorno, secondo i dati Inail[1]. Si tratta di una piaga da debellare, come evidenziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale di recente ha affermato che “non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione (…). Il lavoro richiama e sollecita la corresponsabilità, la solidarietà. È stato il vettore più potente di giustizia, di mobilità sociale, di costruzione del welfare”[2]. Anche Papa Francesco nel suo Magistero è sempre stato molto sensibile a questo tema[3].
Il quesito in commento riguarda l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.
Qualora le norme oggetto del quesito referendario venissero abrogate, si determinerebbe l’estensione della responsabilità solidale delle imprese committenti anche nei casi in cui l’infortunio o la malattia dei lavoratori siano conseguenza di un rischio specifico, inerente soltanto all’attività dell’appaltatore e non a quella del committente.
I rischi specifici sono i rischi a cui sono esposti i lavoratori a seconda delle mansioni assegnate. Essi variano a seconda del contesto in cui l’attività lavorativa viene svolta e alle normative di sicurezza in materia, nonché alle disposizioni aziendali. Il datore di lavoro, infatti, non deve soltanto valutare e documentare tutti i rischi specifici, ma deve anche effettuare l’attività di formazione e di addestramento necessaria per ciascun lavoratore[4].
Pertanto la domanda da porsi è se l’estensione della responsabilità alle committenti per gli infortuni dei lavoratori negli appalti e nei subappalti possa costituire o meno un incentivo per l’aumento e la maggior efficacia delle misure di sicurezza sul lavoro.
Gli aspetti positivi si possono riassumere nei seguenti argomenti: un maggior incentivo alla vigilanza e al controllo; la chiarezza nella definizione delle responsabilità; un maggiore impegno nella formazione e nella gestione del rischio.
Innanzitutto, se le aziende committenti diventassero solidalmente responsabili insieme agli appaltatori e subappaltatori, esse potrebbero essere maggiormente motivate a scegliere partners affidabili che rispettino la normativa in materia. Questo meccanismo potrebbe tradursi in un controllo più stringente sulla gestione dei subappalti e in una maggiore attenzione ai processi di formazione e adozione delle tecnologie per il monitoraggio dei rischi.
Inoltre, l’eventuale estensione della responsabilità implicherebbe la necessità di ridefinire in maniera trasparente ed univoca i ruoli tra committenti, appaltatori e subappaltatori. Tale chiarezza potrebbe facilitare i rapporti contrattuali e migliorare il coordinamento, riducendo le zone d’ombra che possono portare a trascuratezza nelle misure di prevenzione.
Con una responsabilità ampliata, le aziende committenti potrebbero investire maggiormente in attività formative e nella predisposizione di piani di sicurezza integrati, coinvolgendo in modo più efficace tutte le parti interessate. Ciò potrebbe portare ad un beneficio sotto il profilo della sicurezza, a partire dalla fase della progettazione fino all’esecuzione dei lavori, con una possibile riduzione degli incidenti.
Non mancano tuttavia aspetti problematici. L’estensione della solidarietà potrebbe comportare un aumento del contenzioso sulla responsabilità per gli incidenti sul lavoro. Le aziende committenti potrebbero dover sostenere costi elevati in caso di giudizi sfavorevoli, il che, se non bilanciato da strumenti assicurativi e da un’equilibrata distribuzione delle responsabilità contrattuali, potrebbe comportare anche una difficoltà economica, specialmente nelle imprese meno strutturate.
L’estensione della responsabilità potrebbe anche influire sulla competitività degli appalti facendo incrementare i costi per le imprese committenti e costringendo le stesse a rivalutare le proprie strategie contrattuali e organizzative. Infine è stato evidenziato che non sarebbe ragionevole ritenere responsabile l’azienda committente per un rischio su cui non ha competenze tecniche[5].
A ben vedere, comunque, i benefici appaiono superiori agli aspetti potenzialmente negativi. Infatti, se ben gestita, la previsione della responsabilità solidale per i rischi specifici potrebbe incentivare la realizzazione di buone pratiche di sicurezza che dovrebbero venire implementate da tutti i soggetti coinvolti con conseguente promozione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e una plausibile riduzione degli stessi.
In conclusione, l’estensione della responsabilità solidale alle aziende committenti, se correttamente implementata e accompagnata da buone pratiche e da strumenti assicurativi adeguati, potrebbe contribuire ad un aumento della sicurezza sul lavoro negli appalti. Tuttavia, è fondamentale che tale responsabilità sia definita all’interno di un quadro normativo e contrattuale chiaro e condiviso da tutti i soggetti coinvolti e che vengano previsti meccanismi per evitare oneri eccessivi che possano penalizzare il corretto sviluppo dei progetti.
Lorenzo Jesurum
[1] In base ai dati Inail, nel 2024 gli infortuni in Italia sono saliti a 589.571 (+0,7% se confrontati al 2023), mentre i decessi hanno riguardato 1.090 lavoratori (+4,7% rispetto all’anno precedente) cfr. https://tg24.sky.it/economia/2025/04/28/infortuni-lavoro-mortali-italia-dati.
[2]https://www.quirinale.it/elementi/131628
[3] https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2023-09/papa-francesco-mutilati-amnil-invalidi-guerra-lavoro-sicurezza.html
[4] V. artt. 28 e 37 Dlgs n. 81/2008 e ss.mm.
[5] https://www.quotidiano.net/economia/referendum-lavoro-ichino-intervista-yu7bcc84?live