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Come ben illustrato in un recente articolo pubblicato sul sito del Centro Studi Livatino (https://www.centrostudilivatino.it/covid-19-quali-tutele-per-i-disabili-a-scuola/), l’alunno disabile è stato “il grande assente” nel dibattito sulla scuola ai tempi della pandemia da Covid 19. Purtroppo in Italia il diritto all’istruzione dei minori con disabilità, sebbene sia ampiamente riconosciuto dalle fonti internazionali e comunitarie, di fatto non viene adeguatamente garantito, posto che in diverse realtà del nostro Paese i livelli di attuazione delle norme non sono omogenei e permangono gravi carenze e ritardi. Talvolta vengono addirittura poste in essere da parte dell’amministrazione condotte discriminatorie che ledono il diritto fondamentale all’istruzione, non garantendo agli studenti disabili l’inclusione e le pari opportunità.

Il caso

Il Tribunale di Rieti (Sez. Civile, Ordinanza del 24/04/2020- a seguire il testo integrale) si è occupato nei mesi scorsi del caso di un alunno disabile frequentante la prima classe di una scuola primaria, cui era stato ridotto discrezionalmente il monte ore previsto per il sostegno nel Piano Educativo Individualizzato (c.d. PEI).

Il PEI è il documento ufficiale redatto di anno in anno dal gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica della scuola: ha la funzione di garantire la continuità del progetto educativo e didattico per lo studente, oltre a prevedere gli interventi necessari a tale scopo. Nel caso in esame l’istituto scolastico, senza tenere conto delle indicazioni del gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica, aveva assegnato all’alunno disabile per l’anno scolastico 2019-2020 soltanto 7 ore di sostegno scolastico, anziché le 22 ore necessarie.

Il genitore dell’alunno si era rivolto al Tribunale, allo scopo di far accertare la natura discriminatoria della condotta posta in essere dall’amministrazione in danno del figlio, ordinarne la cessazione (integrata dal mancato riconoscimento del diritto ad usufruire del richiesto sostegno didattico), nonché per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore. Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso del padre dell’alunno, respingendo le argomentazioni dell’amministrazione.

Il principio affermato dal Tribunale in conformità alla Corte di Cassazione a SS.UU.

Nella pronuncia il Tribunale, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. SS.UU. civili Ord. 28/01/2020 n. 1870; Cass. SS.UU. 08/10/2019, n. 25101), ha ribadito che il Piano Educativo Individualizzato obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare a essa il potere discrezionale di ridurne l’entità, neppure in ragione delle risorse disponibili. Infatti, una volta che il PEI è stato formalizzato non sussiste più in capo all’amministrazione alcun margine di discrezionalità, la quale è limitata alla sola fase che precede l’elaborazione del piano.

In base all’attuale quadro normativo, profondamente mutato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010, l’amministrazione scolastica ha infatti il dovere di assicurare l’assegnazione, in favore dell’alunno, del personale docente specializzato, anche ricorrendo – se la specifica situazione di disabilità dello studente richieda interventi di sostegno continuativi e più intensi – all’attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, per garantire la concreta fruizione del diritto, costituzionalmente protetto, all’istruzione, all’integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della personalità.

Pertanto, secondo il giudice di merito, la condotta dell’istituto scolastico che non realizzi il sostegno pianificato, con una contrazione del diritto del disabile alle pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, costituisce una discriminazione indiretta, rilevante ai sensi degli art. 3 legge n. 67/2006 e 28 d.lgs. n. 150/2011 con giurisdizione in capo al giudice ordinario. Nel caso in esame il giudice ha accolto altresì la domanda di risarcimento del danno, facendo riferimento nella liquidazione al criterio equitativo previsto dall’art. 1226 cod. civ.

Considerazioni finali

Il 3 dicembre è caduta la giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1992 con Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, come ricordato da una recente Circolare del Ministero dell’Istruzione del 30 novembre 2020, che sottolineava “l’importanza di valorizzare ogni individuo e di abbattere le barriere che limitano diritti imprescindibili”.

Suscita perplessità il fatto che nelle linee guida dello stesso Ministero concernenti l’insegnamento dell’educazione civica, introdotta con legge 20 agosto 2019 n. 92, non sia stata fatta menzione dei diritti delle persone disabili. Porre rimedio a tale lacuna vuol dire, tanto per cominciare, inserire lo studio di quei diritti nel programma di educazione civica riguardante la Costituzione italiana, al fine di favorire negli studenti e negli insegnati una maggiore consapevolezza e conoscenza, e di prevenire condotte discriminatorie nella scuola e nella società.

Lorenzo Jesurum

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