di Alfredo Mantovano da Tempi mensile, novembre 2021.
Perché il problema reale del conflitto fra il diritto comunitario e quello nazionale, denunciato da rompo da molti Stati membri, diventa un crimine solo quando lo solleva Varsavia?
Nel 2014 il Governo Renzi abbassò l’età massima del pensionamento dei magistrati da 75 a 70 anni, dalla sera alla mattina, senza soluzioni transitorie, ma nessuno evocò la violazione dello stato di diritto; il massimo della manifestazione del dissenso fu il ricorso al Tar di qualche giudice che aveva già superato la soglia dei 70. Da almeno un quarto di secolo in Italia si ipotizza che il processo disciplinare per i magistrati italiani esca dalla i competenza della apposita sezione del CSM, ed entri in sulla di un organismo realmente terzo, non eletto, autorevole nella composizione, senza condizionamenti correntizi: una proposta del genere è stata da poco rilanciata da ambienti vicini al Pd, e le colonne portanti dell’UE non hanno traballato. Sempre in Italia è ricorrente il tema della riforma del CSM, sia quanto all’equilibrio al suo interno fra togati e laici, sia quanto alla legge per eleggere i primi, ma nessuno parla di Italexit. Perché quando questi medesimi aspetti – l’età pensionabile dei giudici, il loro giudizio disciplinare e l’assetto del CSM – sono oggetto di riforma in Polonia scatta la reazione furibonda del Parlamento europeo, della Commissione e della Corte di Giustizia Ue, al punto da condizionare l’erogazione delle risorse del PNRR al blocco delle modifiche in discussione a Varsavia, e da imporre multe plurimilionarie in caso di persistenza negli intenti riformatori?
Dilatiamo lo sguardo all’intera UE. Dopo un analogo conflitto UE-Polonia vissuto nel 2020, allora definito con un accordo che aveva permesso di approvate il bilancio dell’Unione e di avviare il piano Next Generation EU, la miccia si è nuovamente accesa con la sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 7 ottobre 2021. Il capo di imputazione appare così grave da non ammettere difesa: la Polonia – è il coro unanime di condanna, da Lisbona a Nicosia, con tutto quel che di europeo vi è in mezzo – non accetta la supremazia delle norme comunitarie rispetto a quelle del diritto nazionale, e con questo di fatto si pone fuori dal recinto dell’Unione! È così?
A dire il vero, quella sentenza non contrappone genericamente diritto europeo e diritto nazionale, ma pone il problema della prevalenza del Trattato istitutivo dell’UE sulla Costituzione di uno Stato membro UE. E neanche sancisce che tutte le disposizioni del Trattato UE sono contrarie alla Costituzione polacca: semplicemente afferma che l’interpretazione che la Corte di Giustizia ha dato di alcune disposizioni del primo viola la Costituzione polacca. La tesi della Corte di Varsavia è che, in particolare, la materia dell’ordinamento giudiziario, cioè dell’assetto della magistratura, che costituisce la ragione sostanziale del contendere, non è disciplinata dal Trattato, e quindi va regolata in conformità alla Costituzione nazionale.
Quello della compatibilità fra Trattato UE e Costituzioni dei singoli Stati è un problema che sorge adesso? Con la sentenza dell’11 maggio 2005 (causa K 18/04) il Tribunale costituzionale aveva sancito che “la Costituzione è la legge suprema della Repubblica di Polonia in relazione a tutti gli accordi internazionali che la vincolano, compresi gli accordi sul trasferimento di competenza in determinate materie”; il principio veniva ribadito in successive pronunce: la sentenza del 19 dicembre 2006 (P 37/05), e a seguire la sentenza del 24 novembre 2010 (K 32/09) affermavano che “la Corte costituzionale è tenuta a interpretare la propria posizione in modo tale che nelle materie di fondamentale importanza e di natura sistemica mantiene la posizione di ‘giudice di ultima istanza’ rispetto alla Costituzione polacca”. Come mai le istituzioni UE si rizelano soltanto nel 2020/2021?
E poi, è un problema soltanto polacco? Facciamo un rapido giro per l’Europa. Nell’aprile 2021 la Corte costituzionale tedesca dà il via libera al PNRR della Germania, e tuttavia non rinuncia ad affermare la propria legittimazione al controllo del rispetto dei princìpi di attribuzione e di quello della lesione di fondamentali principi della Costituzione tedesca, dopo che per l’intero 2020 aveva tenuto in sospeso l’UE sui poteri della Banca centrale europea nell’acquistando di obbligazioni nell’eurozona.
Parigi, Praga e pure Bucarest
In Francia la precedenza del diritto dell’Unione non si applica quanto alla Costituzione, che è al primo posto nella gerarchia delle fonti, come riaffermato dalla Corte costituzionale nell’aprile 2021 – e anche dal Consiglio di Stato – in due controversie in atto con la Corte di Giustizia UE, riguardanti l’una la raccolta dei dati da parte degli operatori di telecomunicazioni, e l’altra l’orario di lavoro dei militari di professione.
Orientamenti analoghi sono stati affermati da Nazioni UE più circoscritte per territorio e per popolazione, come la Repubblica Ceca, la cui Corte costituzionale con una sentenza dell’8 marzo 2006 sulle quote zucchero aveva respinto la dottrina della priorità incondizionata della normativa comunitaria, o la Danimarca, la cui Corte Suprema con una sentenza del 2016 (causa AJOS) aveva rifiutato di applicare il diritto dell’UE, secondo le modalità indicate in una sentenza della Corte di Giustizia UE, perché violerebbe le norme costituzionali e abbasserebbe il livello di protezione di cui godono i cittadini danesi. O da Nazioni di ingresso più recente nell’Unione, come la Romania: a fronte di una pronuncia, nel maggio 2021, della Corte di giustizia UE, che ordinava ai tribunali rumeni di ignorare la Costituzione rumena per pronunce contrarie alla legislazione UE, nel giugno 2021 la Corte costituzionale di Bucarest ha sancito la non prevalenza del diritto dell’Unione sulla Costituzione rumena.
I veri motivi della tensione
Andiamo a Ovest, in Spagna: la cui Corte Suprema nel gennaio 2020 ha disatteso la sentenza con cui il 19 dicembre 2019 la Corte di giustizia UE aveva stabilito che l’ex vice primo ministro della Catalogna Oriol Junqueras, condannato per ‘attività sovversiva’, godeva dell’immunità perché era stato eletto al Parlamento europeo.
Perfino la Corte costituzionale italiana pochi anni fa ha sollecitato la Corte di Giustizia UE a riconsiderare i limiti della prevalenza dell’ordinamento comunitario sulla nostra Costituzione (ordinanza n. 24/2017, nel c.d. caso Taricco): in particolare, ha sollevato il problema se la sentenza pronunciata nella vicenda dalla Corte di giustizia (8 settembre 2015 in causa C-105/14), “debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale (…) anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro”.
Perché un problema reale e obiettivo, denunciato da tempo da larga parte degli Stati europei, diventa oggi un crimine di leso europeismo quando viene sollevato dalla Polonia? Forse perché Varsavia, primo fra i Paesi UE, ha il coraggio di porre seriamente il tema dei limiti della giurisdizione, venendo per questo attaccata in primis dalla rete dei ‘magistrati democratici’? O perché rifiuta – e con ragione – di cedere spazi del proprio ordinamento ai c.d. ‘nuovi diritti’? Faremmo un passo in avanti se chi da settimane lancia strali contro Varsavia avesse voglia di rispondere ai quesiti posti invece che ripetere slogan e ipotizzare Polexit.