Come annunciato ieri, pubblichiamo due commenti alla sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione n. 16380, depositata il 17 luglio 2014, a proposito della efficacia dell’annullamento del matrimonio canonico nell’ordinamento civile italiano. Si tratta di una intervista a Tempi.it dell’avv. Giancarlo Cerrelli, segretario di Sì alla famiglia e vice-presidente dell’UGCI, e di una nota predisposta in esclusiva per SìJus dall’avv. Stefano Nitoglia, del foro di Roma.
La magistratura o, meglio, una certa magistratura, ha storicamente avuto una funzione notevole nella modificazione, in senso peggiorativo, dell’ordine costituzionale e delle leggi. Basti pensare al ruolo svolto dai Parlamenti, che altro non erano che organi giurisdizionali, nella riforma dell’ordine costituzionale dell’Ancien Régime e, quindi, nella Rivoluzione francese.
Ruolo che, per venire all’Italia e a tempi più recenti, quella certa parte della magistratura, sicuramente minoritaria, ma molto preparata e molto attiva, ha iniziato a svolgere a partire dall’inizio degli anni ‘60 del secolo appena trascorso, con sentenze cosiddette “innovative”.
Tra queste sentenze “innovative”, direi, di più e meglio, “creative”, segnaliamo quella, recentissima, delle sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione, la n. 16380 del 17 luglio 2014 in materia di delibazione, da parte dello Stato italiano, di una sentenza di nullità di un matrimonio concordatario emessa da un Tribunale ecclesiastico.
Il caso è il seguente. Con atto di citazione del 18 febbraio 2009, F. L. conveniva dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia la coniuge L. M. chiedendo che venisse dichiarata l’efficacia, nella Repubblica italiana, della sentenza canonica emessa dal Tribunale ecclesiastico regionale Umbro, confermata dal Tribunale della Rota Romana e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale sentenza il matrimonio tra F.L. e L.M. era stato dichiarato nullo sia “per esclusione della indissolubilità del vincolo da parte dell’uomo attore”, sia “per incapacità consensuale al tempo delle nozze da parte della donna convenuta”.
La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 24 marzo 2011, accogliendo la domanda del marito, dichiarava efficace nella Repubblica italiana della sentenza canonica.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la moglie.
Assegnato il ricorso alla prima sezione della Corte Suprema, questa, con ordinanza interlocutoria rimetteva gli atti al primo presidente per l’assegnazione dello stesso ricorso alle sezioni unite in relazione al terzo motivo, con il quale la ricorrente deduceva la contrarietà all’ordine pubblico interno degli effetti della sentenza canonica, ciò in ragione del rilievo che la convivenza matrimoniale aveva avuto una durata di dodici anni, con la nascita di un figlio, e che una convivenza siffatta integrava un principio di ordine pubblico, ostativo alla delibazione.
Il ricorso veniva quindi assegnato alle sezioni unite che, con la citata sentenza la n. 16380/2014, stabilivano il seguente principio di diritto (sottolineature nostre):
“La convivenza “come coniugi” deve intendersi-secondo la Costituzione (artt. 2, 3,29, 30 e 31), le Carte europee dei diritti (art. 8, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ed il codice civile-quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari.
“In tal modo intesa, la convivenza “come coniugi”, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio “concordatario” regolarmente trascritto, connotando nell’essenziale l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di “ordine pubblico italiano” e, pertanto, anche in applicazione dell’art. 7, primo comma, Cost. e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa-ai sensi dell’Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (….) e dell’art. 797, primo comma,n.7, cod. proc. civ.-alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’”ordine canonico” nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale”.
In estrema sintesi, nello stabilire detto principio, le sezioni unite della Cassazione, nella parte motiva della sentenza, ripropongono e fanno propria la distinzione tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto, già oggetto di contestazione da parte di altre sentenze della Cassazione e, pertanto, sottoposta al giudizio delle sezioni unite.
Il matrimonio-atto sarebbe quello del momento della celebrazione del rito, che si esaurisce con esso, mentre il matrimonio-rapporto sarebbe, come dice la stessa parola, la fase successiva al matrimonio-atto, sviluppantesi lungo un certo arco temporale e caratterizzata dalla convivenza tra i coniugi, che è qualcosa di diverso dalla coabitazione potendo, nell’evoluzione dei costumi sociali, la prima assumere molteplici forme; convivenza che “integra un aspetto essenziale e costitutivo del matrimonio-rapporto”.
