Il concetto di sicurezza sociale in Carmignani e Carrara come bene morale e giuridico, tra critica al securitarismo e analisi degli episodi di violenza politica del 2026.

Mauro Ronco

1. Il cuore del diritto penale consiste nell’offesa alla sicurezza sociale. Giovanni Carmignani, maestro di Francesco Carrara  e insigne criminalista italiano del XIX secolo, dette il seguente titolo alla sua opera principale: “Teoria delle leggi della sicurezza sociale[1]. Per esprimere il disvalore etico-sociale del delitto egli individua quattro definizioni: la prima, confonde il delitto con la violazione del principio morale; la seconda è meramente positivistica, impregnata di praticità, tutta giurisprudenziale, e non stabilisce alcuna vera nozione giuridica del delitto, giacché dà per scontato che la previsione della pena da parte del legislatore faccia sì che un fatto umano lo costituisca, mentre la sua idea deve essere fissata indipendentemente da quella della pena. La terza definizione è utilitaristica. Carmignani ne vede le tracce in Cesare Beccaria e l’estremo limite in Jeremy Bentham, che intendono tracciare una drastica linea di separazione tra la morale e il diritto. Tendono infatti a togliere alla legislazione il presupposto della coscienza. Tuttavia, escludendo il principio morale, lo conculcano e lo offendono[2]. L’origine razionale del delitto si rinviene nella natura della società politica e nella capacità della ragione di delimitarne l’attività in giusti confini per la sicurezza della società e di tutti i suoi membri.

In un primo senso la moralità è intrinseca all’azione, giacché dipende dal concorso che nel mondo interiore dell’agente hanno avuto la moralità, la volontà, la libertà e l’intelligenza per determinarlo a compiere una determinata condotta. In un secondo senso la moralità è estrinseca, in quanto dipende da una legge dell’autorità politica diretta all’intera cittadinanza. Il compito di imprimere all’azione il sigillo del delitto spetta alla legislazione, quindi al potere politico dello Stato.

Posta la necessaria preesistenza dell’imputazione morale all’imputazione politica e, quindi, riconosciuto il legame tra le sfere della moralità e della giuridicità attinenti ai princìpi impreteribili del diritto penale, spetta all’istanza politica elevare un’azione umana in offesa penale. Questa libertà non deve essere arbitraria, poiché “il principio politico non può erigere in offesa sociale se non le azioni dell’uomo, le quali distruggono l’esistenza di diritti o inerenti all’umana natura, o inerenti alla società, considerata come forza nata a proteggere la natura”[3].

Dunque, il carattere dell’offesa è il danno sociale, per la cui determinazione occorre tenere in conto l’esigenza di tutela della sicurezza sociale. Il primo criterio di individuazione dell’offesa è la tutela della sicurezza sociale.

Per comprendere la natura e la portata della sicurezza sociale occorre rileggere l’opinione di Carmignani in un confronto dialettico con Cesare Beccaria, il quale aveva sostenuto che il delitto dovrebbe considerarsi nel solo danno alla società.

Tale opinione estremizza erroneamente il ‘principio politico’ a scapito del ‘principio morale’[4]. Infatti, il criterio di moralità per valutare e graduare l’offesa è la forza morale esterna dell’azione, cioè quell’effetto dell’azione che colpisce la società nel suo insieme: “[…] questo effetto meramente morale dell’offesa, il quale solo può anzi renderla sociale perché, colpendo il privato, tutti colpisce, e imprime così un carattere politico a quanto ella ha o di intrinsecamente, o di estrinsecamente morale”[5].

Il bene oggetto della protezione sociale è un bene di carattere morale, non materiale, e attiene alla conservazione dell’ordine della società civile. Il bene è la sicurezza sociale. Quando l’azione colpisce il bene particolare, del singolo o delle entità collettive, colpisce nello stesso tempo il bene morale dell’intera collettività sociale in virtù del legame naturale tra il bene del singolo e il bene della società.

2. La moralità oggettiva dell’azione è la sicurezza pubblica, i  cui contenuti sono il turbamento morale e psicologico dei cittadini e il fòmite che il delitto esercita per il compimento di ulteriori azioni malvagie da parte di coloro che sono predisposti a violare i diritti del prossimo e della collettività nel suo insieme[6].

