Pubblichiamo una scheda di lettura redatta dall’avv. Stefano Nitoglia, del giro di Roma, sulla sentenza della Corte di Cassazione SS UU, in tema di risarcimento dei danni per la nascita di un figlio down.
La Corte di Cassazione a sezioni unite civili, con sentenza n. 25767/15, giudicando in materia di responsabilità civile nei confronti di un primario di ginecologia e di altri, ha stabilito alcuni interessanti principi.
Questo il fatto, in sommi capi: la signora B. aveva partorito in data 2 dicembre 1995 la figlia C., risultata affetta da sindrome di Down. Secondo la signora B., il primario inviava la paziente al parto, omettendo, colposamente, ulteriori approfondimenti, resi necessari dai valori non corretti risultanti dagli esami. Il primario negava la propria responsabilità.
Il Tribunale di Lucca rigettava la domanda. La signora B. proponeva appello. La Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame.
Proponeva, quindi, ricorso per cassazione la signora B., che veniva assegnato alla terza sezione civile. Quest’ultima, ravvisando un contrasto di giurisprudenza nei precedenti arresti di legittimità, rimetteva la causa al primo presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite. Il primo presidente, assegnava, quindi il ricorso alle sezioni unite, le quali, con la sentenza sopra citata, stabilivano alcuni interessanti princìpi.
In primis, si sostiene che la legge 22 maggio 1978, n. 194, che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità legale di ricorrere all’aborto, non consente, in linea di principio, di ricorrere all’aborto come strumento di programmazione familiare, o mezzo di controllo delle nascite e, “a fortiori”, in funzione eugenica, come emerge dall’articolo 1 di detta legge.
Il secondo punto della fattispecie legale all’esame delle sezioni unite, è costituito dalla legittimazione o meno del figlio, affetto dalla sindrome di Down, ad agire in giudizio onde ottenere il risarcimento del danno per l’impossibilità di un’esistenza sana e dignitosa.
Trattasi, come riconoscono i giudici di legittimità, di un problema delicato e controverso, che ha visto contrapposti due indirizzi di pensiero, fondati su riflessioni filosofiche ed etico-religiose, in favore o contro la presunzione “juris et de jure” di preferibilità della vita, per quanto malata; problematica che investe, riconoscono le sezioni unite, ulteriori questioni, quali quelle che, con un eufemismo, esse definiscono “morte pietosa”, altrimenti e, più giustamente, detta “eutanasia”; attualmente, aggiungiamo noi, alla ribalta, costituendo, insieme al matrimonio tra persone dello stesso sesso e all’utero in affitto, uno dei cavalli di battaglia del partito della morte.
Sgomberando il campo da un approccio di carattere eminentemente giuspolitico, che appartiene al legislatore, la Suprema Corte si dedica all’interpretazione della legge vigente.
Punto di partenza della disamina giuridica è quello della legittimazione ad agire di chi, al momento della condotta del medico (in ipotesi antigiuridica), non era ancora soggetto di diritto, secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del codice civile (“La capaci giuridica si acquista dal momento della nascita”).
Alla stregua di questo principio generale, le norme che riconoscono diritti in favore del nascituro, concepito o non concepito, subordinati all’evento della nascita, rivestirebbero natura eccezionale.
Tali diritti di natura eccezionale costituirebbero una deroga al principio generale secondo cui non può reclamare un diritto chi, alla data della sua genesi, non era ancora esistente.
Sembrerebbe, “prima facie”, una antinomia insuperabile, ma così non è; ed infatti, è stata superata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che il diritto al risarcimento, originato dal fatto anteriore alla nascita, diventa attuale ed azionabile dopo la nascita del soggetto.
Secondo le sezioni unite, alla tutela del nascituro si può pervenire senza postularne la soggettività giuridica – che è una tecnica di imputazione di diritti ed obblighi-, bensì considerandolo oggetto di tutela.
E qui i supremi giudici, con affermazioni non prive di interessanti implicazioni giuridiche, citano diverse norme dell’ordinamento, quali: l’art. 1, primo comma, legge 19 febbraio 2004 n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che annovera tra i soggetti tutelati anche il concepito; l’art. 1, della stessa legge 22 maggio 1978, n. 194, interpretato in chiave di retrodatazione della tutela della vita umana anteriormente alla nascita; la legge 29 luglio 1975 n. 405 (Istituzione dei consultori familiari), che afferma l’esigenza di proteggere la salute del concepito; e, infine, l’art. 254 cod. civ., che prevede il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio anche quando questi sia solo concepito, ma non ancora nato.
Proseguendo nell’esame della questione le sezioni unite fanno un’altra interessante affermazione, laddove stabiliscono che il nostro ordinamento non riconosce il diritto alla non vita, a non nascere se non sano-ignoto al vigente ordinamento-, che sarebbe cosa diversa dal cd. diritto a staccare la spina, e qui, invece, deplorevolmente fornendo un “assist” ai fautori dell’eutanasia.
Facendo un’analisi comparatistica della giurisprudenza maturata in ordinamenti stranieri, i giudici di legittimità sostengono che si può enucleare una tendenza generale a ritenere compensabile la penosità cui il nato handicappato andrà incontro nel corso della sua esistenza, mediante interventi di sostegno affidati alla solidarietà generale.
I giudici di legittimità denunciano, infine, la “deriva eugenica”, con il rischio di una reificazione dell’uomo, la cui vita verrebbe ad essere apprezzabile in ragione dell’integrità psicofisica.
Stefano Nitoglia