Riforma della giustizia: tre favole da sfatare su CSM e separazione delle carriere. Scopri come cambia l’autogoverno dei magistrati e il ruolo del sorteggio.

Nel gran bazar del dibattito pubblico la separazione delle carriere è diventata un genere letterario: catastrofi costituzionali, magistrati al guinzaglio della politica, sorteggi da fiera di paese. Peccato che si voti su un testo di legge, non su un romanzo apocalittico. Leggiamolo, e poi discutiamone, lasciando fuori dalla porta la propaganda e l’uso improprio del referendum. Si vota su una proposta, non sui proponenti.

La proposta è semplice: mettere in ordine un sistema che ha già cambiato pelle sul piano processuale e costituzionale. Dal modello inquisitorio e unitario fascista Grandi-Rocco – che i costituenti, per ragioni storiche, non poterono accantonare del tutto – infatti, si è passati al processo accusatorio nel 1989 e il principio del giusto processo dal 1999 è parte del dettato costituzionale che chiede “contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale” (Art. 111 Cost.). Chi accusa e chi giudica, quindi, svolgono mestieri diversi. Dovrebbero essere estranei uno all’altro.

In Italia, invece, il centravanti e l’arbitro vengono ancora selezionati con lo stesso concorso, fanno parte della stessa carriera, si allenano insieme, si valutano e giudicano a vicenda. Davvero qualcuno dubita della non più rinviabile necessità di mettere mano a questo cortocircuito, confliggente con il resto dell’ordinamento e pressoché unico nelle moderne democrazie liberaldemocratiche?

Poiché la questione centrale è difficile da eludere, si preferisce raccontare favole.

Smontiamole.

La riforma non attribuisce a nessun governo poteri sulle indagini né leve di comando su PM e giudici. Dov’è scritto? Non c’è.

E il sorteggio? Non è la pesca del giovedì tra avventori. Opererà all’interno di bacini rigorosamente selezionati per esperienza e competenza. I magistrati ammessi al sorteggio per l’Alta Corte disciplinare dovranno avere almeno 20 anni di esercizio ed essere (o essere stati) in Cassazione (art. 4). I componenti laici, nominati dal Presidente della Repubblica e sorteggiati da un elenco parlamentare, dovranno essere scelti tra professori ordinari e avvocati con almeno 20 anni di esercizio. Anche per i CSM il sorteggio opererà dentro bacini selezionati: infatti i loro componenti – oltre al Presidente della Repubblica, che li presiederà, ed ai vertici della Cassazione – saranno sorteggiati non tra i passanti, ma per 1/3 tra professori ordinari e avvocati con almeno 15 anni di esercizio e per 2/3  rispettivamente tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti (artt. 3 e 5) con almeno 12 anni di servizio. Nessuno dice, infatti, che la legge ordinaria, ovvero la legge istitutiva del CSM e che disciplina le modalità di elezione dei suoi componenti togati, già prevede (art. 24, comma 2, lett. b), la ineleggibilità dei magistrati che non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; e, considerato che ogni valutazione di professionalità avviene ogni quattro anni, significa essere magistrati da almeno 12 anni.

In ogni caso, c’è davvero qualcuno disposto a sostenere che magistrati ritenuti idonei a decidere delle sorti di un’azienda, del patrimonio di una famiglia, della collocazione di un bambino e della libertà di qualunque cittadino non siano capaci di valutare chi meglio possa dirigere un ufficio giudiziario? Perché, se si dubita di questo, si dovrebbe coerentemente dubitare anche della loro idoneità a giudicare della vita di ciascuno di noi.

Terza favola: la politica controllerà i CSM e l’Alta Corte disciplinare. Falso. La proporzione tra magistrati e laici resta invariata: 2/3 e 1/3, come nell’attuale assetto. L’equilibrio numerico non è toccato.

Infine, la regina delle favole: la riforma altera l’assetto dei poteri disegnato dai Costituenti.

Il sistema delineato dalla riforma non solo è conforme alla Costituzione (e lo ha già detto la Corte con le Sent. nn. 37/2000 e 58/2022), ma va nella direzione proprio del rafforzamento della divisione dei poteri: Montesquieu non si rivolta nella tomba, semmai applaude.

Perché, allora, si è scatenato questo panico apocalittico?

La risposta è semplice. Perché sorteggio e corte disciplinare rompono il cordone ombelicale tra CSM e circuito correntizio più volte additato come il vero cancro dell’autogoverno, da ultimo anche dall’ex vice Presidente David Ermini.

Basti pensare che da decenni le valutazioni di professionalità si chiudono con esiti positivi nel 98–99%. È credibile un sistema che promuove e assolve tutti? Che, anziché licenziare, premia chi deposita un provvedimento di scarcerazione con 322 giorni di ritardo, dimenticando un innocente in cella per quasi un anno? Eppure è accaduto (provv. CSM n. 280/V6/2023). Sul versante disciplinare la situazione non è diversa. Stesse logiche protettive e spartitorie: zero controlli, poche incolpazioni, sanzioni ridicole. Nel triennio 2023-2025, le sentenze di condanna disciplinare sono state solo 80. Com’è possibile a fronte di migliaia di casi certificati di errori giudiziari ovvero di ingiusta detenzione? La proporzione è abissale. Ma non basta. Quasi tutte queste condanne, il 90,4%, hanno irrogato la sanzione…della censura!

Questa non è autonomia e indipendenza, è squalificante impermeabilità a qualunque forma di controllo. Non si difende la magistratura garantendo irresponsabilità, ma con regole e strumenti che la rendano più forte e più credibile.

La riforma tenta di arginare le spartizioni di premi e indulgenze decise a tavolino, di spezzare automatismi e rendite, di incentivare merito e responsabilità, anche attraverso un meccanismo forse rude ma efficace: l’estrazione tra esperti negli organi di autogoverno. Non è la panacea di tutti i mali e non promette miracoli, ma l’alternativa è lo status quo. E il referendum chiama a scegliere tra questa proposta di riforma e lo status quo, non altro. Possiamo discutere di questo, nel merito, separando le favole dal testo di legge sul quale ci dobbiamo esprimere il 22 e 23 marzo?

Avv. Francesco Cavallo, foro di Lecce
PHD in diritto costituzionale comparato

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