Non pochi accademici di diritto penale e gran parte della politica contemporanea guardano con orrore al semantema ‘sicurezza sociale’. I manuali e gli articoli di carattere scientifico mostrano spesso ripugnanza per il cosiddetto ‘securitarismo’. I legislatori che si adoperano per il miglioramento delle condizioni della sicurezza sociale sarebbero nemici della democrazia. ‘Securitarismo’ significherebbe limitazione arbitraria con la forza delle libertà del cittadino.

Nel linguaggio di Carmignani, il semantema ‘sicurezza sociale’ designa un ventaglio di situazioni ideali, che hanno un fondamento in re, ricollegabili a tre nuclei essenziali, predicabili anzitutto in ordine all’individuo e, per analogia intrinseca, alla società. Dal latino securitas: se (prefisso arcaico che indica riservatezza, separazione); curus (participio del verbo curare: fare attenzione, curare) tas (suffisso di qualità).

Essere sicuro rinvia a tre nuclei significanti: i) essere stabile nell’ordine dell’essere, non essere minacciato da turbamenti esogeni nella permanenza dell’esistenza; ii) essere certo a riguardo dell’ordine sociale, soprattutto con riferimento alla prevedibilità dello svolgersi delle relazioni con gli altri, tanto nella dimensione orizzontale di cittadini, quanto nella dimensione verticale con la comunità politica e a riguardo dell’ordine giuridico, certezza delle norme e prevedibilità della loro applicazione; iii) essere fiducioso, sia in senso passivo, di poter contare sulla fiducia degli altri, che in senso attivo, di aver fiducia negli altri, soprattutto nella solidarietà che ci si aspetta dall’ordinamento giuridico in contraccambio dinamico allo spontaneo adeguamento alle sue regole.

I valori evocati implicano tre ordini di esperienze: l’esperienza di un ordine, di un potere che fornisce stabilità a quest’ordine; l’esperienza di valori comunitari: solidarietà, cooperazione, condivisione; l’esperienza di valori strettamente inerenti alla persona: pace, concordia, tranquillità. La base di questa sfera di valori è il rispetto della dignità della persona[7].

Si predica la sicurezza tanto con riguardo alle persone quanto alle società. La predicazione è svolta in guisa analoga, perché ciò che significa ‘sicurezza’ si realizza in modo più pieno nell’uomo che nella società. Infatti, parlando in termini filosofici, l’uomo entra in gioco come sostanza e la società come accidente, che conferisce una proprietà particolare all’uomo. Dunque, la nozione primaria è “sicurezza personale”. La sicurezza sociale è un suo analogo dipendente riferito alla società[8].

Viene qui in considerazione un aspetto fondamentale, che costituisce un punto fermo nel pensiero di Carmignani e, poi del suo erede scientifico Francesco Carrara. Entrambi sono risolutamente critici della concezione individualista della società e della concezione contrattualista dell’autorità.

Nei Prolegomeni al Programma Carrara scrive, quanto alla società civile e all’autorità che la governa: “Ora se lo Stato di società civile era necessario alla razza umana pel fine della osservanza del precetto morale, la società che doveva esprimere la forma speciale dell’origine segnato all’uomo dalla mente suprema fino al primo istituto della sua creazione non poteva essere che una società la cui direzione si unificasse in un centro comune di autorità. E questa autorità non poté non essere fornita del potere di proibire certe azioni, e di reprimere chi osasse, malgrado il divieto, commetterle. La società civile, l’autorità che a questo presiede, il diritto di proibire e di reprimere a lei compartito, non sono che una catena di strumenti della legge dell’ordine. Dunque il giure penale ha la sua genesi e il suo fondamento di ragione nella legge eterna della universale armonia”[9].

Ora, la società civile, che potremmo meglio definire comunità politica, nonché, alla base di essa, i corpi intermedi, sono enti reali, che non godono dello statuto della sostanza, riguardante solo la persona, bensì dello statuto di accidente intrinseco implicato con la sostanza persona, poiché la socialità è una inclinazione naturale dell’uomo, che lo inclina a ordinare necessariamente la vita, sia per ragioni materiali che spirituali, insieme con gli altri. L’accidente intrinseco che unisce la società con la persona, secondo le categorie aristoteliche, è l’accidente di relazione: questo è l’accidente che conviene all’essere sociale[10].

