Pubblichiamo il decreto del Tribunale per i minori di Firenze, sull’adozione da parte di due persone dello stesso sesso, e un articolato commento – in esclusiva per il nostro sito – di Vincenzina Maio, avvocato a Salerno, del Centro studi Livatino.
Dopo l’avallo della Corte di Cassazione alla stepchild adoption, nonostante l’esistenza di una normativa nazionale di segno esattamente opposto, arriva la pronuncia del Tribunale di Firenze che sdogana l’adozione tout court di una coppia di gemellini in favore di due persone omosessuali conviventi.
Il provvedimento, per quanto complesso e tortuoso, tra forzature interpretative e critiche a sentenze “scomode”, fa emergere una precisa indicazione : due cittadini italiani residenti all’estero (almeno da due anni), conviventi e dello stesso sesso possono eludere la normativa italiana che vieta loro l’adozione .
Vediamo perché.
La legge 184/1983 (legge sull’adozione), agli artt. 35 e 36, si occupa specificamente dell’adozione pronunciata all’estero e dei requisiti necessari per la trascrizione della relativa sentenza in Italia. Il meccanismo giuridico prevede, tra gli altri, un duplice ordine di requisiti: il primo è la verifica della sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall’articolo 4 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale dell’ Aja ; il secondo è che l’adozione non sia contraria ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori.
Il richiamo alla Convenzione dell’Aja consente di ricordarne i principi ispiratori, tra cui spicca “l’interesse superiore del minore ed il rispetto dei suoi diritti fondamentali”. Si badi all’espressione : non il solo “interesse superiore del minore”, quasi fosse una monade isolata, ma unito al rispetto dei suoi diritti fondamentali . Tra questi non può che troneggiare il diritto fondamentale a ri-avere un padre ed una madre, secondo la ratio della imitatio naturae che ispira l’istituto dell’adozione. Né si può essere fuorviati dall’utilizzo del termine “genitori” piuttosto che “padre-madre” ; non è scritto in alcuna parte della Convenzione che il termine “genitori” è usato in senso neutro sicchè sarebbe estensibile, sine quaestio, alle persone dello stesso sesso. Tutt’altro. E’ sufficiente leggere l’art. 26 della Convenzione per rendersi conto che “genitori” individua il padre e la madre (co.1 lett. c in relazione al co.2) . D’altra parte, “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”!
Quanto ai principi fondamentali dello Stato italiano in materia, è indubbio che , al di là di interventi disorganici sparsi qua e là ( e volti a stravolgere il diritto di famiglia) , è valida e (ancora) vigente la legge 184/83 la quale espressamente prevede che “l’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni “(art. 6). Il rapporto di coniugio (fino a legge contraria, che allo stato non c’è) indica lo speciale rapporto giuridico tra persone di sesso diverso unite in matrimonio.
L’escamotage cui ricorre il Tribunale di Firenze per legittimare l’adozione a favore di conviventi dello stesso sesso si annida nell’interpretazione dell’art. 36 della legge 184 nella parte in cui prevede che “l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione (co.4). Fanno intendere i giudici fiorentini che la norma sia derogatoria rispetto alla disciplina generale, consentendo l’adozione a prescindere dal requisito della differenza di sesso degli adottanti (ovvero dei coniugi) per il sol fatto che si tratti di richiedenti, cittadini italiani, residenti all’estero (anche da soli due anni). In tal caso, il controllo del giudice italiano sulla sentenza straniera dovrebbe dar contezza del rispetto della sola Convenzione e non anche della l. 184/83. Nel ragionamento del Tribunale, non solo la Convenzione non limiterebbe l’adozione alle sole coppie (di sesso diverso) unite in matrimonio ma addirittura siffatta interpretazione, lungi dal contrastare con l’ordine pubblico, ne costituirebbe una rispettosa applicazione. Il provvedimento fiorentino, fotocopia di altri precedenti similari, mette in evidenza, ancora una volta, alcune costanti negative, espressione di una magistratura sempre più “pedagogica”. La prima : lo svilimento della legge italiana e dei valori da essa recati rispetto a presunti valori superiori di matrice internazionale. I giudici di Firenze hanno applicato la Convenzione dell’Aja senza l’intermediazione della legge italiana. Si tratta di una forzatura, evidentemente dettata più da ragioni ideologiche che giuridiche, che contrasta con il principio (sostenuto sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Cassazione) secondo cui la norma convenzionale non è auto applicativa ma richiede l’interposizione di una legge interna (la l. 184, appunto). In buona sostanza, il famigerato art. 36 – applicabile ai cittadini italiani che non risiedano in Italia e si trovino nelle condizioni in esso indicate – non introduce alcuna deroga – contrariamente a quanto sostiene il Tribunale di Firenze – al principio generale secondo cui la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile italiano non può avere mai luogo ove “contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori”. E tra questi principi fondamentali – ritenuti sinora dal legislatore opportuni e necessari nell’interesse generale dei minori – vi è quello per cui tale adozione è consentita solo “a coniugi uniti in matrimonio”. La seconda costante negativa è la convinzione secondo cui l’ “ordine pubblico internazionale” prevale sui principi (inderogabili) di diritto interno dello Stato italiano (ordine pubblico interno). La pretesa sarebbe quella di assegnare preminenza a “valori condivisi” dalla comunità internazionale, pur se a scapito o in contrasto con quelli fondanti il diritto interno. Eppure, non molto tempo fa (2014) la stessa Corte di Cassazione affermava che “l’ordine pubblico internazionale è il limite che l’ordinamento nazionale pone all’ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna; dunque non può ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili”. Come non annoverare tra i principi irrinunciabili, fondamentali ed “elementari” della nostra tradizione culturale e giuridica quello per cui “madre è colei che partorisce” , il principio di verità, per cui va preservato e incentivato il diritto alle origini e al legame biologico, il principio della differenza sessuale alla base del matrimonio e presupposto per la generatività, il principio che un bambino ha diritto di nascere e crescere con un padre ed una madre? La terza costante è che il giudice italiano non è più chiamato, come Costituzione comanda, ad applicare la legge, ma a creare la legge e comunque a fare pedagogia, imponendo al legislatore precise scelte valoriali. Il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione, riconosciuto all’estero, tra persone dello stesso sesso e minori determinerebbe, secondo il tribunale fiorentino, una incertezza giuridica, un vuoto di tutela da colmare. E qui entra in campo il solito, falso problema dei giudici chiamati a colmare pericolosi vuoti di tutela, perché è vero esattamente il contrario: ciò che la legge non dice, la legge non vuole. Non si tratta di un vuoto, per così dire, patologico, bensì di scelte appartenenti alla politica legislativa non sindacabili dai giudici se non nei limiti del giudizio di costituzionalità sulle leggi. Le discussioni parlamentari a latere della legge sulle unioni civili e lo stralcio della stepchild adoption avevano evidenziato un sostanziale diniego all’adozione in favore dei conviventi omosessuali. Diniego che la magistratura pretende di trasformare in consenso, così violando ancora una volta il principio costituzionale di soggezione dei giudici alla legge. Senza contare le rocambolesche affermazioni volte ad assegnare ai conviventi dello stesso sesso una “generatività” oggettivamente inesistente: il divieto di generare non è previsto dalla Costituzione, certo, perché deriva direttamente dalla natura che nessuna legge, anche costituzionale, potrà mai cambiare ! La famiglia non è un semplice vincolo affettivo e il superiore interesse del minore non può continuare ad essere mortificato nel senso di prediligere solo ed elusivamente la verifica di quel vincolo affettivo. Vengono in rilievo i legami tra le generazioni, il corretto sviluppo del bambino in relazione a figure di riferimento sessualmente differenti e , quando sfortunatamente non si può mantenere il legame biologico, viene in rilevo l’adozione. L’istituto dell’adozione non è ispirato alla regola del diritto degli adulti al figlio ma del diritto del bambino ad avere una famiglia. Quella vera, non il surrogato proposto dalla fantasia di certa magistratura.
Quarta costante : non vi sono certezze scientifiche o di esperienza che indichino ripercussioni negative sul piano della crescita dei minori inseriti in convivenze omosessuali. Fallace affermazione, questa, che finge di ignorare tutto il vissuto umano dalle origini ai giorni nostri, da sempre incentrato sull’uomo e la donna che generano e crescono i figli, tutta una evidenza culturale e una tradizione giuridica che va esattamente contro quanto afferma il Tribunale di Firenze. Che poi, non esistono prove certe neppure della bontà del vissuto omosessuale sullo sviluppo socio-psico-affettivo dei bambini, anzi è una fase di pura “sperimentazione”, un ignoto, un enorme buco nero di cui conosciamo solo ideologiche supposizioni. La vera tutela di fronte a queste situazioni è solo una : applicare il principio di “precauzione” a favore dei più piccoli ed indifesi.
La decisione del Tribunale di Firenze, come altre di simile tenore che purtroppo si susseguono senza sosta, evidenzia il ruolo preponderante che la magistratura sta avendo nel favorire il tramonto dell’istituto giuridico del matrimonio . Infatti l’adozione, secondo la ratio della legge n. 184, si deve ispirare al criterio dell’imitatio naturae. Ciò vuol dire tentare di inserire il bambino in una famiglia. E per famiglia la Costituzione intende una coppia di sesso differente coniugata (art. 29 Cost.). Di contro le pronunce di adozione a favore di conviventi omosessuali sono contra legem perché equiparano dette convivenze al matrimonio e privilegiano non l’istituto giuridico del matrimonio, bensì una situazione di fatto: il minore da tempo vive all’interno di una relazione di convivenza e dunque è giusto concedere l’adozione a chiunque si prenda cura dell’adottato. Si usa strumentalmente il principio del supremo interesse del bambino, che non è più inteso come fine – dare una famiglia ad un minore che ne è privo – bensì come mezzo ideologico – dare un bambino a due omosessuali che ne sono privi. C’è quindi un evidente torsione del diritto per scopi metagiuridici, senza neppure il controbilanciamento di un potere di controllo sull’operato dei giudici. L’indipendenza dei giudici dal potere politico è più asserita che realmente dimostrata ; anzi , sembra piuttosto che – laddove la materia del contendere sono i principi non negoziabili – il potere politico sia sempre più soggetto ai giudici e alle loro indicazioni pedagogiche.