Il matrimonio-rapporto è, quindi, nella prospettazione dei supremi giudici, un fatto, al quale essi attribuiscono valenza di norma di ordine pubblico interno, inteso secondo le categorie dettate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1982, quali “regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base di istituti giuridici in cui si articola l’ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all’evoluzione della società (…) a presidio della sovranità dello Stato”.
Ora, a parte che non si comprende come il principio della sovranità dello Stato venga richiamato dalle sezioni unite soltanto nei confronti dell’ordinamento giuridico ecclesiastico e non pure nei confronti degli altri ordinamenti giuridici, nazionali e internazionali, per i quali valgono, invece, tutte le limitazioni possibili alla sovranità statale, a nostro avviso un fatto, una situazione, come quella del protrarsi nel tempo di una convivenza, non può assurgere ad elemento di principio.
Un conto sono i fatti, un altro i principi. In termini generalissimi, infatti, l’ordine pubblico è considerato l’espressione riassuntiva dei principi che si pongono a fondamento dell’ordinamento giuridico [Russo, Profili evolutivi della nullità contrattuale, Napoli, 2008, 68; Roppo, Il contratto, 403; Ferri, Ordine pubblico (diritto privato), in ED, XXX, Milano, 1980, 1038]. A seguito dell’avvento della Costituzione repubblicana nella nozione di ordine pubblico vanno ricompresi i principi generali ricavabili dalla Carta costituzionale, tra i quali le libertà individuali e collettive nonché ai principi regolanti la materia dell’economia, quali la libertà d’impresa e la proprietà privata (Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3a ed., Napoli, 2006, 415; Lonardo, Ordine pubblico e illiceità del contratto, Napoli, 1993, 10; Id., Meritevolezza della causa e ordine pubblico, Napoli, 1981, 25).
Ciò nonostante, la distinzione tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto ha, secondo le sezioni unite “un nitido e solido fondamento nella Costituzione, nelle Carte europee dei diritti e nella legislazione italiana”.
Di conseguenza, un vizio genetico del matrimonio-atto (ad esempio un vizio del consenso), che comporterebbe, secondo l’ordinamento canonico, la nullità del matrimonio, non avrebbe tale valenza nell’ordinamento italiano in presenza di una situazione di convivenza prolungatasi per oltre tre anni. Di tal ché, una sentenza di nullità di un tribunale ecclesiastico non può ottenere riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico. E ciò malgrado che il Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (….) precisi, nel punto 4, alla lettera b) che “(….) ai fini dell’applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile (richiamati dalle sezioni unite nella parte in cui stabiliscono il principio di diritto citato e che dispongono circa la delibazione delle sentenze straniere, tra le quali quelle ecclesiastiche, ndr), si dovrà tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine” e che “si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico”.
Va detto che la distinzione tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto è una distinzione artificiale, atteso che, come riconosce la stessa Corte, alla pagina 18, ultimo capoverso, della sentenza “de qua”, “il matrimonio-rapporto (…) ha certamente origine nel matrimonio-atto”; e così come ogni atto giuridico non si esaurisce nel suo momento genetico ma produce effetti nel tempo, conseguentemente un vizio nell’origine dell’atto non può che ripercuotersi sulle conseguenze giuridiche dell’atto stesso.
In buona sostanza, nel caso di specie la distinzione arbitraria operata dalle sezioni unite attribuisce ad una esigenza di tutela di una situazione di fatto (convivenza protrattasi per un certo tempo) una valenza superiore ad un elemento di diritto che comporta la nullità di un atto. E ciò contrariamente a quanto accade nel diritto interno, ove la nullità di un atto travolge anche gli effetti giuridici che si sono “medio tempore” verificati, in quanto un negozio nullo non produce alcun effetto giuridico.
Per regolamentare gli effetti di un rapporto nullo, che si sono verificati, si possono ipotizzare, a tutela di una delle parti, soluzioni legislative senza intaccare i principi pattizi tra la Santa Sede e l’Italia.
Diversamente, si vengono a creare situazioni di conflitto difficilmente risolvibili; peraltro, con degli effetti pratici paradossali. Si pensi, ad esempio, ad una persona di sani e saldi principi cattolici che ha ottenuto una sentenza di nullità ecclesiastica che però non può essere dichiarata efficace nell’ordinamento italiano per motivi di cui sopra e che pertanto si vedrebbe costretta a ricorrere alla procedura di divorzio secondo la legislazione italiana, con seri problemi per la sua coscienza.
Stefano Nitoglia