Passando, ora, dall’essere della società alla struttura entitativa della sicurezza, è evidente che anch’essa non è una sostanza, ma un accidente. Invero, sarebbe gravemente fallace ritenere, come pure è stato sostenuto nei vari totalitarismi, che le persone in quanto sostanze siano subordinate a entità come “la sicurezza nazionale” o la “sicurezza internazionale”[11].

La sicurezza, riferita anzitutto alla persona e, in modo analogo alla società, è un accidente di qualità[12] e, precisamente, tra le sub categorie aristoteliche della qualità, rientra nella categoria dell’habitus operativo o della disposizione, che si riferiscono all’insistere della persona in modo conforme o difforme al bene nel suo essere o nella sua attività[13]. Gli abiti operativi sono le virtù e, in particolare, la qualità dell’essere sicuro afferisce sia alle potenze conoscitive sia alle potenze appetitive.

In tanto il soggetto è sicuro in quanto è stabile nell’esistenza, ordinato nel perseguire i suoi fini in concordia con gli altri, fiducioso nella solidarietà degli altri e capace di offrire a loro fiducia.

In analogia con la sicurezza del singolo, la sicurezza sociale è la qualità che afferisce a una vita sociale in cui i cittadini sono sicuri di preservare il proprio essere e di perseguire i loro fini senza costrizioni; in cui vi è una stabilità dell’ordine giuridico che consente di prevedere gli effetti delle regole dettate per la vita comune; in cui i cittadini sono disponibili alla collaborazione con gli altri e confidano nella solidarietà comune in caso di necessità, offrendo reciprocamente al prossimo una garanzia di solidarietà[14].

Ora, il turbamento dei buoni e l’ulteriore traviamento dei cattivi, che costituiscono, secondo la terminologia di Carmignani, l’evento terminale essenziale all’offesa, hanno una struttura entitativa, che va ben al di là del mero danno sociale. Questa struttura integra un vero e proprio danno morale. Non si tratta dell’offesa a una determinata situazione di fatto, come se la sicurezza pubblica fosse una res statica e fissa una volta per sempre; si tratta bensì dell’offesa alla disposizione della società a garantire lo sviluppo adeguato di tutte le potenzialità positive della vita dei singoli nel contesto sociale.

L’offesa morale non colpisce questo o quel cittadino, o nella qualità di singolo ovvero di un centro collettivo superindividuale determinato – familiare, economico, statale -, bensì devìa e sovverte l’ordinamento della società, impedendole di garantire i diritti dei cittadini e, prima ancora, di assicurare l’esercizio pacifico delle loro attività individuali e sociali.

L’offesa giuridica ha un contenuto morale poiché l’azione ferisce un bene comune a tutti che è di carattere morale, prima ancora che psicologico, consistente nel bene di vivere nella concordia con gli altri e nella tranquillità dell’ordine. Il riferimento al turbamento dei buoni e al mal esempio per i malvagi, per quanto oggi tale terminologia possa suonare obsoleta, si àncora a un realismo straordinariamente veritiero ed efficace. La società ha in sé stessa cittadini buoni e cattivi in maniera indistinguibile; gli uni e gli altri sono presenti in tutte le categorie sociali e in tutti i luoghi e sono dispersi nelle varie circostanze e nelle diverse età della vita. Chi appare buono in una circostanza può essere cattivo in un’altra, e viceversa.

L’imputazione politica si rivolge a tutti indifferenziatamente, rendendo ciascuno consapevole che la realizzazione dell’offesa indebolisce tutti nella disposizione verso la concordia e rafforza tutti nella disposizione verso la discordia: l’offesa tende a sovvertire l’ordine della Città.

Carmignani e Carrara si esprimono in termini che possono apparire moralistici, ma che sono in realtà profondamente giuridici.

