Quello che segue è il resoconto della seduta di ieri in Commissione Giustizia al Senato sul d.d.l. Scalfarotto. Non sono stati approvati emendamenti e ne sono stati bocciati di migliorativi, a firma Malan e Giovanardi. L’esame proseguirà nelle prossime sedute.
GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 APRILE 2014
105ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON
IN SEDE REFERENTE
(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri
(391) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Nuove disposizioni per il contrasto dell’omofobia e della transfobia
(404) LO GIUDICE ed altri. – Norme contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere
(1089) MALAN. – Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso
– e petizione n. 547 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’8 aprile.
Il senatore CASSON (PD) chiede alla Presidenza di organizzare i lavori della Commissione così da consentire la conclusione dell’esame dei provvedimenti in titolo in un tempo ragionevole. In proposito, segnala l’opportunità di demandare all’Ufficio di Presidenza la decisione di procedere con apposite sedute notturne dedicate all’esame delle proposte emendative.
Il presidente PALMA osserva che il provvedimento non risulta ancora inserito nel calendario dei lavori dell’Assemblea e che, pertanto, non appaiano condivisibili richieste di compressione della discussione o di accelerazione dei tempi d’esame. In merito alla possibilità di convocare sedute notturne rileva come esse, per prassi nella organizzazione dei lavori della Commissione, siano state convocate per l’esame di provvedimenti urgenti.
Dopo brevi interventi dei senatori CASSON (PD), GIOVANARDI (NCD) e BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il presidente PALMA avverte che si riprenderà dall’esame dell’emendamento 1.16, sul quale, in sostituzione della relatrice Capacchione, ribadisce il parere contrario.
Il sottosegretario FERRI si rimette alla Commissione.
Dopo l’intervento per dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (FI-PdL XVII), il senatore GIOVANARDI (NCD) prende la parola preannunciando il voto favorevole sulla proposta e rilevando l’inopportunità di proseguire nell’esame dei disegno di legge il quale, se approvato, finirebbe per introdurre nell’ordinamento un odioso reato di opinione. Si domanda ancora una volta per quale ragione si debba unicamente sanzionare le forme di discriminazione motivate dall’orientamento sessuale e non già altre forme di discriminazione parimenti deleteri.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione respinge l’emendamento 1.16.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) , in sostituzione della senatrice Capacchione, esprime parere contrario sull’emendamento 1.17, sul quale il sottosegretario FERRI si rimette alla Commissione.
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.17, il quale mira ad estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni anche alle forme di discriminazione fondate sulla differenza di genere.
Il senatore GIOVANARDI (NCD), intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce il proprio giudizio critico sul testo, il quale reca vere e proprie norme liberticide, miranti ad impedire anche la libertà di espressione che non si sostanzia in atti di violenza o di discriminazione ma che manifesta anche il solo convincimento personale in ordine a questioni afferenti all’orientamento sessuale.
La Commissione respinge l’emendamento 1.17.
Sull’emendamento 1.18 interviene per dichiarazione di voto il senatore D’ASCOLA (NCD) rilevando che la proposta emendativa tende a rendere la disciplina in questione compatibile con i principi costituzionali in materia di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici e di offensività delle condotte penalmente perseguibili. Del resto, la stessa introduzione di nuovi reati di opinione implica un arretramento della soglia della punibilità e di per sé costituisce un’opzione di politica legislativa piuttosto grezza. Conclude osservando che proprio l’esplicita clausola di non punibilità recata dall’emendamento 1.18 dovrebbe essere in grado di contenere gli effetti di incertezza e complessiva impalpabilità delle disposizioni introdotte dal disegno di legge in titolo. Conferma, quindi, l’orientamento favorevole del proprio Gruppo
Il presidente PALMA esprime parere contrario e il sottosegretario FERRI conferma di rimettersi alla Commissione sugli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20.
Posto in votazione, l’emendamento 1.18, non è approvato.
Posto in votazione è altresì respinto l’emendamento 1.19.
Sull’emendamento 1.20 interviene il senatore GIOVANARDI (NCD) per rilevare che tale proposta emendativa si prefigge, insieme con le altre presentate dal proprio Gruppo all’articolo 1, di ridurre i danni derivanti dall’introduzione di fattispecie di reato dalla latitudine amplissima e discutibile, non solo nei presupposti applicativi, ma per il loro qualificarsi come odiosi delitti di opinione.
In particolare, si sofferma sulla lettera b-bis introdotta dall’emendamento 1.20 con la quale si cerca almeno di dirigere la forza incriminatrice delle norme alle organizzazioni che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza.
Posto ai voti, l’emendamento 1.20 non è approvato.
Il presidente PALMA interviene per chiarire la portata dell’emendamento 1.25 (testo 2), evidenziando come la riformulazione della proposta assolva alla funzione di ricondurre a sistema le modifiche alla cosiddetta legge Reale e il vigente testo dell’articolo 414 del codice penale. E’ proprio in quest’ottica che chiede ai componenti della Commissione di tener conto dell’intento di sopprimere il riferimento alla mera istigazione a commettere atti discriminatori e a qualificare esplicitamente come penalmente rilevante il solo pubblico incitamento. Queste due modifiche al testo dell’articolo 1, così come la riformulazione della clausola di non punibilità di cui al comma 3-bis dell’articolo 3 della stessa legge Reale, garantiscono una maggior puntualità di disciplina in materia di reati di opinione e consentono di reprimere le condotte più odiose riducendo al minimo i rischi di perseguire meri orientamenti di pensiero o posizioni ideologiche.
Per dichiarazione di voto interviene il senatore LO GIUDICE (PD) , secondo il quale l’emendamento 1.25 (testo 2) è improntato ad una logica di ragionevole modifica del testo predisposto presso la Camera dei deputati. Tuttavia, accogliendo l’emendamento, si porrebbero in essere distonie non irrilevanti con i precetti derivanti dalle fonti pattizie internazionali cui l’Italia aderisce e che prevedono la punibilità anche delle mere condotte di istigazione all’odio razziale e alla discriminazione anche verso gli atteggiamenti omofobi e transfobici. Circa il pur apprezzabile riferimento al pubblico incitamento, precisa che gli orientamenti giurisprudenziali, pur nella limitata applicazione delle norme penali in questione, hanno mostrato l’implicita irrilevanza dell’incitamento che non si manifesti in un’effettiva attività di pubblicità e incitamento alla discriminazione, rivolta verso la collettività. Per tali ragioni, preannuncia che non voterà in favore dell’emendamento 1.25 (testo 2).
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) rileva come le virtù della formulazione prevista dall’emendamento 1.25 (testo 2) risiedano anche nella effettiva ed opportuna tutela graduata dell’articolo 21 della Costituzione e dei beni costituzionali che vengono in gioco allorquando si tenta di reprimere e prevenire condotte ed atti illeciti di carattere discriminatorio. Per tali ragioni, nel dichiarare l’orientamento favorevole del proprio Gruppo sul testo dell’emendamento, auspica che tutti i senatori lo prendano in considerazione per la sicura e apprezzabile capacità di rendere più chiaro e determinato il precetto penale previsto nella più volte citata legge Reale.
All’approssimarsi dell’inizio dei lavori d’Assemblea, il PRESIDENTE propone che la votazione sull’emendamento 1.25 (testo 2) sia rinviata ad una prossima seduta.
Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.