Resoconto della seduta della Commissione Giustizia del Senato di martedì 8 aprile 2014 sul d.d.l. Scalfarotto.
GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 8 APRILE 2014
102ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA
(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri
(391) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Nuove disposizioni per il contrasto dell’omofobia e della transfobia
(404) LO GIUDICE ed altri. – Norme contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere
(1089) MALAN. – Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso
– e petizione n. 547 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.
Il senatore GIOVANARDI (NCD), pur apprezzando la presenza del sottosegretario Scalfarotto, lamenta l’assenza di un sottosegretario o Viceministro che possano esprimere l’orientamento del Dicastero della giustizia. Precisa, peraltro, di essere consapevole che il provvedimento in esame non deve e non può essere considerato solo dall’ottica delle implicazioni di politica giudiziaria, afferendo esso a questioni di particolare rilievo che sempre si pongono quando si tenta di introdurre reati di opinione nel sistema di repressione penale.
Si passa alla votazione delle proposte emendative, riferite all’articolo 1, pubblicate in allegato al resoconto della seduta dell’ 8 gennaio, sulle quali erano già stati espressi i pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Quest’ultimo ribadisce di rimettersi alla Commissione su tutte le proposte emendative.
Per dichiarazione di voto sull’emendamento 1.1 ha la parola il senatore GIOVANARDI (NCD) il quale rileva a nome del proprio Gruppo che l’emendamento è volto a introdurre definizioni di omofobia e transfobia tanto vaghe da rendere quanto mai evidente l’inopportunità di proseguire nell’esame di un disegno di legge che, se approvato, si risolverebbe nell’introduzione di una tutela penale rafforzata e particolarmente odiosa contro l’espressione di alcuni orientamenti di pensiero. Dal momento che l’emendamento 1.1 svolge l’implicita funzione di porre in piena luce le contraddizioni insite del disegno di legge nel suo complesso, annuncia il proprio orientamento contrario.
Verificata la presenza del numero legale, l’emendamento 1.1 è posto in votazione e risulta non approvato.
Sulle identiche proposte emendative 1.2, 1.3 e 1.4 interviene in dichiarazione di voto la senatrice STEFANI (LN-Aut) la quale chiarisce che l’intento di sopprimere l’articolo 1 del disegno di legge rende manifesto l’orientamento del suo Gruppo, contrario alla scelta di fondo di rafforzare la tutela penale contro le mere espressioni di orientamento del pensiero, anche se queste si risolvono in contenuti non condivisibili o finiscono per favorire la propalazione di messaggi omofobi o transfobici. Aggiunge poi che il ricorso alle modifiche della legge n. 654 del 1975 non possono incontrare il favore della sua parte politica che anche in altre occasioni ha manifestato la propria contrarietà contro l’impianto generale delle cosiddette leggi Reale e Mancino.
Gli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, in seguito ad un’unica votazione, risultano respinti.
Sull’emendamento 1.5 interviene il senatore GIOVANARDI (NCD) dichiarando il proprio voto favorevole, ma chiedendo di apporre una correzione al testo della proposta emendativa, sopprimendo il riferimento contenuto nelle lettere a), b) e c) agli orientamenti pedofili; si tratta infatti di un errore di formulazione che, tuttavia, non sottrae valore all’emendamento volto a migliorare e rendere più coerente la disciplina di tutela della legge Mancino e della legge Reale come risultanti dall’estensione della tutela penale contro la transfobia e l’omofobia. Anche in questo caso, rileva che il disegno di legge così come formulato nel testo proveniente dalla Camera dei deputati presenta incongruenze logiche e determina paradossali effetti discriminatori a rovescio che sono il tipico effetto dell’introduzione, non sufficientemente meditata, di nuovi delitti di opinione solo sulla base di passeggeri e amplificati allarmi sociali.
Per dichiarazione di voto interviene il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) il quale annuncia il suo orientamento contrario sulla proposta emendativa della quale non può condividere la formulazione incerta che potrebbe condurre ad esiti applicativi discordi e non prevedibili.
L’emendamento 1.5 (testo 2), come riformulato dal proponente, non è approvato.