La legge penale è diversa dalla legge morale, perché non indaga nell’animo dell’accusato e non pretende di sindacare o di punire i suoi atti interni. Essa si preoccupa della disposizione morale della società, che viene offesa dagli atti esterni dei consociati, i quali, spregiando la giustizia con la violazione del diritto degli altri, provocano effetti di sovvertimento della pace sociale.

3. Il termine sicurezza oggi  provoca orrore soprattutto negli strati ‘alti’ della società.

La spiegazione di ciò non è difficile. Cullandosi nel loro individualismo, molti di coloro che godono di benessere materiale e di soddisfacenti condizioni di vita, abitando per giunta, in luoghi ove sembra che la sicurezza non sia in pericolo, ritengono altezzosamente esagerate le urla di coloro che talora maldestramente invocano che lo Stato intervenga a loro sostegno contro i devianti. I residenti delle ZTL non sono infatti minacciati direttamente dal rischio di invasione del proprio appartamento; essi, avvalendosi delle amicizie e delle relazioni sociali, non temono i danni provocati dall’incertezza delle norme e dalla imprevedibilità della loro applicazione; essi, pur non avendo fiducia in alcuno e non offrendo garanzie di alcun genere al prossimo, sono convinti che, grazie alla disponibilità di denaro, potranno fare a meno della solidarietà spontanea degli altri, potendosi rivolgere a impiegati stipendiati per le loro urgenti necessità.

Appartengono allo strato ‘alto’ della società, cui ripugna il concetto di sicurezza, varie categorie di persone, tra cui vi sono molti magistrati, numerosi avvocati, gli addetti alle transazioni finanziarie e la gran parte degli appartenenti al comparto dell’insegnamento, di livello sia medio sia universitario; in generale, crede di appartenere allo strato ‘alto’ della popolazione la gran parte dei soggetti che si muovono nell’ambito dell’applicazione del diritto, del governo della finanza, dell’elaborazione delle scienze e delle tecnologie di avanguardia.

Appartengono soprattutto a questa categoria ‘alta’ i titolari del potere mediatico, vale a dire i padroni dell’informazione, connessi strettamente con il mainstream informativo internazionale, controllato in gran parte dall’agenda woke. Essi hanno creato un deforme circo Barnum ove i direttori delle testate, nominati direttamente dalla proprietà, selezionano accuratamente le notizie affinché determinati esponenti politici, nazionali e internazionali, appaiano come lupi rapaci, e altri, invece, sembrino simpaticamente intrisi di un afflato democratico; ove gli opinionisti di fama, spesso muniti di titoli accademici, sentenziano in astratto su come dovrebbe andare il mondo, senza tenere in conto le realtà e difficoltà concrete, pronunciando, in particolare, giudizi severi contro gli esponenti della classe politica che propongono misure restrittive della licenza di danneggiare e imbrattare i beni comuni; ove i cronisti zelanti, o per convinzione ideologica o alla ricerca dell’avanzamento di carriera, narrano in maniera tendenziosa gli eventi, sempre colpevolizzando qualcuno, il Governo e i suoi rappresentanti, anzitutto; gli esponenti delle istituzioni, soprattutto se non protetti da un alone progressista; i prefetti, i questori e i dirigenti delle forze dell’ordine; poi, i medici, gli imprenditori, i commercianti, fino a spingersi alla critica addirittura degli operatori manuali che garantiscono la sicurezza materiale della società: infermieri e addetti alla sanità, poliziotti, operatori tecnici addetti ad assicurare l’energia, i servizi di trasporto e  la stessa nettezza urbana, e così via.

4. Lo spregio verso la sicurezza, male intesa quale forma antidemocratica di gestione del potere, provoca una serie di effetti che moltiplicano il disordine sociale e la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il primo effetto, assai deleterio, concerne la magistratura associata, che giudica con asprezza i tentativi di Governo e Parlamento di ripristinare normative più adeguate a limitare l’immigrazione illegale e di avviare un piano ordinato di espulsione degli stranieri che hanno dimostrato concretamente la loro indisponibilità a rispettare le leggi, in particolare quella penale, nonché a contenere la crescente attitudine di fasce di cittadini o di stranieri a violare l’ordine pubblico.

