Non convince la soluzione proposta ma un’altra sarebbe possibile.

SOMMARIO: 1. Analisi critica della nuova norma; 2. Prassi e disciplina vigente a confronto; 3. Proposta alternativa.

1.  Il nuovo “decreto sicurezza” (D.L. 24 febbraio 2026 n. 23) ha avuto, com’è noto, tra i suoi obiettivi, quello di porre fine alla prassi dell’iscrizione, come “atto dovuto”, nel registro degli indagati, di appartenenti alla forza pubblica che, nel legittimo esercizio delle loro funzioni e, quindi, in presenza di una causa di giustificazione, abbiano cagionato la morte o il ferimento di qualcuno. E’ stato perciò stabilito, con l’art. 12 del suddetto decreto (applicabile, però, a chiunque e non solo agli appartenenti alla forza pubblica), che “quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione”, colui che ne è stato autore venga iscritto nel registro delle notizie di reato in un “modello separato”, sì da non fargli assumere la veste formale di indagato. E ciò pur restando egli titolare dei diritti e delle garanzie che all’indagato sono riconosciuti dalla legge e dovendosi poi definire la sua posizione, salva l’eventuale emersione di elementi contrari, mediante richiesta di archiviazione; richiesta che, peraltro, il giudice, come per ogni altro caso, potrebbe anche decidere di non accogliere, ordinando nuove indagini o disponendo la formulazione coatta dell’imputazione.

L’intenzione posta a base del provvedimento in questione era certamente ottima ma il modo così scelto per realizzarla non sembra proprio tra i più felici.

Appare infatti ravvisabile una palese incongruenza logico-giuridica tra il presupporre la “evidente” presenza di una causa di giustificazione in favore dell’autore del fatto e il prevedere che quest’ultimo sia sottoposto ad un trattamento che, nella sostanza, non si discosta, se non sotto un profilo meramente nominalistico, da quello riservato a qualsiasi indiziato di reato. E’ appena il caso di ricordare, al riguardo, che le cause di giustificazione (legittima difesa, stato di necessità, uso legittimo delle armi, adempimento di un dovere o esercizio di un diritto) escludono in radice la qualificabilità del fatto come reato e, quindi, la sua rilevanza penale, tanto è vero che, qualora, all’esito di un giudizio penale, ne venga riscontrata la presenza, la formula di proscioglimento dell’imputato è quella: “Il fatto non costituisce reato”. Ne consegue che il pubblico ministero, ove la presenza di una o più di dette cause gli appaia “evidente”, altro non potrebbe né dovrebbe fare se non chiedere direttamente l’archiviazione, in adempimento di quanto previsto dall’art. 408 cod. proc. pen., ai sensi del quale l’archiviazione va richiesta ogni qual volta “gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.

Diverso può essere, tuttavia, il caso in cui, pur essendo “evidente” la presenza di una causa di giustificazione, ad essa si accompagnino circostanze tali da far ragionevolmente ritenere che sia comunque configurabile, a carico dell’autore del fatto, una responsabilità penale da reato, ai sensi dell’art. 55 del codice penale, per avere egli colposamente ecceduto i limiti entro i quali la causa di giustificazione poteva operare. In tal caso, però, non differenziandosi la suddetta responsabilità da quella che derivi da un qualsiasi altro reato, non si vede la ragione per la quale colui a carico del quale essa viene ipotizzata non debba essere normalmente iscritto, come qualunque altro indiziato di reato, nel registro degli indagati. 

In sostanza, quindi, delle due l’una: o la causa di giustificazione, oltre ad essere “evidente”, è pienamente operante, nel senso che non lascia spazio ad ipotesi di responsabilità penale neppure ai sensi del citato art. 55 del codice penale, e allora vi è obbligo di archiviazione immediata; oppure essa, pur essendo “evidente”, lascia sussistere la concreta configurabilità dell’ “eccesso colposo”, e allora non vi  ragione alcuna di derogare alle norme ordinarie in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato del soggetto al quale la relativa responsabilità può essere addebitata.

2. Il fatto è che il problema al quale, con la nuova norma, si è voluto ovviare non nasceva dalla legge finora vigente ma dal convincimento, da parte degli uffici del pubblico ministero, che, pur nella conclamata presenza, allo stato, di cause di giustificazione pienamente operanti, l’iscrizione dell’autore del fatto nel registro degli indagati sia comunque necessaria, almeno nei casi di morte, per poter procedere all’autopsia.  Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 116 disp. att. c.p.p., l’effettuazione dell’autopsia richiede l’osservanza delle modalità previste, per gli atti c.d. “irripetibili”, dall’art. 360 c.p.p., tra i quali, in particolare, l’obbligo, a pena di nullità, del previo avviso alla persona sottoposta a indagini, alla persona offesa ed ai relativi difensori. Ragion per cui, non volendosi correre il rischio della nullità nell’eventualità che le risultanze dell’autopsia non confermino la presenza della causa di giustificazione e diventi, quindi, necessario procedere a carico dell’autore del fatto, occorre attribuire a quest’ultimo, in prevenzione,  per dargli il prescritto avviso, mancando altre possibilità, la veste di persona sottoposta a indagine.

