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L’art. 54 del DL n. 18/2020, cd “Cura Italia”, ricorrendo determinate condizioni, estende ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la misura della sospensione del pagamento delle rate dei mutui “prima casa” da parte di persone fisiche, già prevista dal precedente DL n. 9/2020 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) a favore dei lavoratori dipendenti che si erano visti sospendere il lavoro o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni.

I provvedimenti citati intervengono tecnicamente mediante il potenziamento del Fondo di garanzia e il meccanismo del Fondo solidarietà mutui prima casa, il cosiddetto “Fondo Gasparrini”, istituito con la Legge n. 244/2007 e diretto alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovino in situazioni di temporanea difficoltà economica a causa della cessazione del rapporto di lavoro o della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per decesso o grave infortunio.

Il Fondo consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, e provvede al pagamento di parte degli oneri finanziari in misura pari, nel testo vigente fino al DL 18/2020, agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione, corrispondenti esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui, e pertanto al netto della componente dello spread che resta a carico del mutuatario, e oggi in misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. La sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 30.000.

In conseguenza dei DL 9/2020 e 18/2020 e del Decreto MEF del 25 marzo 2020, esiste ora una disciplina strutturale a regime e una disciplina temporanea valevole per nove mesi dall’entrata in vigore del “Cura Italia”.

La prima ha aggiunto ai soggetti e casi già previsti i lavoratori dipendenti che si trovino nelle seguenti situazioni:

  1. sospensione dal lavoro per  almeno  30  giorni  lavorativi consecutivi;
  2. riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.

Per tali eventi la sospensione  del  pagamento delle  rate  del  mutuo  può essere  concessa  per  durata  massima complessiva non superiore a:

  1. 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata  compresa  tra  30  giorni  e   150   giorni   lavorativi consecutivi;
  2. 12 mesi, se la sospensione o  la  riduzione  dell’orario  di lavoro ha una  durata  compresa  tra  151  e  302  giorni  lavorativi consecutivi;
  3. 18 mesi, se la sospensione o  la  riduzione  dell’orario  di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Il richiedente deve allegare all’istanza  di  accesso  al  Fondo copia  del  provvedimento  amministrativo   di   autorizzazione   dei trattamenti di sostegno del reddito, o la  richiesta  del  datore  di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno  del  reddito,  o  la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai  sensi  del  DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti  la sospensione  e/o  riduzione  dell’orario  di  lavoro  per  cause  non riconducibili a responsabilità’ del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di  riduzione  dell’orario di lavoro.

Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti è stata invece introdotta una disciplina a tempo, applicabile a coloro che  autocertifichino,  ai  sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di aver registrato, nel trimestre successivo al 21  febbraio 2020 e precedente  la  domanda,  ovvero  nel  minor  lasso  di  tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio  fatturato  medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata  in  attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Il dato positivo è che per l’accesso al  Fondo  non e’ richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE).

Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

La domanda di sospensione delle rate del mutuo va presentata alla stessa banca erogatrice del finanziamento, compilando il modulo ufficiale messo a disposizione sul proprio portale da Consap SPA e allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni.

Da segnalare infine che l’art. 12 del DL n. 23 dell’8 aprile 2020 ha precisato che, per lavoratori autonomi, devono intendersi i soggetti di cui all’art. 27 del DL “Cura Italia” (sostanzialmente coloro che possono richiedere l’indennità di 600 euro) e che, per un periodo transitorio di nove mesi, la sospensione può essere chiesta anche per i mutui in ammortamento da meno di un anno.

Così riassunta la disciplina, propongo un paio di considerazioni.

Il provvedimento rappresenta di fatto un mero spostamento di scadenze a fronte di un contributo pubblico a oggi veramente irrisorio. Se il fatto di consentire un differimento costituisce certo una nota positiva, volta a venire incontro a chi si trovi in situazione di illiquidità, non lo stesso si può dire per la misura dell’aiuto pubblico. Per il periodo di sospensione il fondo si sostituirà al mutuatario nel versamento della metà della quota interessi maturata sulle rate non versate, calcolata sugli attuali parametri che vedono IRS ed EURIBOR addirittura negativi. La restante metà rimane a carico del cliente che, al termine della sospensione, dovrà riprendere il pagamento delle rate a partire da quella rimasta sospesa al momento della domanda, maggiorata dell’interesse che a quel momento ne risulterà, con relativo allungamento del piano di ammortamento.

Nell’ottica della complessiva valutazione della convenienza dell’operazione, bisogna tener conto che i piani di ammortamento prevedono quote di capitale crescenti e quote di interessi decrescenti e quindi soltanto in mutui stipulati di recente la quota interessi ha un peso importante. Per qualcuno, poi, l’accesso al fondo potrebbe precludere il ricorso ad una surroga, in grado di allungare il piano di ammortamento ed alleggerire la rata, magari a migliori condizioni di interesse.

Infine, nessuna misura è stata al momento prevista per il credito al consumo – finanziamenti personali e cessioni del quinto -, che per molte famiglie rappresenta comunque oggi una parte della propria esposizione debitoria.

Dott. Angelo Sergio Vianello
Notaio

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