Tale attitudine della magistratura associata si riverbera sui magistrati competenti a giudicare i fatti di eversione delle normative di ordine pubblico. Anche se all’occhio del profano appare evidente la devastazione di interi quartieri dopo la celebrazione di manifestazioni di protesta politica avvenute in luoghi pubblici, anche con la provocazione di incendi ai danni dei mezzi delle forze dell’ordine, l’occhio della giustizia nega la sussistenza del delitto di cui all’art. 419 c.p., limitandosi a sanzionare con mitezza le specifiche condotte di coloro che hanno abbattuto le recinzioni o lanciato pietre contro gli agenti di Polizia o contro le vetrine dei negozi commerciali.

Né sarebbe ragionevole sostenere che la devastazione è un delitto di creazione politica, privo di un sostrato fattuale percepibile e constatabile con i sensi. Nei giudizi accade talora che, soverchiato dalle domande insistenti degli avvocati di ufficio degli imputati – avvocati che ricevono il compenso dallo Stato – il personale pubblico, prima impegnato a contenere i violenti, poi a ricostruire i fatti con certosina pazienza, cada in contraddizione e venga guardato con sufficienza dai magistrati giudicanti. Da qui scaturiscono pronunce liberatorie discutibili, tanto da provocare il gravame dei pubblici ministeri.

Il secondo effetto conseguente allo spregio della sicurezza è il cambiamento di strategia nel contenimento dei violenti durante le manifestazioni. I dirigenti schierano le forze di Polizia a protezione statica di determinati obiettivi, vietando assolutamente le cariche contro i manifestanti per timore che l’uso dei mezzi di coazione fisica al fine di respingere le violenze o di vincere le resistenze all’Autorità sia considerato illegittimo dai giudici, siccome non più scriminato dal pur vigente art. 53 del codice. Accade così che gli uomini e le donne che difendono lo Stato rimangano immobili dietro i loro scudi a subire il lancio di pietre, di oggetti contundenti, addirittura di ordigni esplosivi rudimentali, con la conseguenza che le manifestazioni si concludono con decine o centinaia di feriti tra le forze dell’ordine. E’ evidente che questo tipo di strategia contentiva della violenza, oltre a esporre a gravi rischi gli operatori e le operatrici di Polizia, è inidoneo a impedire le devastazioni che gli esponenti dei movimenti eversivi o della proterva galassia anarchica intendono realizzare ai danni dei beni pubblici e privati.

Il terzo effetto, se possibile, è ancora più esiziale per l’esito del confronto tra il valore morale e sociale della sicurezza e il disvalore criminale dell’aggressione seriale e pervasiva, ognora crescente, alla tranquillità e alla pace pubblica. Gli opinionisti che sentenziano sui media assicurano i cittadini che le azioni eversive non costituiscono fatti di terrorismo. Anche se l’asserto è in parte vero, gli opinionisti non tengono in conto che l’eversione minuta si può rapidamente trasformare in terrorismo, saldandosi con altre forze eversive, oggi opportunisticamente silenti, di origine straniera, come è già successo in vari Paesi d’Europa, come in Francia e in Gran Bretagna. In ogni caso, se il terrorismo è l’evento peggiore, anche l’eversione violenta crea un autentico danno alla pace sociale.

L’effetto più grave dell’illegalità movimentista è l’accrescimento del potere effettivo e della convinzione ideologica dei gruppi eversivi di poter consumare una vittoria sullo Stato. A riprova di ciò sta il comunicato del sedicente movimento No-Tav nel cui nome sono state compiute le violenze di sabato 25 luglio 2026 nella Valle di Susa. Il comunicato del movimento suona con esultanza in tal guisa: “Quello che si respirava nell’aria non era l’odore acre di ferraglia e neanche quello bruciante dei lacrimogeni, ma l’entusiasmo di migliaia di persone che sono riuscite a raggiungere quello che sembrava essere uno dei fortini più inespugnabili della storia, dimostrando che la Val di Susa è tutt’altro che pacificata[15]. E prosegue: “I politicanti di ogni risma devono mettersi il cuore in pace, il Tav è tornato ad essere centrale nelle loro preoccupazioni. Il villaggio di Asterix che pensavano di aver sconfitto è più vivo e combattivo che mai e questa volta li ha decisamente battuti[16].