Il punto debole del ragionamento sta nel fatto che l’autopsia va disposta, per espressa previsione del citato art. 116 disp. att. c.p.p., solo quando vi sia “sospetto di reato”. E un tale sospetto dovrebbe essere automaticamente da escludersi quando la condotta produttiva della morte appaia già totalmente ed inequivocabilmente coperta da una causa di giustificazione. In tale ipotesi, al pur necessario accertamento della causa della morte dovrebbe provvedersi conformemente alla dettagliata disciplina prevista, per tutti i casi in cui non vi sia intervento dell’autorità giudiziaria, dal vigente Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR n. 285/1990. In esso, all’art. 1, comma 4, è stabilito che in ogni caso di “decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all’art. 4” (che ne prevede la nomina da parte della competente unità sanitaria locale). E’, inoltre, stabilito, all’art. 37, comma 1, del medesimo Regolamento, che, “fatti salvi i poteri dell’autorità giudiziaria” – e, quindi, in ogni caso in cui questa non ritenga di doverli esercitare –  sono obbligatoriamente sottoposti a riscontro diagnostico  “i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica” i quali – come non può non avvenire in caso di morte violenta – siano stati non “trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio”.  E deve aggiungersi che, sempre nel Regolamento in discorso, all’art. 39, comma 3, è stabilito che “Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all’autorità giudiziaria”.

Va, peraltro, osservato che, postulandosi, invece, la sussistenza del “sospetto di reato” per la ritenuta inattendibilità, in tutto o in parte, della rappresentata esistenza di una causa di giustificazione, l’accertamento delle cause della morte che, in tal caso, il pubblico ministero sarebbe tenuto ad effettuare – anche senza ricorrere all’autopsia, essendo questa espressamente subordinata, nell’art. 116 disp. att. c.p.p., alla sua eventualmente ritenuta necessità – richiederebbe comunque l’espletamento di una consulenza da effettuarsi anch’essa quasi sicuramente nelle forme di cui all’art. 360 c.p.p., richieste per tutti i casi in cui gli accertamenti da compiere “riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione”. Il che comporterebbe, come nel caso dell’autopsia, l’obbligo dell’iscrizione dell’autore del fatto nel registro degli indagati e l’invio dell’informazione di garanzia.

Deve però precisarsi, a questo punto, che non ogni e qualsiasi manchevolezza o incongruenza che venisse riscontrata dal pubblico ministero nell’informativa e nei verbali di polizia giudiziaria contenenti la descrizione del fatto in termini tali da farlo risultare come commesso in presenza di una causa di giustificazione dovrebbe dar luogo a “sospetto di reato”. Un tale sospetto, infatti, potrebbe e dovrebbe nascere solo qualora quelle manchevolezze ed incongruenze apparissero, già a prima vista, come frutto di dolosa manipolazione della realtà. In caso contrario nulla impedirebbe al pubblico ministero – ed, anzi, dovrebbe essere considerato suo dovere – di procedere agli opportuni accertamenti onde verificare se e come gli eventuali punti oscuri o dubbi nella ricostruzione dei fatti offerta dalla polizia giudiziaria possano risultare inequivocabilmente chiariti. Accertamenti, quelli ora detti, che, ove non richiedano il compimento di atti cui i difensori abbiano diritto di assistere, ben potrebbero essere effettuati senza alcuna necessità di dar luogo ad iscrizioni nel registro degli indagati ed all’invio di informazioni di garanzia.

Va da sé, naturalmente, che tali accertamenti andrebbero effettuati con la maggiore possibile sollecitudine, in vista della possibilità che, emergendo da essi la effettiva esistenza di validi “sospetti di reato” a carico degli appartenenti alla polizia giudiziaria autori del fatto omicidiario, debba darsi luogo agli adempimenti, di per sé urgenti, di cui al più volte citato art. 116 disp. att. c.p.p. Ciò non significa, tuttavia, che l’urgenza di tali adempimenti sia tale per cui essi non possano essere effettuati che “ad horas”. Nulla, infatti, vieta al pubblico ministero di disporre – sempre senza alcuna necessità di previe iscrizioni nel registro degli indagati e dell’invio di informazioni di garanzia – la temporanea conservazione del cadavere della persona uccisa in cella frigorifera in modo da impedire che esso subisca alterazioni tali da pregiudicare l’esito degli eventuali, successivi esami necroscopici.

3.  Fermo quanto finora osservato, appare, tuttavia, ben difficilmente ipotizzabile che, sulla base delle suesposte considerazioni, si possano indurre gli uffici del pubblico ministero a deflettere dalla linea di condotta finora costantemente seguita. Il che rende ragionevole la scelta del Governo di prendere atto di tale situazione e cercare di ovviare in qualche modo agli inconvenienti che ne derivano, senza pretendere di modificarla. Rispetto alla soluzione adottata con il decreto legge di cui si è detto all’inizio se ne potrebbe, tuttavia, proporre un’altra più semplice e più coerente con la logica complessiva del sistema stabilendo che, analogamente a quanto già previsto dall’art. 127 c.p.p. per le udienze camerali del giudice, l’avviso di cui al citato art. 360 c.p.p. venga dato, oltre che ai soggetti già ivi indicati, anche ad ogni altro “interessato”, con facoltà, anche per esso, di nominare un difensore. E per “interessato” ben si potrebbe intendere anche l’autore del fatto omicidiario commesso in presenza di causa di giustificazione, al quale, quindi, basterebbe dare il suddetto avviso, senza necessità di iscrizione in alcun registro salva, ovviamente, quella nel normale registro degli indagati ove, dall’autopsia o da altri sopravvenuti elementi, emergesse che la causa di giustificazione è da ritenersi, in tutto o in parte, inoperante. In tal modo si eviterebbe la segnalata incongruenza tra la riconosciuta esistenza di una causa di giustificazione data, in ipotesi, per pienamente operante e la trattazione dell’autore del fatto, in buona sostanza, come un qualsiasi indiziato di reato, pur senza assumerne, formalmente, la veste. Una modifica in tal senso del decreto legge, in sede di conversione, pur se altamente improbabile, sarebbe, tuttavia, ad avviso di chi scrive, altrettanto altamente auspicabile.

Pietro Dubolino

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