Per dichiarazioni di voto sugli emendamenti 1.6 e 1.8, interviene il senatore LO GIUDICE (PD) che oltre ad annunciare il proprio orientamento contrario ne stigmatizza la formulazione, laddove si parla di orientamenti pedofili, il che implica o un grave errore di formulazione o un’imperdonabile tolleranza di condotte penalmente sanzionate.
Sugli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 interviene il senatore GIOVANARDI (NCD) per dichiarare che il proprio Gruppo intende, con tali proposte di modifica, porre rimedio alle particolari distorsioni applicative che deriverebbero dall’entrata in vigore dell’articolo 1 del disegno di legge così come approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, annuncia di voler ritirare l’emendamento 1.8 e dichiara di ritirare la propria sottoscrizione all’emendamento 1.7, sulla cui votazione annuncia di volersi astenere. Infine, precisa che in nessun caso il testo delle proposte emendative da lui sottoscritte può essere interpretato come tolleranza verso condotte criminali e riprovevoli che ricadono sotto il reato di pedofilia.
La senatrice BIANCONI (NCD) interviene per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sull’emendamento 1.7, del quale dichiara l’intento di porre rimedio alla particolare incongruenza dell’articolo 1 del disegno di legge, inserendo dei riferimenti alla concreta offensività delle condotte che si intende punire. Non manca di ribadire, tuttavia, che il disegno di legge nel suo complesso rimane viziato dall’adesione a orientamenti ideologici massimalistici e a una non condivisibile propensione al proliferare delle norme incriminatrici dell’espressione del pensiero.
Con riguardo all’emendamento 1.7 il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) annuncia il proprio orientamento di astensione, giacché esso sortirebbe l’incongruo effetto di amplificare eccessivamente la qualificazione da parte dei giudici di condotte sfuggenti e non è conforme in alcun modo ai principi di tassatività e determinatezza alle fattispecie penali.
Posto in votazione l’emendamento 1.6, esso risulta respinto. Del pari non è approvato l’emendamento 1.7. L’emendamento 1.8 è ritirato.
Sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 intervengono in dichiarazione di voto la senatrice STEFANI (LN-Aut), che ne chiarisce la portata volta ad introdurre un sistema di circostanze aggravanti specifiche piuttosto che a prevedere autonome fattispecie di reato, e il senatore GIOVANARDI (NCD) che annuncia l’astensione del proprio Gruppo.
Gli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11, posti separatamente in votazione, non sono approvati.
Previa dichiarazione di voto del senatore GIOVANARDI (NCD) in senso favorevole agli emendamenti, vengono poste in votazione le proposte emendative 1.12 e 1.13 che sono entrambe respinte.
Sull’emendamento 1.14 interviene il senatore MALAN (FI-PdL XVII) che dichiara il proprio orientamento favorevole sul testo della proposta; questa tende a punire la condotta di chi esplicitamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi o di discriminazione basata sul sesso. Si tratta di una proposta capace di meglio calibrare la condotta incriminata e di far uscire il testo dell’articolo 1 del disegno di legge dall’orbita dei reati di opinione, peraltro di dubbia compatibilità con l’articolo 21 della Costituzione.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GIOVANARDI (NCD) l’emendamento 1.14, posto ai voti, non è approvato.
Con riguardo all’emendamento 1.15, il senatore GIOVANARDI (NCD) annuncia di voler sopprimere la lettera a) prevista nel testo della proposta emendativa e dichiara il proprio voto favorevole sul testo così riformulato; è sua opinione che questo intervento normativo sarebbe in grado di ridurre il danno recato dal provvedimento in esame evitando di prevedere l’incriminazione di condotte ambigue e indefinibili quale l’incitamento alla discriminazione.
Posto ai voti l’emendamento 1.15 (testo 2) risulta respinto.
Il presidente PALMA (FI-PdL XVII) riformula l’emendamento a sua firma 1.25.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione convocata per oggi, alle ore 21,30, non avrà più luogo.