Agghiaccianti sono le testimonianze degli uomini e delle donne che rappresentano lo Stato. Una per tutte: “Avevano pietre fino al 2029. Hanno dato fuoco a tutto e ci hanno riempito di pietre. Non ne avevo mai prese così tante. Erano pietre di cantieri di scavo anche di sette chili[17]. Non pochi di loro si lamentano, secondo il cronista del Corriere, di non sentirsi “[…] sufficientemente tutelati di fronte ai continui episodi di guerriglia urbana e chiedono espressamente al governo di intervenire per tutelarli nel loro lavoro”[18]. Ma chi potrebbe custodire i custodi, se proprio essi sono aggrediti nella qualità di custodi?

Infine una parola merita il cosiddetto ‘blocco nero’, nel descrivere il quale si sono in questi giorni compiaciuti i media, come già accadde in occasione del G7 di Genova nel 2001, cui venne attribuita la devastazione di quella città. I giornalisti sono lieti di poter circoscrivere agli appartenenti a tale ‘blocco’ la responsabilità dei disordini. Senonché tale ‘blocco’ non esiste se non nella fantasia dei giornalisti e dei fiancheggiatori dei violenti. I manifestanti si travestono, coprendo completamente il viso di felpe e il corpo di indumenti di colore nero al fine di sfuggire così travisati al riconoscimento da parte delle forze di Polizia. Uno stratagemma per rendere più efficace l’offesa viene artatamente assunto dai media come argomento per scusare la gran parte dei manifestanti.

5. Ho cercato di descrivere in termini appropriati il concetto di sicurezza, giacché molti operatori del diritto sono portati a confonderlo con il cosiddetto ‘securitarismo’. Si tratta di una grave deficienza culturale che ha come sua causa lo studio delle tecniche giuridiche prescindendo delle loro indispensabili premesse valoriali sul piano morale e filosofico.

Per queste ragioni i rimedi non sono immediati né di facile applicazione. Certamente la produzione di nuove leggi non è lo strumento per venire a capo della grave condizione di insurrezionalismo strisciante che coinvolge purtroppo migliaia di giovani. E’ possibile naturalmente compiere dei miglioramenti nell’opera di prevenzione e a questo scopo formulo un vivo auspicio affinché i dirigenti delle forze dell’ordine siano dotati di mezzi moderni ed efficaci per realizzare i compiti ardui del loro ufficio. Non posso non ringraziare in ogni caso i responsabili del potere esecutivo per l’opera che sta compiendo, in unità di intenti dai gradi più alti fino ai coraggiosi operatori sul campo, al fine di limitare i danni della violenza nichilistica a sfondo politico.

I veri rimedi però possono operare soltanto a lungo termine con il cambiamento della mentalità di molti operatori della giustizia, che dovrebbe valorizzare nuovamente i profili della solidarietà e della concordia sociale di contro a un individualismo ribellistico che si ritiene autosufficiente e totipotente, confondendo maliziosamente la libera manifestazione del pensiero politico e sociale con l’esercizio della violenza.


[1] G. Carmignani, Teoria delle leggi della sicurezza sociale, in 4 volumi, Pisa, 1831-1832, compulsata nell’edizione anastatica del 2020.

[2] G. Carmignani, Teoria, cit., vol. 2, 14.

[3] Ibidem,42.

[4] Ibidem,74.

[5] Ibidem,62.

[6] Ibidem,89, 93, 95. Il primo effetto è definito “scossa degli uomini”; il secondo “pravo esempio nei tristi”.

[7] Riprendo integralmente da I.R. Varela, Seguridad públicaypolítica criminal argentina; Teoria y practica de una criminologia realista, Buenos Aires, 2013, 27.

[8] I.R. Varela, op. cit., 30.

[9] F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, Parte Generale, vol. 1, nona edizione, Firenze, 1902, Prolegomeni, 27-28.

[10] I. R. Varela, op. cit., 35.

[11] Ibidem, 38.

[12] Ibidem, 39.

[13] Ibidem.

[14] S. Agostino, La città di Dio, libro XIX, cap. 13.

[15] Corriere della Sera, 27 luglio 2026.

[16] Ibidem.

[17] Ibidem.

[18] Ibidem.

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