Il 29 maggio 2025 nella cornice dell’aula magna dell’Università degli Studi – Link di Roma si è tenuto il convegno dal titolo “Il disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale – la separazione delle carriere e le riforme costituzionali della magistratura”.

La riforma costituzionale riguardante la separazione delle carriere è stata al centro del convegno tenutosi presso l’Università degli Studi – Link di Roma il 29 maggio scorso, introdotto dalla Prof.ssa Avv. Elisa Scaroina e moderato dall’Avv. Angelo Salvi, membro del direttivo del Centro Studi Rosario Livatino.

I lavori si sono aperti con l’intervento dell’On. Saverio Romano – Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione – il quale ha sottolineato come la riforma si imponga quale scelta coerente rispetto a quelli che sono gli standard europei e sia pensata nell’ottica di tutelare sia la magistratura che l’avvocatura e di garantire maggiore efficienza all’intero sistema giuridico, compreso il funzionamento stesso del processo penale.

A seguire Pietro Dubolino – Presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo – ha incentrato il suo intervento in particolare sul cambiamento della figura del pubblico ministero dal Codice Rocco del 1930 al Codice Vassalli, entrato in vigore il 24 ottobre 1989 con il quale si è introdotto l’attuale codice di procedura penale.

Secondo il Dott. Dubolino, il problema della separazione delle carriere sarebbe iniziato proprio con l’entrata in vigore del Codice Vassalli, che ha mutato la figura del Pm da semplice ricettore e gestore della notizia di reato a vero proprio ricercatore di questa, riconoscendogli un potere di iniziativa d’ufficio, ovvero la possibilità di procedere egli stesso alla ricerca di notizie di reato, prerogativa prima riservata all’attività della polizia giudiziaria.

Tale scelta avrebbe attribuito al Pm un potere di iniziativa caratterizzato da un’amplissima discrezionalità dagli evidenti connotati politici, relativa anche alla politica criminale da realizzare nel territorio di propria competenza; potere al quale poi non corrisponderebbe una forma di responsabilità politica.

L’auspicio del Dott. Dubolino è quello di un ritorno alla funzione originaria del PM quale organo ricettore/gestore e non più ricercatore delle notizie di reato, notizie che pertanto possono provenire non solo dagli organi di polizia giudiziaria, ma anche da qualsiasi cittadino, con l’obbligo per il PM di esaminarle in ossequio al principio dell’obbligo dell’esercizio dell’azione penale (artt. 112 cost. e 50 c.p.p.).

La Dott.ssa Loredana Micciché non ha condiviso il timore espresso dal Dott. Dubolino in merito al potere di iniziativa d’ufficio spettante al PM, proprio perché trattasi di potere esercitabile sotto l’ombrello di garanzia dell’art. 112 Cost. Ciò che, invece, preoccupa la consigliera è la parte della riforma – in peius secondo lei – riguardante il Consiglio Superiore della Magistratura.

Tale organo è posto a presidio della tutela dell’indipendenza del magistrato, assicurando che tutte le decisioni concernenti la sua vita professionale (nomine, trasferimenti, provvedimenti disciplinari ecc.), siano adottati da un organo autonomo di governo, sottraendo così al potere politico la possibilità di prendere decisioni in merito (art. 105 cost.).

Ciò che desta particolare preoccupazione, secondo la Cons. Miccichè, sarebbe la scelta del metodo del sorteggio adoperata per selezionare, non tanto i componenti laici, quanto i componenti togati, poiché in questo modo i magistrati perderebbero la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in consiglio. Secondo la consigliera, l’opzione del sorteggio, operata per fronteggiare e arginare il problema delle correnti, finirebbe in realtà per rafforzare l’influenza del potere politico esercitabile attraverso la componente laica, che potrebbe facilmente condizionare gli altri componenti togati – non legati da vincoli associazionistici – soprattutto quando si trovino ad adottare decisioni in seduta plenaria. Inoltre, privando i magistrati della possibilità di eleggere i propri rappresentati nel CSM, si correrebbe il rischio di avere come consiglieri dei magistrati non adeguatamente preparati in merito alle tematiche di ordinamento giudiziario, proprio perché non formatisi correttamente nell’ambito delle varie associazioni giudiziarie cui fanno riferimento.

A ben vedere, tuttavia, si tratta di un argomento fragile, posto che tutti i magistrati conoscono le tematiche di cui si occupa il CSM.

Su questo preciso aspetto è intervenuto il Prof. Alessio Lanzi – Ordinario di diritto penale, componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed ex componente laico del CSM nella stessa consiliatura della Cons. Miccichè (2018-22) – il quale, invece, ha manifestato il proprio favore alla scelta del sorteggio per la componente togata, osservando che deve essere considerata di per sè come una componente adeguatamente formata, nel senso che un magistrato già operante nel sistema giudiziario, è chiamato ad adottare quotidianamente decisioni riguardanti la vita dei cittadini e pertanto, dovrebbe essere sempre un soggetto propriamente formato, rispettoso delle regole e delle leggi, attento alla formazione e agli aggiornamenti.

In sintesi, qualsiasi magistrato deve ritenersi in grado di svolgere le funzioni di consigliere del CSM. Al limite si potrebbe circoscrivere il sorteggio a magistrati con un minimo di esperienza (come per gli avvocati per i quali sono richiesti 15 anni di esercizio della professione forense).

Il prof. Lanzi si è, invece, espresso in maniera contraria rispetto al sorteggio per la componente laica, in quanto quest’ultima assolve a una funzione fondamentale di rappresentanza della società civile in seno al Consiglio, garantendo che quest’ultimo sia un organo non di autogoverno, ma di gestione autonoma di un potere dello Stato che altrimenti finirebbe per diventare autoreferenziale, traducendosi in una semplice fotocopia dell’Associazione nazionale Magistrati (ANM).

Allo stesso modo ha sottolineato che, se da un lato le correnti – e quindi anche quelle giudiziarie – rappresentano una necessità per l’uomo, consentendo di riunire individui accomunati dalle stesse inclinazioni, idee, interessi, dall’altro lato però questa dinamica non deve riguardare anche il CSM, perché il pericolo è che i magistrati eletti restino legati da una sorta di “vincolo di mandato” della propria corrente.

Il prof. Lanzi ha salutato con favore anche l’introduzione dell’Alta Corte disciplinare intesa quale organo autonomo e distinto rispetto al CSM, sottraendo tale competenza all’attuale commissione disciplinare, garantendo così maggiore imparzialità ed evitando possibili interferenze nella gestione delle varie commissioni in cui si articola il Consiglio (ad esempio chi fa parte della Prima Commissione che si occupa delle incompatibilità, non può far parte della commissione disciplinare). Ha concluso, poi, accennando al tema dell’indipendenza del magistrato che, secondo gli oppositori della riforma, sarebbe minata dall’introduzione della separazione delle carriere. Il prof. Lanzi ha precisato che, in realtà, la Costituzione non parla di indipendenza del magistrato né nell’art. 111, né nell’art. 101, ma precisa al secondo comma dell’art. 101 che il giudice – e non il PM – è soggetto soltanto alla legge a garanzia dei cittadini, un’indipendenza che quindi già nell’attuale assetto costituzionale resta sempre relativa e non assoluta, in quanto sottoposta alla legge.

Sono tanti, quindi, gli spunti di riflessione da cogliere e approfondire al termine del dibattito svoltosi circa la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere, spunti che si auspica possano essere sempre più proficui in un’ottica di maggiore garanzia dell’efficienza e della trasparenza del sistema giudiziario.

Chiara Airoma

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