SU UNA POSSIBILE DATA PER L’INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN COMMISSIONE SULLE LINEE PROGRAMMATICHE DEL DICASTERO
Il presidente PALMA rende noto che il Ministro della giustizia ha fatto conoscere la propria disponibilità a rendere comunicazioni in Commissione in una seduta da tenersi nella quarta settimana di aprile. Propone di indicare come possibile data orientativa quella di mercoledì 23 aprile alle ore 14, compatibilmente con la durata delle sedute dell’Assemblea.
Conviene la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,20.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1.5 (testo 2)
GIOVANARDI, D’ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Sostituire l’articolo 1, con il seguente:
«Art. 1.
(Disposizioni in materia di contrasto a varie forme di discriminazione)
- All’articolo 3 della legge 19 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”o fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”;
- b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ”o religiosi”, sono aggiunte, in fine, le seguenti: ”o fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali bisessuali, eterosessuali, se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”.
- Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al titolo, dopo le parole: ‘e religiose’, sono aggiunte le seguenti: ”ovvero fondata sull’omofobia o transfobia” con le parole: ”o fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”.
- b) alla rubrica dell’articolo 1, dopo le parole ‘o religiosi’ sono aggiunte le seguenti: ‘fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”;
- c) all’articolo 3, comma 1, le parole ‘o religioso’, sono sostituite dalle seguenti ‘religioso o fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”;
- d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
”3-bis. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti”».
1.5
GIOVANARDI, D’ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Sostituire l’articolo 1, con il seguente:
«Art. 1.
(Disposizioni in materia di contrasto a varie forme di discriminazione)
- All’articolo 3 della legge 19 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”o fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”;
- b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ”o religiosi”, sono aggiunte, in fine, le seguenti: ”o fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”.
- Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al titolo, dopo le parole: ‘e religiose’, sono aggiunte le seguenti: ”ovvero fondata sull’omofobia o transfobia” con le parole: ”o fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”.
- b) alla rubrica dell’articolo 1, dopo le parole ‘o religiosi’ sono aggiunte le seguenti: ‘fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”;
- c) all’articolo 3, comma 1, le parole ‘o religioso’, sono sostituite dalle seguenti ‘religioso o fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”;
- d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
”3-bis. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti”».
1.15 (testo 2)
GIOVANARDI, D’ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 1
- All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:
al comma 3, primo periodo, dopo la parola: ”incitamento”, sono soppresse le seguenti parole: ”alla discriminazione o”».
1.15
GIOVANARDI, D’ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 1
- All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: ”istiga a commettere o”;
al comma 3, primo periodo, dopo la parola: ”incitamento”, sopprimere le seguenti: ”alla discriminazione o”».
1.25 (testo 2)
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a) dopo le parole: “a) e b)”, sono inserite le seguenti “sono soppresse le parole «istiga a commettere o» e”
- b) alla lettera b) dopo le parole “primo periodo” sono inserite le seguenti “le parole «l’incitamento» sono sostituite dalle parole «il pubblico incitamento» e”;
- c) alla lettera c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Ai sensi della presente legge non sono punibili i comportamenti fondati sulla libera espressione o manifestazione di convincimenti e opinioni riconducibili al pluralismo delle idee e comunque inidonei a realizzare il pubblico incitamento all’odio razziale, etnico, omofobico o transfobico ovvero alla violenza».
1.25
Sostituire il comma 1, con il seguente:
- All’articolo 3, della legge n. 654 del 1975 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, lettera a) sono soppresse le parole: «istiga a commettere o»; conseguentemente è soppressa la lettera b);
- b) al comma 3, le parole: «l’incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico incitamento»;
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai sensi della presente legge non sono punibili i comportamenti fondati sulla libera espressione o manifestazione di convincimenti e opinioni riconducibili al pluralismo delle idee e comunque inidonei a realizzare il pubblico incitamento all’odio razziale, etnico, omofobico o transfobico ovvero alla violenza».
Art. 2
2.0.3 (testo 2)
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni di prevenzione)
- Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito delle risorse disponibili, promuove negli istituti scolastici interventi di contrasto al bullismo, alle discriminazioni, all’odio e alla violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica anche attraverso azioni di sensibilizzazione rivolte agli studenti e di formazione del personale scolastico».